Gazzetta Ufficiale N. 283 del 3 Dicembre 2010
LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione
degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987,
nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (10G0220)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a
ratificare la Convenzione europea per la protezione degli
animali da compagnia,fatta a Strasburgo il 13 novembre
1987.
ART. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di
cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua
ntrata in vigore,in conformita' a quanto disposto
dall'articolo 18 della Convenzione stessa.
ART. 3.
(Modifiche al codice penale).
1. Al codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 544-bis, le parole: « da tre mesi a
diciotto mesi
» sono sostituite dalle seguenti: « da quattro mesi a due
anni »;
b) all'articolo 544-ter, primo comma, le parole: « da tre
mesi a
un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro » sono
sostituite dalle
seguenti: « da tre a diciotto mesi o con la multa da
5.000 a 30.000
euro ».
ART. 4.
(Traffico illecito di animali da compagnia).
1. Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un
profitto,
reiteratamente o tramite attivita' organizzate, introduce
nel
territorio nazionale animali da compagnia di cui
all'allegato I,
parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento
europeo e
del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per
l'identificazione individuale e delle necessarie
certificazioni
sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto
individuale, e'
punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la
multa da euro
3.000 a euro 15.000.
2. La pena di cui al comma 1 si applica altresi' a
chiunque, al
fine di procurare a se' o ad altri un profitto,
trasporta, cede o
riceve a qualunque titolo animali da compagnia di cui
all'allegato I,
parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento
europeo e
del Consiglio, del 26 maggio 2003, introdotti nel
territorio
nazionale in violazione del citato comma 1.
3. La pena e' aumentata se gli animali di cui al comma 1
hanno
un'eta' accertata inferiore a dodici settimane o se
provengono da
zone sottoposte a misure restrittive di polizia
veterinaria adottate per contrastare la diffusione di
malattie trasmissibili proprie della specie.
4. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su
richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale per i delitti previsti dai
commi 1 e 2 del presente articolo, e'sempre ordinata la
confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona
estranea al reato. E' altresi' disposta la sospensione da
tre mesi a tre anni dell'attivita' di trasporto, di
commercio o di allevamento degli animali se la sentenza
di condanna o di applicazione della pena su richiesta
delle parti e' pronunciata nei confronti di chi svolge le
predette attivita'. In caso di recidiva e' disposta
l'interdizione dall'esercizio delle attivita' medesime.
5. Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di
confisca sono affidati alle associazioni o agli enti
indicati nel decreto del Ministro della salute, adottato
ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di
coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui
al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, che ne fanno
richiesta, salvo che vi ostino esigenze processuali.
6. Gli animali acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a
richiesta, alle associazioni o agli enti ai quali sono
stati affidati ai sensi del comma 5.
7. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni
pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate allo stato di previsione del Ministero della
salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di
cui al comma 5 del presente articolo, con le modalita' di
cui all'articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.
ART. 5.
(Introduzione illecita
di animali da compagnia).
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
introduce nel territorio nazionale animali da compagnia
di cui all'allegato I,
parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento
europeo e
del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per
l'identificazione individuale, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a
euro 1.000
per ogni animale introdotto.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
introduce nel
territorio nazionale animali da compagnia di cui
all'allegato I,
parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento
europeo e
del Consiglio, del 26 maggio 2003, in violazione dei
requisiti
previsti dalla legislazione vigente, e' soggetto alla
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a
euro 1.000
per ogni animale introdotto. La sanzione non si applica
se le
violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto
disposto dalla
legislazione vigente.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione di
cui al
comma 2 e' altresi' soggetto chiunque trasporta o cede, a
qualunque
titolo, animali introdotti nel territorio nazionale in
violazione di
quanto previsto dai commi 1 e 2.
4. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una
somma da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale
introdotto se gli
animali di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno un'eta' accertata
inferiore a
dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a
misure
restrittive di polizia veterinaria adottate per
contrastare la
diffusione di malattie trasmissibili proprie della
specie.
ART. 6.
(Sanzioni amministrative accessorie).
1. Il trasportatore o il titolare di un'azienda
commerciale che,nel periodo di tre anni, commette tre
violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5,
accertate in modo definitivo, e' soggetto alla
sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio
dell'attivita'per un periodo da uno a tre mesi. Se il
periodo intercorrente tra le due violazioni e' inferiore
a tre mesi, e' applicata la durata massima della
sospensione.
2. Il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo
di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni
previste dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto
legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo
definitivo, e' soggetto alla sospensione
dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' per un
periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente
tra le due violazioni e' inferiore a tre mesi,
e'applicata la durata massima della sospensione.
3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni,
commette cinque violazioni delle disposizioni previste
dall'articolo 5 della presente legge, o il titolare di
un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni,
commette cinque violazioni delle disposizioni previste
dal medesimo articolo 5 della presente legge o
dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30
gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, e'
soggetto alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio
dell'attivita'.
4. Il trasportatore o il titolare di un'azienda
commerciale nei cui confronti e' stata disposta la revoca
dell'autorizzazione, ai sensi del comma 3, non puo'
conseguire un'altra autorizzazione per l'esercizio della
medesima attivita' prima di dodici mesi.
5. I soggetti che hanno accertato una violazione che
prevede l'applicazione della sospensione o della revoca
dell'autorizzazione
del trasportatore o del titolare di un'azienda
commerciale
trasmettono all'autorita' che l'ha rilasciata copia del
verbale di
contestazione e ogni altro documento utile all'adozione
dei
provvedimenti di sospensione o di revoca.
ART. 7.
(Procedimento di applicazione
delle sanzioni amministrative).
1. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle
sanzioni
previste dalla presente legge si applicano le
disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
2. Quando una violazione delle disposizioni previste
dall'articolo
5 della presente legge e' commessa utilizzando un veicolo
immatricolato all'estero, si applicano le disposizioni
dell'articolo
207 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni.
3. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi
dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al
decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, e'
affidato in custodia, a spese del responsabile della
violazione, ad
uno dei soggetti indicati nell'articolo 214-bis del
medesimo codice,
di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e
successive
modificazioni. Gli animali sono ricoverati, a spese del
responsabile
della violazione, in un luogo che garantisca la tutela
del loro
benessere nel rispetto delle norme vigenti in materia.
4. L'entita' delle sanzioni amministrative previste dalla
presente
legge e' aggiornata ogni due anni in misura pari
all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale
di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni
precedenti. A questo fine, entro il 1° dicembre di ogni
biennio, il Ministro della salute, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia,
fissa, seguendo il criterio di cui al periodo precedente,
i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie,
che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Tali limiti possono superare quelli massimi indicati
nella legge 24 novembre 1981, n. 689. La misura delle
sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi
delle disposizioni del presente comma, e' oggetto di
arrotondamento all'unita' di euro, per eccesso se la
frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di
euro, ovvero per difetto se e' inferiore a tale limite.
5. Le autorita' competenti all'irrogazione delle sanzioni
amministrative previste dalla presente legge sono il
Ministero della salute, le regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva
competenza.
ART. 8.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 novembre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Fazio, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2836):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini),
dal
Ministro della giustizia (Alfano) e dal Ministro del
lavoro, della
salute e delle politiche sociali (Sacconi) il 19 ottobre
2009.
Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III
(Affari
esteri e comunitari), in sede referente, il 28 ottobre
2009 con
pareri delle commissioni I, V, VII, IX, X, XII, XIV e
Questioni
regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede
referente,
il 29 ottobre 2009, il 3, 5, 17 e 19 novembre 2009.
Esaminato in aula il 9 e 12 novembre 2009 ed approvato il
25
novembre 2009.
Senato della Repubblica (atto n. 1908):
Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª
(Affari
esteri, emigrazione), in sede referente, il 30 novembre
2009 con
pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª, 10ª, 12ª, 14ª e
Questioni
regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite 2ª e 3ª, in sede
referente,
il 9 e 22 dicembre 2009; il 21 e 27 aprile 2010.
Esaminato in aula il 20 gennaio 2010, il 14 aprile 2010 e
il 18
maggio 2010 ed approvato, con modificazioni, il 15
settembre 2010.
Camera dei deputati (atto n. 2836/B):
Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III
(Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23
settembre 2010 con pareri delle commissioni I, V e XII.
Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede
referente,il 29 settembre 2010; il 6 e 19 ottobre 2010.
Esaminato in aula il 26 ottobre 2010 ed approvato il 27
ottobre 2010.
Nuova sanzioni penali e amministrative a tutela degli animali da compagnia. In vigore
dal 4 dicembre 2010
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2010)
Art. 1 (Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea per
la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987.
Art. 2 (Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere
dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 18
della Convenzione stessa.
Art. 3 (Modifiche al codice penale).
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 544-bis, le
parole: « da tre mesi a diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro
mesi a due anni »; b) all’articolo 544-ter, primo comma, le parole: « da tre mesi a un
anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre
a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro ».
Art. 4 (Traffico illecito di animali da compagnia).
1. Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite
attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui
all’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l’identificazione
individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di
passaporto individuale, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la
multa da euro 3.000 a euro 15.000.
2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì a chiunque, al fine di procurare a sè
o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da
compagnia di cui all’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, introdotti nel territorio
nazionale in violazione del citato comma 1.
3. La pena è aumentata se gli animali di cui al comma 1 hanno un’età accertata
inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure
restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie
trasmissibili proprie della specie.
4. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dai
commi 1 e 2 del presente articolo, è sempre ordinata la confisca dell’animale,
salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la
sospensione da tre mesi a tre anni dell’attività di trasporto, di commercio o di
allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena
su richiesta delle parti è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività.
In caso di recidiva è disposta l’interdizione dall’esercizio delle attività medesime.
5. Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati alle
associazioni o agli enti indicati nel decreto del Ministro della salute, adottato ai
sensi dell’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il
codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, che ne fanno
richiesta, salvo che vi ostino esigenze processuali.
6. Gli animali acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca
sono assegnati, a richiesta, alle associazioni o agli enti ai quali sono stati affidati ai
sensi del comma 5.
7. Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla
presente legge affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle
associazioni o agli enti di cui al comma 5 del presente articolo, con le modalità di
cui all’articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.
Art. 5 (Introduzione illecita di animali da compagnia).
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale
animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per
l’identificazione individuale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale
animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, in violazione dei
requisiti previsti dalla legislazione vigente, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto.
La sanzione non si applica se le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto
disposto dalla legislazione vigente.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione di cui al comma 2 è altresì
soggetto chiunque trasporta o cede, a qualunque titolo, animali introdotti nel
territorio nazionale in violazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.
4. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000
a euro 2.000 per ogni animale introdotto se gli animali di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno
un’età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a
misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di
malattie trasmissibili proprie della specie.
Art. 6 (Sanzioni amministrative accessorie).
1. Il trasportatore o il titolare di un’azienda commerciale che, nel periodo di tre anni,
commette tre violazioni delle disposizioni previste dall’articolo 5, accertate in modo
definitivo, è soggetto alla sospensione dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività
per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è
inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.
2. Il titolare di un’azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre
violazioni delle disposizioni previste dall’articolo 13-bis, comma 3, del decreto
legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, è soggetto alla
sospensione dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività per un periodo da uno a tre
mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è
applicata la durata massima della sospensione.
3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle
disposizioni previste dall’articolo 5 della presente legge, o il titolare di un’azienda
commerciale che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle
disposizioni previste dal medesimo articolo 5 della presente legge o dall’articolo 13-
bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo
definitivo, è soggetto alla revoca dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività.
4. Il trasportatore o il titolare di un’azienda commerciale nei cui confronti è stata
disposta la revoca dell’autorizzazione, ai sensi del comma 3, non può conseguire
un’altra autorizzazione per l’esercizio della medesima attività prima di dodici mesi.
5. I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede l’applicazione della
sospensione o della revoca dell’autorizzazione del trasportatore o del titolare di
un’azienda commerciale trasmettono all’autorità che l’ha rilasciata copia del verbale
di contestazione e ogni altro documento utile all’adozione dei provvedimenti di
sospensione o di revoca.
Art. 7 (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative).
1. Ai fini dell’accertamento e dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla presente
legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto
compatibili.
2. Quando una violazione delle disposizioni previste dall’articolo 5 della presente
legge è commessa utilizzando un veicolo immatricolato all’estero, si applicano le
disposizioni dell’articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
3. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell’articolo 207 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno
dei soggetti indicati nell’articolo 214-bis del medesimo codice, di cui al decreto
legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. Gli animali sono ricoverati, a
spese del responsabile della violazione, in un luogo che garantisca la tutela del loro
benessere nel rispetto delle norme vigenti in materia.
4. L’entità delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è aggiornata
ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’Istituto nazionale di
statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatasi nei due anni precedenti. A questo fine, entro il 1° dicembre di ogni
biennio, il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze
e della giustizia, fissa, seguendo il criterio di cui al periodo precedente, i nuovi limiti
delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell’anno
successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi indicati nella legge 24
novembre 1981, n. 689. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie,
aggiornata ai sensi delle disposizioni del presente comma, è oggetto di
arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o
superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a tale limite.
5. Le autorità competenti all’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla
presente legge sono il Ministero della salute, le regioni e province autonome di Trento
e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza.
Art. 8 (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.