Gazzetta Ufficiale N. 283 del 3 Dicembre 2010

LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione

degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987,

nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (10G0220)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica

hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a

ratificare la Convenzione europea per la protezione degli

animali da compagnia,fatta a Strasburgo il 13 novembre

1987.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di

cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua

ntrata in vigore,in conformita' a quanto disposto

dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

ART. 3.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 544-bis, le parole: « da tre mesi a

diciotto mesi

» sono sostituite dalle seguenti: « da quattro mesi a due

anni »;

b) all'articolo 544-ter, primo comma, le parole: « da tre

mesi a

un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro » sono

sostituite dalle

seguenti: « da tre a diciotto mesi o con la multa da

5.000 a 30.000

euro ».

ART. 4.

(Traffico illecito di animali da compagnia).

1. Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un

profitto,

reiteratamente o tramite attivita' organizzate, introduce

nel

territorio nazionale animali da compagnia di cui

all'allegato I,

parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento

europeo e

del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per

l'identificazione individuale e delle necessarie

certificazioni

sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto

individuale, e'

punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la

multa da euro

3.000 a euro 15.000.

2. La pena di cui al comma 1 si applica altresi' a

chiunque, al

fine di procurare a se' o ad altri un profitto,

trasporta, cede o

riceve a qualunque titolo animali da compagnia di cui

all'allegato I,

parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento

europeo e

del Consiglio, del 26 maggio 2003, introdotti nel

territorio

nazionale in violazione del citato comma 1.

3. La pena e' aumentata se gli animali di cui al comma 1

hanno

un'eta' accertata inferiore a dodici settimane o se

provengono da

zone sottoposte a misure restrittive di polizia

veterinaria adottate per contrastare la diffusione di

malattie trasmissibili proprie della specie.

4. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su

richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del

codice di procedura penale per i delitti previsti dai

commi 1 e 2 del presente articolo, e'sempre ordinata la

confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona

estranea al reato. E' altresi' disposta la sospensione da

tre mesi a tre anni dell'attivita' di trasporto, di

commercio o di allevamento degli animali se la sentenza

di condanna o di applicazione della pena su richiesta

delle parti e' pronunciata nei confronti di chi svolge le

predette attivita'. In caso di recidiva e' disposta

l'interdizione dall'esercizio delle attivita' medesime.

5. Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di

confisca sono affidati alle associazioni o agli enti

indicati nel decreto del Ministro della salute, adottato

ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di

coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui

al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, che ne fanno

richiesta, salvo che vi ostino esigenze processuali.

6. Gli animali acquisiti dallo Stato a seguito di

provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a

richiesta, alle associazioni o agli enti ai quali sono

stati affidati ai sensi del comma 5.

7. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni

pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono

all'entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnate allo stato di previsione del Ministero della

salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di

cui al comma 5 del presente articolo, con le modalita' di

cui all'articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.

ART. 5.

(Introduzione illecita

di animali da compagnia).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque

introduce nel territorio nazionale animali da compagnia

di cui all'allegato I,

parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento

europeo e

del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per

l'identificazione individuale, e' soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a

euro 1.000

per ogni animale introdotto.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque

introduce nel

territorio nazionale animali da compagnia di cui

all'allegato I,

parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento

europeo e

del Consiglio, del 26 maggio 2003, in violazione dei

requisiti

previsti dalla legislazione vigente, e' soggetto alla

sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a

euro 1.000

per ogni animale introdotto. La sanzione non si applica

se le

violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto

disposto dalla

legislazione vigente.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione di

cui al

comma 2 e' altresi' soggetto chiunque trasporta o cede, a

qualunque

titolo, animali introdotti nel territorio nazionale in

violazione di

quanto previsto dai commi 1 e 2.

4. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di

una

somma da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale

introdotto se gli

animali di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno un'eta' accertata

inferiore a

dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a

misure

restrittive di polizia veterinaria adottate per

contrastare la

diffusione di malattie trasmissibili proprie della

specie.

ART. 6.

(Sanzioni amministrative accessorie).

1. Il trasportatore o il titolare di un'azienda

commerciale che,nel periodo di tre anni, commette tre

violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5,

accertate in modo definitivo, e' soggetto alla

sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio

dell'attivita'per un periodo da uno a tre mesi. Se il

periodo intercorrente tra le due violazioni e' inferiore

a tre mesi, e' applicata la durata massima della

sospensione.

2. Il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo

di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni

previste dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto

legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo

definitivo, e' soggetto alla sospensione

dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' per un

periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente

tra le due violazioni e' inferiore a tre mesi,

e'applicata la durata massima della sospensione.

3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni,

commette cinque violazioni delle disposizioni previste

dall'articolo 5 della presente legge, o il titolare di

un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni,

commette cinque violazioni delle disposizioni previste

dal medesimo articolo 5 della presente legge o

dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30

gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, e'

soggetto alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio

dell'attivita'.

4. Il trasportatore o il titolare di un'azienda

commerciale nei cui confronti e' stata disposta la revoca

dell'autorizzazione, ai sensi del comma 3, non puo'

conseguire un'altra autorizzazione per l'esercizio della

medesima attivita' prima di dodici mesi.

5. I soggetti che hanno accertato una violazione che

prevede l'applicazione della sospensione o della revoca

dell'autorizzazione

del trasportatore o del titolare di un'azienda

commerciale

trasmettono all'autorita' che l'ha rilasciata copia del

verbale di

contestazione e ogni altro documento utile all'adozione

dei

provvedimenti di sospensione o di revoca.

ART. 7.

(Procedimento di applicazione

delle sanzioni amministrative).

1. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle

sanzioni

previste dalla presente legge si applicano le

disposizioni della

legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

2. Quando una violazione delle disposizioni previste

dall'articolo

5 della presente legge e' commessa utilizzando un veicolo

immatricolato all'estero, si applicano le disposizioni

dell'articolo

207 del codice della strada, di cui al decreto

legislativo 30 aprile

1992, n. 285, e successive modificazioni.

3. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi

dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al

decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive

modificazioni, e'

affidato in custodia, a spese del responsabile della

violazione, ad

uno dei soggetti indicati nell'articolo 214-bis del

medesimo codice,

di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e

successive

modificazioni. Gli animali sono ricoverati, a spese del

responsabile

della violazione, in un luogo che garantisca la tutela

del loro

benessere nel rispetto delle norme vigenti in materia.

4. L'entita' delle sanzioni amministrative previste dalla

presente

legge e' aggiornata ogni due anni in misura pari

all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale

di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le

famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni

precedenti. A questo fine, entro il 1° dicembre di ogni

biennio, il Ministro della salute, di concerto con i

Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia,

fissa, seguendo il criterio di cui al periodo precedente,

i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie,

che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Tali limiti possono superare quelli massimi indicati

nella legge 24 novembre 1981, n. 689. La misura delle

sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi

delle disposizioni del presente comma, e' oggetto di

arrotondamento all'unita' di euro, per eccesso se la

frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di

euro, ovvero per difetto se e' inferiore a tale limite.

5. Le autorita' competenti all'irrogazione delle sanzioni

amministrative previste dalla presente legge sono il

Ministero della salute, le regioni e province autonome di

Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva

competenza.

ART. 8.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo

a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'

inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi

della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque

spetti di osservarla e di farla osservare come legge

dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 novembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Fazio, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2836):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini),

dal

Ministro della giustizia (Alfano) e dal Ministro del

lavoro, della

salute e delle politiche sociali (Sacconi) il 19 ottobre

2009.

Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III

(Affari

esteri e comunitari), in sede referente, il 28 ottobre

2009 con

pareri delle commissioni I, V, VII, IX, X, XII, XIV e

Questioni

regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede

referente,

il 29 ottobre 2009, il 3, 5, 17 e 19 novembre 2009.

Esaminato in aula il 9 e 12 novembre 2009 ed approvato il

25

novembre 2009.

Senato della Repubblica (atto n. 1908):

Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª

(Affari

esteri, emigrazione), in sede referente, il 30 novembre

2009 con

pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª, 10ª, 12ª, 14ª e

Questioni

regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite 2ª e 3ª, in sede

referente,

il 9 e 22 dicembre 2009; il 21 e 27 aprile 2010.

Esaminato in aula il 20 gennaio 2010, il 14 aprile 2010 e

il 18

maggio 2010 ed approvato, con modificazioni, il 15

settembre 2010.

Camera dei deputati (atto n. 2836/B):

Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III

(Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23

settembre 2010 con pareri delle commissioni I, V e XII.

Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede

referente,il 29 settembre 2010; il 6 e 19 ottobre 2010.

Esaminato in aula il 26 ottobre 2010 ed approvato il 27

ottobre 2010.

Nuova sanzioni penali e amministrative a tutela degli animali da compagnia. In vigore

dal 4 dicembre 2010

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2010)

Art. 1 (Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea per

la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987.

Art. 2 (Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere

dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 18

della Convenzione stessa.

Art. 3 (Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 544-bis, le

parole: « da tre mesi a diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro

mesi a due anni »; b) all’articolo 544-ter, primo comma, le parole: « da tre mesi a un

anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre

a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro ».

Art. 4 (Traffico illecito di animali da compagnia).

1. Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite

attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui

all’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l’identificazione

individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di

passaporto individuale, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la

multa da euro 3.000 a euro 15.000.

2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì a chiunque, al fine di procurare a sè

o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da

compagnia di cui all’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, introdotti nel territorio

nazionale in violazione del citato comma 1.

3. La pena è aumentata se gli animali di cui al comma 1 hanno un’età accertata

inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure

restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie

trasmissibili proprie della specie.

4. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai

sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dai

commi 1 e 2 del presente articolo, è sempre ordinata la confisca dell’animale,

salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la

sospensione da tre mesi a tre anni dell’attività di trasporto, di commercio o di

allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena

su richiesta delle parti è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività.

In caso di recidiva è disposta l’interdizione dall’esercizio delle attività medesime.

5. Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati alle

associazioni o agli enti indicati nel decreto del Ministro della salute, adottato ai

sensi dell’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il

codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, che ne fanno

richiesta, salvo che vi ostino esigenze processuali.

6. Gli animali acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca

sono assegnati, a richiesta, alle associazioni o agli enti ai quali sono stati affidati ai

sensi del comma 5.

7. Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla

presente legge affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle

associazioni o agli enti di cui al comma 5 del presente articolo, con le modalità di

cui all’articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.

Art. 5 (Introduzione illecita di animali da compagnia).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale

animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per

l’identificazione individuale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale

animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, in violazione dei

requisiti previsti dalla legislazione vigente, è soggetto alla sanzione amministrativa

del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto.

La sanzione non si applica se le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto

disposto dalla legislazione vigente.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione di cui al comma 2 è altresì

soggetto chiunque trasporta o cede, a qualunque titolo, animali introdotti nel

territorio nazionale in violazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.

4. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000

a euro 2.000 per ogni animale introdotto se gli animali di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno

un’età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a

misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di

malattie trasmissibili proprie della specie.

Art. 6 (Sanzioni amministrative accessorie).

1. Il trasportatore o il titolare di un’azienda commerciale che, nel periodo di tre anni,

commette tre violazioni delle disposizioni previste dall’articolo 5, accertate in modo

definitivo, è soggetto alla sospensione dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività

per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è

inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.

2. Il titolare di un’azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre

violazioni delle disposizioni previste dall’articolo 13-bis, comma 3, del decreto

legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, è soggetto alla

sospensione dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività per un periodo da uno a tre

mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è

applicata la durata massima della sospensione.

3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle

disposizioni previste dall’articolo 5 della presente legge, o il titolare di un’azienda

commerciale che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle

disposizioni previste dal medesimo articolo 5 della presente legge o dall’articolo 13-

bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo

definitivo, è soggetto alla revoca dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività.

4. Il trasportatore o il titolare di un’azienda commerciale nei cui confronti è stata

disposta la revoca dell’autorizzazione, ai sensi del comma 3, non può conseguire

un’altra autorizzazione per l’esercizio della medesima attività prima di dodici mesi.

5. I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede l’applicazione della

sospensione o della revoca dell’autorizzazione del trasportatore o del titolare di

un’azienda commerciale trasmettono all’autorità che l’ha rilasciata copia del verbale

di contestazione e ogni altro documento utile all’adozione dei provvedimenti di

sospensione o di revoca.

Art. 7 (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative).

1. Ai fini dell’accertamento e dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla presente

legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto

compatibili.

2. Quando una violazione delle disposizioni previste dall’articolo 5 della presente

legge è commessa utilizzando un veicolo immatricolato all’estero, si applicano le

disposizioni dell’articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

3. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell’articolo 207 del codice

della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive

modificazioni, è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno

dei soggetti indicati nell’articolo 214-bis del medesimo codice, di cui al decreto

legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. Gli animali sono ricoverati, a

spese del responsabile della violazione, in un luogo che garantisca la tutela del loro

benessere nel rispetto delle norme vigenti in materia.

4. L’entità delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è aggiornata

ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’Istituto nazionale di

statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

verificatasi nei due anni precedenti. A questo fine, entro il 1° dicembre di ogni

biennio, il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze

e della giustizia, fissa, seguendo il criterio di cui al periodo precedente, i nuovi limiti

delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell’anno

successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi indicati nella legge 24

novembre 1981, n. 689. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie,

aggiornata ai sensi delle disposizioni del presente comma, è oggetto di

arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o

superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a tale limite.

5. Le autorità competenti all’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla

presente legge sono il Ministero della salute, le regioni e province autonome di Trento

e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza.

Art. 8 (Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale

degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di

osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.