Indice articoli

Corso di Legislazione Cinofila

vv. Maria Grazia Poli

1. L’ALLEVAMENTO DEI CANI DI RAZZA PURA

Per allevamento di cani si intende l’attività di far crescere, migliorare, riprodurre, selezionare ed incrementare

una determinata razza canina; tale attività è svolta da un determinato soggetto denominato allevatore.

A) Inquadramento giuridico nel sistema normativo dell’allevamento cinofilo

L’inquadramento giuridico nel sistema normativo dell’allevamento cinofilo è un problema di notevole

rilevanza, che si pone, non solo perché è un aspetto della realtà economica, ma soprattutto perché

l’incertezza nella quale l’allevamento dei cani si trova, non soddisfa gli allevatori che reclamano chiarezza

in tale settore per poter operare in maniera coordinata ed unificata.

Sulla base del Protocollo n. 25251 del 15/12/1978 del Ministero dell’Agricoltura e Foreste e sul presupposto

che l’attività cinofila è un’attività zootecnica diretta ad incrementare il patrimonio canino esistente,

l’allevamento cinofilo sembrava rientrare nel settore dell’agricoltura.

Successivamente, con il Protocollo n. ST/1272 del 25/01/1980 in risposta alla richiesta dell’ENCI di

applicare all’allevamento cinofilo il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) del 05/04/1978, n. 132,

il suddetto Ministero sembrava non riconoscerlo più come rientrante nel settore agricolo. Infatti, secondo

quanto sostenuto dal Ministero, rientrava nel campo di applicazione del DPR n. 132/78 l’allevamento di

animali condotto su terreno idoneo a produrre un quarto del mangime utilizzabile per l’allevamento degli

animali stessi. Per quanto riguarda l’applicabilità di tale normativa all’allevamento di animali oltre il limite

indicato, cioè come richiesto dall’ENCI in caso di allevatori con terra insufficiente, il Ministero affermava

che era necessario che:

1) l’impresa di allevamento fosse gestita da titolare di reddito agrario per terreni “posseduti a titolo di

proprietà,

usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto”;

2) le attività attratte dal reddito agrario in connessione con l’impresa di allevamento, rientrassero

nell’esercizio normale dell’agricoltura secondo la tecnica che la governa avendo per oggetto prodotti

ottenibili dal terreno per l’alimentazione degli animali allevati.

Il Ministero concludeva confermando la pronuncia del 15/12/1978 e la validità sotto altri profili di

qualificazione di “attività agricola” dell’allevamento cinofilo, ma affermava di non poter accogliere la richiesta

dell’ENCI di applicazione del DPR n. 132/78, in quanto l’ambito oggettivo del provvedimento

comprendeva specifiche attività di allevamento e non ogni singola attività astrattamente definibile agricola.

Pertanto, dalla risposta data dal Ministero con il detto il Protocollo n. ST/1272 del 25/01/1980 per

l’applicazione del DPR n. 132/78 era necessario che l’allevatore avesse “terra sufficiente” e ricorressero le

due condizioni previste dal protocollo ministeriale.

Solamente con la Legge (L.) del 23/08/1993 n. 349 (GURI n. 213, 10/09/1993)1 veniva definita

all’art. 1 l’attività cinotecnica come quell’attività volta all’allevamento, alla selezione e all’addestramento

1 Testo della Legge n. 349/93: Norme in materia di attività cinotecnica.

 

Art. 1. Attività cinotecnica.

1. Ai fini della presente legge, per attività cinotecnica si intende l'attività volta all'allevamento, alla selezione e

all'addestramento delle razze canine.

 

Art. 2. Definizioni.

1. L'attività cinotecnica è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne

derivano sono prevalenti

rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.

2. I soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'attività cinotecnica di cui al

comma 1 sono imprenditori

agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

Non sono comunque imprenditori agricoli gli allevatori che producono nell'arco di un anno un numero di cani

inferiore a quello

determinato, per tipi o per razze, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste da emanare entro

trenta giorni dalla data di

delle razze canine. Vengono poi definiti all’art. 2 comma 2 “imprenditori agricoli” i soggetti, persone fisiche

o giuridiche, singoli o associati che esercitano l’attività cinotecnica, ai sensi dell’art. 2135 Codice Civile

(CC)2.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 2 comma 1 e 3 perché l’attività cinotecnica possa essere considerata agricola

devono ricorrere i seguenti due requisiti:

a) che sia attività prevalente;

b) che vengano prodotti nell’arco di un anno il numero di cani, per tipi o per razza, stabilito dal decreto del

Ministero dell’Agricoltura e foreste da adottarsi nel termine di 30 giorni dall’entrata in vigore della stessa

legge.

Per quanto riguarda il primo requisito, l’art. 2 comma 1 della L. stabilisce che l’attività cinotecnica è

considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti

rispetto alle altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.

Per quanto riguarda il secondo requisito, il Decreto Ministeriale (DM) del 28/01/1994 n. 20504 del

Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali (GURI n. 40, 18/02/1994) ha stabilito che “non sono

imprenditori agricoli gli allevatori che tengono in allevamento un numero inferiore a cinque fattrici ed

annualmente producono un numero di cuccioli inferiore a trenta unità”.

È di tutta evidenza che per essere imprenditore, l’allevatore cinofilo deve possedere i due sopramenzionati

requisiti.

Per quanto riguarda la normativa regionale, è bene ricordare che la L.R. Toscana n. 6 del 1994 ha

istituito presso ogni provincia un albo suddiviso in due sezioni. Gli imprenditori agricoli professionali

potevano

esser iscritti in una delle due diverse sezioni. Nella prima venivano iscritti soggetti che impiegavano

2/3 del tempo-lavoro nell’attività agricola e con reddito derivante per i 2/3 dalla stessa attività agricola.

Nella seconda sezione venivano iscritti i soggetti che impiegavano il 50% del tempo-lavoro ed il 50% del

reddito derivava dall’attività agricola.

Il Decreto Legislativo (D. L.gs) n. 99/2004 che ha abrogato la L. 153/75, per l’iscrizione agli albi

provinciali, prevede tre requisiti:

1) che il soggetto impieghi nell’attività il 50% del tempo di lavoro;

2) che il 50% del reddito pervenga da lavoro (sono esclusi, quindi, il reddito da capitale o ad es. il reddito

del socio accomandante di una SAS; sono inclusi, invece, a titolo esemplificativo, i compensi degli

amministratori di una società di capitali).

3) che la capacità professionale sia accertata tramite un’apposita commissione con colloquio-esame.

Chi non possiede tali requisiti, ma è in possesso dei requisiti richiesti dalla L. n. 349/93 può sempre

rientrare nell’ambito dell’agricoltura e, conseguentemente, chiedere l’iscrizione alla camera di commercio

quale imprenditore agricolo.

Per essere poi iscritti nelle liste dei coltivatori diretti l’attività deve essere prevalente e deve essere

dedicato del tempo all’attività che viene quantificato, generalmente, in un numero di giornate lavorative.

I soggetti che non possiedono i requisiti richiesti dalla citata Legge saranno imprenditori commerciali

e potranno chiedere l’iscrizione alla Camera di Commercio come imprenditori.

entrata in vigore della presente legge (Il D.M. 28 gennaio 1994 (GURI 18/02/94, n. 40) ha così disposto: Non

sono imprenditori

agricoli gli allevatori che tengono in allevamento un numero inferiore a cinque fattrici e che annualmente

producono un numero di

cuccioli inferiore alle trenta unità).

Art. 3. Disciplina dell'attività cinotecnica.

1. Coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, attività volte all'allevamento e all'addestramento delle razze

canine sono tenuti a rispettare

le disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché, per le attività

che attengono

alla selezione delle razze canine, le disposizioni adottate dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI).

 

Art. 4. Programmi di sviluppo dell'attività cinotecnica.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformità ai propri ordinamenti,

programmi di sviluppo dell'attività cinotecnica.

 

Art. 5. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella GURI.

2 Art. 2135 Imprenditore agricolo: E imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del

fondo, alla silvicoltura,

all'allevamento del bestiame e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per

allevamento di animali si intendono

le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di

carattere vegetale

o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si

intendono comunque

connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione,

trasformazione,

commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla

coltivazione del fondo o del

bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante

l’utilizzazione prevalente di

attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le

attività di valorizzazione

del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Riportiamo in nota l’art 1 (Capo I - SOGGETTI E ATTIVITÀ) del Decreto Legislativo 29 marzo

2004, n. 99: "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa

in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n.

38" (GURI n. 94, 22/04/2004)3 che dà la definizione di Imprenditore Agricolo Professionale.

B) L’allevamento e l’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana

L’ENCI è un’associazione nata nel 1882 come “Kennel Club d’Italia” e trasformatasi in Ente Nazionale

della Cinofilia Italiana nel 1930.


Prima dell’entrata in vigore del DM n. 20894 del 18/04/2000 solitamente chi allevava chiedeva al

Consiglio Direttivo dell’ENCI la concessione dell’affisso. Era facoltà insindacabile dell’ENCI pronunciarsi

sulla domanda di concessione di affisso e quindi accoglierla o respingerla oppure proporre la scelta di un

affisso diverso da quello richiesto per evitare omonomie o per altri motivi.

L’ENCI è affiliato alla Federazione Cinologica Internazionale (F.C.I.) ed è quest’ultima che presiede

alla concessione e registrazione degli affissi i quali hanno valore per tutti i paesi aderenti ad essa. È bene

precisare che l’ENCI e le società aderenti alla F.C.I. riconoscono reciprocamente gli affissi registrati da

ciascuno di essi e si impegnano a non concedere l’uso di un affisso a persone residenti in un paese diverso

dal proprio rappresentato nella F.C.I.. Quest’ultima cura la tenuta di un repertorio internazionale degli affissi

nel quale sono registrati tutti gli affissi autorizzati.

L’allevatore che otteneva l’affisso poteva richiedere di essere socio individuale dell’ENCI ai sensi

dell’art. 3 dello Statuto Sociale del 16/10/1982. Tale statuto è stato modificato e, come si vedrà in proseguo,

ed i soci individuali e cioè i soci titolari di affisso diventeranno “soci allevatori”.

Secondo quanto disposto dall’art. 22 del Regolamento dei Libri Genealogici Italiani dell’01/06/1980,

per affisso si intende la denominazione di un allevamento, destinato a distinguere i prodotti. Esso precede o

segue il nome individuale di un cane proveniente da una fattrice della quale il titolare dell’affisso risulta

proprietario anche se temporaneo.

Per ottenere l’affisso necessitano le seguenti condizioni:

1) risultare proprietario da almeno un anno di 2 fattrici della medesima razza;

2) aver prodotto due cucciolate dalla stessa razza delle fattrici di cui al punto 1), nate almeno un anno prima

della richiesta di affisso;

3 Art. 1. Imprenditore agricolo professionale

1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in

possesso di conoscenze

e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17

maggio 1999,

dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di

società, almeno il cinquanta

per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta

per cento del

proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le

somme percepite per

l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo,

sono escluse dal computo

del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del

citato regolamento

(CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.

2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. È fatta salva la facoltà

dell'Istituto nazionale di

previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del

decreto del Presidente della

Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.

3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori

agricoli professionali

qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo

2135 del codice civile e

siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore

agricolo professionale. Per

le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un

quinto dei soci sia in

possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di

imprenditore agricolo professionale.

4. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende

riferito alla definizione di

cui al presente articolo. All'imprenditore agricolo professionale, se iscritto nella gestione previdenziale ed

assistenziale, sono altresì

riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa

vigente a favore delle

persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

5. L'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è abrogato.

3) aver partecipato a manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale riconosciute dall’ENCI

conseguendo,

con i propri soggetti, qualifiche di almeno “Molto Buono”.

Inoltre, ha diritto ad ottenere l’affisso la persona che sia moralmente ineccepibile e non svolga attività

commerciale mediante la compra e la vendita di cani non prodotti dal suo allevamento.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di revocare o sospendere per giusti motivi la concessione di affisso

già autorizzato e di vietarne l’uso; il provvedimento deve essere motivato (art. 33 Regolamento Libri

genealogici Italiani).

La concessione di un affisso è personale e vitalizia. In caso di morte esso non può essere concesso ad

altra persona se non dopo 10 anni, fatta eccezione per gli eredi legittimi del titolare defunto, ad uno dei

quali soltanto il Consiglio Direttivo potrà concedere a suo insindacabile giudizio, il diritto di subentrare

nell’uso dell’affisso, purché il richiedente, oltre a dimostrare la propria qualità di erede, dia affidamento di

voler continuare nell’allevamento.

È possibile anche l’associazione in affisso da parte del titolare che può associare il coniuge, o il discendente

o collaterale di 1° grado in linea retta o il genero (o la nuora) sempre che questi abbiano raggiunto

il 18° anno di età.

La normativa riguardante l’affisso è prevista da “Regolamento Libri Genealogici” approvato dal

Consiglio Direttivo ENCI del 28/11/1968 ed in vigore dall’01/01/1969, all’art. 25 e seguenti ed è tuttora in

vigore dato che è una normativa data dall’ENCI nell’ambito della sua autonomia privatistica. Anch’esso

comunque dovrà essere modificato.

Il nuovo Statuto Enci approvato con DM del 24/02/2000 all’art. 3 lett. a) definisce: “soci dell’ENCI:

i cinofili iscritti al Registro degli allevatori previsto dal disciplinare del libro genealogico residenti in Italia

ed in regola con i versamenti della quota associativa annuale”.

Con il DM n. 20894 del 18/04/2000 (all. 1) entravano in vigore le “Norme Tecniche del Libro

Genealogico del Cane di Razza” dove all’art. 1 si prevede letteralmente: “Al registro degli allevatori

previsto dall’art. 7 lett. a) del disciplinare del libro genealogico del cane di razza possono chiedere di essere

iscritte le persone fisiche e giuridiche che, a qualsiasi titolo, svolgono attività di allevamento di fattrici

iscritte al libro genealogico medesimo adibite alla riproduzione e che abbiano prodotto almeno una

cucciolata registrata allo stesso libro genealogico negli ultimi tre anni”.

L’art. 7 è stato modificato dal DM n. 22383 del 03/06/2003 (all. 2) che recita letteralmente: “È istituito

il Registro degli allevatori e dei proprietari nel quale sono iscritti:

a) gli allevatori cioè i proprietari di due fattrici che abbiano prodotto almeno una cucciolata ciascuna

iscritta nel Libro Genealogico e nata negli ultimi tre anni.

b) i proprietari di soggetti iscritti al libro Genealogico”.

L’art. 3 del citato DM recita: ”L’art. 1 delle norme tecniche del libro genealogico del cane di razza,

approvate con DM n. 20894 del 18 aprile 2000, è modificato come segue: “al registro degli allevatori previsto

all’art. 7 lett. a) del disciplinare del libro genealogico del cane di razza possono chiedere di essere

iscritte le persone fisiche e giuridiche che, a qualsiasi titolo, svolgono attività di allevamento di fattrici

iscritte al libro genealogico medesimo adibite alla riproduzione e che iscrivono ogni tre anni almeno due

cucciolate prodotte da fattrici diverse. Al registro dei proprietari previsto all’art. 7 lett. b) del medesimo

disciplinare possono chiedere di essere iscritte le persone fisiche e giuridiche proprietarie di soggetti

iscritti al libro genealogico”.

Ai sensi dell’art. 2 del DM del 24/02/2000, l’interessato, per essere iscritto al Registro degli allevatori

deve effettuare un’apposita domanda e deve:

a) impegnarsi a svolgere attività di miglioramento genetico seguendo gli indirizzi stabiliti dal Libro

Genealogico;

b) astenersi da comportamenti e azioni che possono arrecare nocumento o danno all’immagine ed

all’organizzazione del Libro Genealogico del cane di razza;

c) essere sottoposto a controlli previsti dalla normativa sanitaria.

Il giudizio di idoneità limitatamente ai punti a) e b) è di competenza dell’Ufficio Centrale del Libro

genealogico. L’allevatore per il quale l’Ufficio centrale non abbia dato parere favorevole all’iscrizione può

presentare ricorso alla Commissione Tecnica Centrale del Libro genealogico.

Per i proprietari di cani di razza la semplice richiesta di intestazione di un soggetto o qualsiasi altra

operazione di libro genealogico è equiparata alla domanda di iscrizione al registro dei proprietari sul quale

verranno annotati obbligatoriamente i dati anagrafici e fiscali completi dei proprietari dei cani da questi ultimi

obbligatoriamente forniti.


La concessione della titolarità di un affisso ad un allevatore è disciplinata con apposite norme tecniche

in armonia a quanto stabilito dalla Federazione Cinologica Internazionale (F.C.I.), proposte dalla CTC

e approvate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Sulla considerazione che, fino ad oggi, non sono state emanate norme tecniche sulla concessione

dell’affisso, è ancora in vigore il regolamento LOI del 29/11/1968.

A questo punto necessita precisare che è considerato cane di razza pura quel soggetto di genealogia

conosciuta in possesso di un certificato che ne attesti la identità.

Al LOI venivano iscritti i cani considerati di puro sangue figli di cani già iscritti al LOI stesso, oppure

soggetti provenienti da altri paesi purché iscritti in un libro genealogico equivalente o comunque riconosciuto

dalla F.C.I.. Possono essere iscritti anche cani la cui ascendenza, da almeno 3 generazioni, sia

documentata

dall’iscrizione al LIR e che abbiano conseguito in una Esposizione riconosciuta la qualifica di almeno

Molto Buono (M.B.) in classe singola o il certificato di tipicità (C.T.) in classe LIR4 ed infine i cani

delle razze tipiche italiane, già iscritti al LIR, se proclamati campioni di bellezza, acquistano il diritto di essere

iscritti nel LOI.

Il LIR era invece riservato a quei cani di genealogia sconosciuta dei quali sia stata accertata la tipicità

di una razza in una esposizione riconosciuta dall’ENCI mediante il rilascio del certificato di tipicità

(C.T.). Per le razze sottoposte in Italia a prova di lavoro, l’iscrizione dei capostipiti al LIR, è subordinata

inoltre al conseguimento di un Certificato di Qualità Naturali (C.Q.N.) o di una qualifica di almeno Buono

(B.) in prova riconosciuta dall’ENCI, alla quale potranno concorrere alla condizione che il conduttore presenti

l’apposita autorizzazione scritta rilasciata dall’ENCI.

I certificati di iscrizione al libro genealogico sono rilasciati, secondo quanto disposto dal Regolamento

dei Libri genealogici italiani, all’allevatore che ne abbia fatta specifica richiesta, su moduli predisposti,

inoltrati alla Sede Centrale dell’ENCI per il tramite della delegazione, competente sul territorio dove è

nata e si trova la cucciolata. In un certificato di iscrizione al LOI sono indicati: il gruppo di appartenenza5,

il numero di iscrizione al LOI, la razza, il nome del cane (eventualmente preceduto o seguito dall’affisso),

il sesso, il colore, la data di nascita, il numero del microchips o del tatuaggio(quest’ultimo ancora possibile

nel caso di allevatori con affisso) il nome ed indirizzo dell’allevatore, nonché la genealogia sino ai trisnonni.

Se gli ascendenti hanno ottenuto un titolo di campione esso è indicato abbreviato; inoltre per alcune

razze determinate sigle indicheranno se il cane è esente da displasia dell’anca o se ha conseguito titoli di

bellezza o lavoro all’estero.

Con il DM n. 21095 del 05/02/1996 (all. 3) veniva approvato il disciplinare del libro genealogico del

cane di razza e ciò in virtù del D. L.gs del 30/12/1992, n. 529 dove venivano sostituiti i libri LOI e LIR con

due registri denominati Registro Origini Italiano (ROI) e Registro Supplementare Riconosciuti (RSR).

Con il DM n. 2120 dell’08/05/2005 è stato approvato il nuovo testo delle Norme Tecniche del Libro

Genealogico del cane di razza (all. 4), testo approvato su richiesta dell’ENCI, in conformità a quanto

deliberato

dalla Commissione Tecnica centrale nella riunione del 26/08/2004. Quale allegato delle dette norme

tecniche vi è il c.d. “codice etico dell’allevatore” approvato dall’ENCI in conformità a quanto deliberato

dalla stessa Commissione Tecnica Centrale nella riunione del 27/10/2004.

4 Qualora il rilascio del C:T. sia negato, il soggetto, pur conservando l’iscrizione al LIR, non potrà più essere

iscritto al LOI

5 Dal Regolamento “Libri genealogici italiani”, all’art. 18 le razze sono suddivise in 10 gruppi. Essi sono: 1°

Gruppo: cani da pastore;

2° gruppo: Guardia-Difesa-Utilità; 3° gruppo: Terrier; 4° gruppo: Bassotti; 5°/6° gruppo: segugi; 7° gruppo:

cani da ferma;

8° gruppo: razze Britanniche; 9° gruppo: cani da compagnia; 10° gruppo: Levrieri

2. MONTA E DIRITTI DI MONTA

La nascita di una cucciolata assai spesso può dar luogo a controversie e discussioni qualora i genitori

dei cuccioli non appartengano al medesimo proprietario.

Spesso negli accoppiamenti fra cani di razza accadeva che i proprietari al momento della monta non

concordassero sulle condizioni alle quali l’uso dello stallone veniva concesso; nati i figli sorgevano le

controversie.

Proprio al fine di dirimerle, la Federazione Cinologica Internazionale istituiva nell’anno 1934 una

normativa denominata “Usi Internazionali di Allevamento di Monaco”, che disciplinava in maniera chiara e

precisa i rapporti tra proprietario della fattrice e proprietario dello stallone e i loro diritti ed obblighi.

I suddetti usi internazionali sono stati sostituiti dal “Regolamento Internazionale di Allevamento

della F.C.I.” (vedi allegato 5) adottato dalla Federazione Cinologica Internazionale in data 11-12 giugno

1979 a Berna (Svizzera).

Tale Regolamento è applicabile a livello nazionale qualora, come in Italia, non esista una normativa

specifica in materia (art. 1 Regolamento Internazionale di Allevamento della F.C.I.). Il Regolamento

Internazionale

di Allevamento della F.C.I. riesce a risolvere e dirimere le controversie insorgenti fra proprietario

dello stallone e della fattrice e sarebbe buona norma che tutti gli allevatori italiani si attenessero al suddetto

regolamento per la loro stessa tutela.

Prima dell’esecuzione della monta, per consuetudine, i proprietari pattuiscono o un compenso oppure

la cessione al proprietario dello stallone di cuccioli. A quest’ultimo proposito, si evidenzia che, per

consuetudine,

fino alla nascita di cinque cuccioli, al proprietario dello stallone spetta 1 cucciolo, oltre i 5 cuccioli

nati spettano due cuccioli. Al proprietario dello stallone inoltre, spetta la prima e la terza scelta. In

ogni caso sarebbe buona norma mettere per iscritto tutte le pattuizioni relativa alla monta.

Nati i cuccioli si procederà al loro svezzamento ed allevamento sino all’età di 50 giorni6. In tale periodo,

avverrà la scelta da parte del proprietario dello stallone, che anziché un compenso per la monta abbia

preteso i cuccioli. Solamente dopo il 50° giorno inizierà la vendita della cucciolata.

6 L’allevatore o proprietario della fattrice entro i primi 25 gg. dalla nascita dovrà compilare e firmare, per la

loro iscrizione al

R.O.I. (ex LOI) un modulo (c.d. Modulo A) che denuncia la monta e l’avvenuta nascita dei cuccioli, da

genitori forniti anch’essi di

certificato di iscrizione al LOI. Successivamente, l’allevatore o il proprietario della fattrice deve compilare e

firmare un modulo

(c.d. Modulo B) di iscrizione della cucciolata entro 3 mesi dalla nascita. Tutti i cuccioli, viventi all’atto della

presentazione del

Mod. B denunciati e descritti con i loro nomi e le loro caratteristiche, avranno diritto di ottenere il certificato

nel LOI. I suddetti

moduli devono essere presentati alla delegazione ENCI competente per territorio. È obbligo dell’allevatore o

del proprietario della

fattrice tenere presso la stessa e nel luogo indicato nella denuncia (mod. A) i cuccioli sino all’età minima di

50 giorni: questo, non

solo per facilitare le Delegazioni ENCI per i controlli di loro competenza sulla cucciolata, ma soprattutto

perché buona norma

d’allevamento.

3. LA VENDITA (NOZIONE DEL CONTRATTO)

La vendita, il più importante e diffuso dei contratti di scambio, ha per oggetto il trasferimento della

proprietà di una cosa o il trasferimento di un diritto reale verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470 CC7).

Prestazione fondamentale del venditore è il trasferimento al compratore della proprietà della cosa;

prestazione fondamentale del compratore è il pagamento del prezzo. Il contratto è consensuale; si

perfeziona

cioè col consenso, indipendentemente dall’essersi consegnata la cosa o pagato il prezzo.

Il luogo ove si perfeziona il contratto, ai sensi dell’ art. 1326 CC8, si identifica con quello in cui il

proponente ha avuto conoscenza dell’accettazione dell’altra parte9.

Dato che per prassi, buona parte dei contratti che riguardano la vendita di un cane si concludono

telefonicamente

o per lettera, è da sottolineare che la perfezione del contratto, anche in questi casi, è governata

dal principio della cognizione, per il quale il contratto si forma nel momento in cui si perfeziona

l’accettazione e questa, a sua volta, si perfeziona, fra persone lontane, nel luogo e nel momento in cui venga

a conoscenza del proponente10,11.

Oggetto del contratto è il trasferimento della proprietà, ma tale trasferimento non sempre avviene al

momento in cui il contratto si perfeziona. La cosa, acquistata dal compratore, può essere determinata al

momento della stipulazione del contratto, o la determinazione può avvenire solo in un momento successivo

come quando la vendita abbia per oggetto il trasferimento della proprietà di una fra più cose determinate, o

quando si tratti di cose determinate solo nel genere; la cosa può essere esistente al momento della

stipulazione

del contratto o può trattarsi di cosa che dovrà venire successivamente ad esistenza (vendita di cosa

futura); la cosa può al momento del contratto essere in proprietà del venditore o essere in proprietà di altri

(vendita di cosa altrui).

Quando l’effetto del trasferimento è differito al verificarsi di un dato evento si parla di vendita

“obbligatoria di fare acquistare al compratore la proprietà della cosa o il diritto”, in contrapposizione alla

vendita con efficacia reale, in cui l’effetto traslativo è immediato.

Nell’uno e nell’altro caso è esclusa la necessità di prestare un ulteriore consenso delle parti.

Il trasferimento si effettua al momento della perfezione del contratto, quando si tratta di cosa determinata,

in proprietà del venditore; allorché si tratti di cosa fra più cose, indeterminate o determinate solo

nel genere, quando si perverrà, d’accordo fra le parti o nei modi da loro stabiliti, alla individuazione; in

questo caso se si tratta di cose che devono essere trasportate, l’individuazione avviene mediante la

consegna

al vettore o allo spedizioniere. Inoltre, il trasferimento di cosa futura si effettua allorché la cosa venga

ad esistenza; in caso di vendita di cosa altrui quando il venditore ne acquista la proprietà.

Obbligazione fondamentale del compratore è il pagamento del prezzo. Esso viene generalmente

determinato

nel contratto; esistono pur tuttavia altri modi di determinazione. Se le parti non hanno pattuito il

prezzo il contratto non è nullo in quanto supplisce l’art. 1474 CC12 (mancanza di determinazione espressa

del prezzo): il suddetto articolo sancisce che, qualora il contratto abbia per oggetto cose che il venditore

vende abitualmente, ci si riferirà al prezzo da egli normalmente praticato; qualora si tratti di cose aventi un

7 Art. 1470 Nozione: La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o

il trasferimento di un

altro diritto (1376 e seguenti, 1476) verso il corrispettivo di un prezzo (1448, 1473 e seguente, 1498).

8 Art. 1326 Conclusione del contratto: Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha

conoscenza dell'accettazione

dell'altra parte (1335). L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello

ordinariamente

necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace l'accettazione

tardiva, purché ne dia

immediatamente avviso all'altra parte. Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma

determinata, l'accettazione non

ha effetto se è data in forma diversa. Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova

proposta.

9 Cass. 4 gennaio 1974, in Giust. Civ., Mass., 1974.

10 Cass. 14 febbraio 1966, n. 458, in Giust. Civ. Mass, 1966, 252; Cass. 31 Luglio 1952, n. 2458, in Foro It.

Mass. 1952, 576.

11 Cass. 8/5/65, n. 864, in Giust. Civ. Mass. 1965, 450; Cass. 3/8/73, n. 2253, in Giust. Civ. Mass. 1973,

1184; Cass. 18/1/1974, n.

142, in Giust. Civ. Mass. 1974, 72.

12 Art. 1474 Mancanza di determinazione espressa del prezzo: Se il contratto ha per oggetto cose che il

venditore vende abitualmente

e le parti non hanno determinato il prezzo, né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito

per atto della

pubblica autorità (o da norme corporative), si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo

normalmente praticato dal

venditore. Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle

mercuriali del luogo in

cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza più vicina. Qualora le parti abbiano inteso

riferirsi al giusto prezzo, si

applicano le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in

mancanza di accordo, è

determinato da un terzo, nominato a norma del secondo comma dell'articolo precedente (1561).

prezzo di borsa o mercato, il prezzo si desumerà dai listini o dalle mercuriali dal luogo in cui deve essere

eseguita la consegna o da quelli della piazza più vicina.

A) VENDITA AD EFFICACIA REALE ED OBBLIGATORIA

(TIPI DI VENDITA RIFERIBILI AI CANI)

Nella vendita ad efficacia reale l’effetto traslativo è immediato e conseguente al semplice consenso13.

Nella vendita dei cani un esempio di contratto reale (spesso ricorrente nella prassi) è dato dall’art.

939 degli usi di Varese I° comma( Allegato n.6)) che sancisce: “Il contratto si perfeziona di solito con una

stretta di mano (consenso) e con la consegna del cane al guinzaglio”.

Nella vendita obbligatoria, invece, sebbene si sia già formato il consenso, deve ancora realizzarsi un

ulteriore elemento: il trasferimento del diritto. In tale tipo di vendita possono sorgere subito altri effetti

obbligatori

definitivi, ma soprattutto sorge sempre, ed immediatamente, l’obbligazione di fare acquistare il

diritto al compratore ed anche questa obbligazione è un effetto definitivo. Infatti, l’inadempimento di

quest’ultima obbligazione legittima la risoluzione del contratto contro il venditore14.

Nell’ambito della vendita dei cani abbiamo due ipotesi di vendita obbligatoria quali: la vendita di cosa

futura e la vendita a prova.

Altri tipi di contratto frequenti sono la vendita con riserva di gradimento e la vendita con spedizione.


 

 

B) – VENDITA DI COSA FUTURA – CONCETTO

È futura, ai sensi dell’art. 1472 CC15, quella cosa che non esiste al momento della stipulazione del

contratto, ma si spera o si prevede verrà ad esistenza, occorra o meno a tal fine un’attività dell’uomo.

Nella vendita di cosa futura l’acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza

ed a tal fine va individuato il momento in cui si perfeziona il processo produttivo nelle sue componenti

essenziali. Per cosa futura si deve intendere il frutto, ossia un’entità che fisicamente può essere già prodotta

o in corso di maturazione.

La cosa futura può trovarsi “in rerum natura” ed anche nel più ristretto ambiente o luogo dal quale

dovrà essere separata.

Potrà essere possibile l’intervento umano attraverso una certa e specifica attività legata anche a causali

leggi di natura; questa attività umana rappresenta un “posterius”, un qualcosa che viene dopo la conclusione

del contratto; infatti, in questo momento la cosa non è isolabile e quindi non è giuridicamente esistente;

ad esempio il cucciolo non è nato.

L’attuale inesistenza del bene non va confusa con l’ipotesi di impossibilità originaria del contratto:

questa si verificherà ogni qualvolta il bene alienato è in suscettibile di esistenza o di identificazione; infatti,

nella vendita di cosa futura la venuta ad esistenza del bene è un accadimento normalmente possibile.

L’impossibilità originaria del bene determina la nullità della vendita.

Siamo, piuttosto, dell’avviso del Bianca,16 in quanto se il bene alienato è identificabile e suscettibile

di venire ad esistenza, il vincolo contrattuale si costituisce, salva la possibilità del compratore di ricorrere

alla tutela contro l’inadempimento.

13 GIAN GUIDO SCALFI (1960). Corrispettività ad alea nei contratti, Istit. Edit. Cisalpino, Milano-Varese

1960, pag. 6 e segg.

14 DOMENICO RUBINO (1971). La compravendita, in: Trattato di Dir. Div. e Comm., diretto da A. Cicu e F.

Messineo, Vol.

XXIII, in 8, pag. XVI-1150, Giuffrè Milano 1971, pag. 301

15 Art. 1472 Vendita di cose future: Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura (1348), l'acquisto della

proprietà si verifica

non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la

proprietà si acquista quando

gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati (820). Qualora le parti non abbiano voluto concludere un

contratto aleatorio, la vendita

è nulla, se la cosa non viene ad esistenza.

16 C.M. BIANCA, La Vendita e la Permuta, pagg. 331-332.

Generalmente la vendita di cosa futura è vendita di cosa specifica: infatti, la preventiva identificazione

del bene è necessaria perché gli effetti traslativi della vendita dipendono da un concreto evento genetico,

produttivo della cosa.

Ciò non toglie che la vendita di cosa futura possa avere ad oggetto un cosa determinata solo nel genere.

In questo caso di vendita, l’art. 1472 CC va posto in relazione con l’articolo 1378 CC17, concernente

la disciplina del trasferimento della proprietà delle cose determinate solo nel genere.

Determinante in tutti questi casi è il momento della individuazione, che di regola è quando la cosa

viene ad esistenza, ma non necessariamente si identifica con esso.

C) NATURA DELLA VENDITA DI COSA FUTURA

In tutti i casi di vendita obbligatoria si ha un contratto il cui effetto traslativo è differito ad un momento

successivo alla conclusione del contratto, in quanto per il trapasso del diritto non basta il semplice

consenso, ma occorre il verificarsi di un ulteriore fatto. Tra le obbligazioni principali del venditore vi è

quella di far acquistare al compratore la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato

del contratto (art. 1476, n. 2, CC18).

Confrontando l’art. 1476, n. 2, CC con l’art. 1472 CC possiamo riscontrare una notevole somiglianza.

Infatti, l’art. 1472 CC, 1° comma, dispone: “Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura,

l’acquisto della proprietà si verifica in un momento successivo alla conclusione del contratto quando accade

quel fatto ulteriore richiesto dallo stesso art. 1476, n. 2, CC (quando la cosa viene ad esistenza)”.

A tal punto serve una precisazione sull’art. 1472 CC. Esso considera unitariamente ogni fattispecie

nella quale la cosa non esiste attualmente, senza far differenza fra cosa che si produce da sé o

prevalentemente

da sé e cosa (certa) da prodursi dal venditore. Per il giurista è certo ciò che attualmente esiste o dovrà

esistere perché già sussistono tutti gli elementi e le premesse ai quali la legge collega il verificarsi di un

certo evento; in questo senso va considerata la vendita di cosa inesistente, ma che certamente verrà ad

esistenza

in conseguenza di una certa attività che il soggetto si è impegnato a porre in essere19. Il contratto

solitamente

rientra nello schema della vendita generica.

Nell’emptio rei speratae, invece, il venire ad esistenza delle cose è soggetto a fattori naturali ed

umani che possono escludere o modificare il buon esito del contratto.

Tra la cosa certa e l’emptio rei speratae risulta evidente l’elemento differenziale: infatti, il venire ad

esistenza della cosa nella seconda ipotesi, e non nell’altra, è collegata a fatti estranei alla volontà dei

contraenti.

Tali fatti estranei possono essere determinanti nel far venire ad esistenza la cosa (ad es. frutti spontanei,

anche se riteniamo che con la tecnica moderna si possa controllare, in parte, la stessa natura) o vi possono

influire.

Tenendo fermo il presupposto che la vendita di cosa futura si colloca nello schema della vendita

obbligatoria,

si avranno alcune differenze di atteggiamento in relazione alle tre ipotesi suddette, e precisamente:

I) Il venditore ha alienato una cosa di propria fabbricazione. In tal caso la fabbricazione di essa è “certa”;

non vi sarà sanzione di nullità quando essa non venga ad esistenza, ma semplicemente realizzerà un

inadempimento contrattuale.

II) Il venditore ha alienato cose la cui creazione è derivata in parte da fatti esterni. In tal caso gli elementi di

certezza, che caratterizzano la cosa nella prima ipotesi si attenuano notevolmente. Tuttavia, in questa

seconda ipotesi, non deve essere sottovalutata l’attività del venditore che è diretta a far sì che la cosa

venga ad esistenza. Secondo Greco-Cottino20 è proprio tale attività che avvicina quest’ultima ipotesi alla

prima.

17 Art. 1378 Trasferimento di cosa determinata solo nel genere: Nei contratti che hanno per oggetto il

trasferimento di cose determinate

solo nel genere, la proprietà si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse

stabiliti (1465).

Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l'individuazione avviene anche

mediante la consegna al

vettore (1678 e seguenti) o allo spedizioniere (1737 e seguenti).

18 Art. 1476 Obbligazioni principali del venditore: Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di

consegnare la cosa al

compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto

immediato del contratto (1376

e seguenti); 3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.

19 Tale può essere la vendita di cose facenti parte della normale produzione del venditore, ad es. fabbricate

in serie.

20 GRECO-COTTINO, La Vendita, pag. 86.

In conclusione possiamo asserire che la vendita di cosa futura, mentre è sempre ed incondizionatamente

vendita obbligatoria nel caso di produzione propria, nel caso, invece, di emptio rei speratae, nei limiti

in cui la venuta ad esistenza della cosa dipende da fattori esterni all’attività umana, esiste un parziale

condizionamento legato a tali fattori. In quest’ultimo caso per il trapasso del diritto, non bastando

semplicemente

il consenso, si starà in attesa di un presupposto per l’efficacia traslativa.

Quando invece la cosa non viene ad esistenza, e tale evenienza è posta a carico del compratore, la

vendita è a sorte (emptio spei). La vendita a sorte è la vendita di cosa futura dove il compratore assume il

rischio. Essa non si presume e data la sua eccezionalità essa deve risultare da una espressa volizione delle

parti e da clausole appositamente stabilite ed accettate.

Sia l’emptio rei speratae che l’emptio spei hanno un connotato unitario21, che giustificherebbe il disposto

del capoverso dell’art. 1472 CC: “Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto

aleatorio la vendita è nulla se la cosa non viene ad esistenza”. Infatti, nella prima ipotesi se la cosa non

verrà ad esistenza il contratto sarà nullo, nella seconda, speculandosi dalle parti sulla incertezza della futura

esistenza della cosa ed essendo il rischio posto a carico del compratore, varrà la disciplina, richiamata dallo

stesso capoverso dell’articolo in esame, del contratto aleatorio.

In ogni caso rimane fermo il contratto e l’obbligo di pagarne il prezzo, calcolato in ragione del rischio

che la cosa venga ad esistenza o meno.

D) EFFETTO TRASLATIVO

Nella vendita di cosa futura la proprietà si acquista automaticamente col venire ad esistenza della cosa.

Tale automatico trasferimento del diritto in capo al compratore è formulato espressamente dal legislatore22

(art. 1472 CC, I comma). Se la cosa è genericamente determinata l’effetto traslativo viene differito al

momento della individuazione23 .

Abbiamo già rilevato che nel contratto aleatorio (emptio spei) il prezzo sarà dovuto in ogni caso; se

vi è il silenzio delle parti si deve presumere un normale contratto commutativo e di conseguenza il prezzo

sarà dovuto solo se la cosa venga ad esistenza ed in quantità tale da soddisfare l’interesse del

compratore24.

Una volta venuta ad esistenza la cosa, il venditore è tenuto alla garanzia per vizi e difetti di qualità25.

E) APPLICAZIONE NELL’AMBITO DELLA VENDITA DEI CANI

Nell’ambito della vendita dei cani abbiamo un’ipotesi molto ricorrente di vendita di cosa (rectius cane)

futura: la vendita del cucciolo non ancora nato.

Alla luce di quanto detto, a nostro avviso, tale ipotesi rientra nello schema dell’emptio rei speratae:

infatti, la nascita di un cucciolo dipende non solo da fatti naturali26 (quali ad esempio la fertilità della fattrice)

ma anche da fatti umani (ad esempio l’accoppiamento, che generalmente, negli allevamenti presuppone

21 Stabilire se si tratta di emptio spei o emptio rei speratae o in genere di vendita di cosa futura è questione

di fatto che attiene alla

interpretazione della volontà e quindi incensurabile in Cassazione. Se vi è dubbio se una vendita integri una

emptio spei o una

emptio rei speratae si deve presumere questa ultima in quanto la emptio spei, contratto aleatorio, non può

mai essere presunta attesa

la sua eccezionalità, ma deve risultare da una espressa volizione delle parti e da clausole stabilite o

accettate.

22 Ovviamente senza che ricorra una nuova attività delle parti: sul punto v. BIANCA, La Vendita e la

Permuta, pag. 339.

23 RUBINO, La compravendita, pag. 187.

24 BIANCA, La vendita e la Permuta, pag. 351; GORLA, La compravendita e la permuta, pagg. 248/249

25 Anche nell’emptio rei speratae ed anche se lo si consideri un contratto in via di formazione. Se si

considera un contratto in via di

formazione: RUBINO, La compravendita, pag. 191 e segg.. Il BIANCA, La vendita e la Permuta, pagg. 344-

345, testualmente afferma:

“con riguardo ai vizi e mancanze di qualità deve dirsi che, in quanto si tratti di difetti imputabili al venditore,

essi esulano

dall’area del rischio assunto dal compratore. Tale imputabilità può fondarsi sul negligente svolgimento di

attività preparatorie o

su deficienze dei beni strumentali. Nella vendita non aleatoria ha la possibilità di rifiutare i beni difettosi”.

26 Taluni potrebbero osservare che la nascita di un cane è fatto naturale. Questo è vero solo in parte,

nell’ambito degli allevamenti

dei cani di razza pura dove solitamente, con serietà e metodo, gli accoppiamenti vengono studiati e i cani

selezionati.

la scelta da parte dell’uomo del maschio e della femmina; le cure che potevano essere apprestate durante il

periodo di “calore” e di gravidanza).

Qualora il cucciolo nasca (venuta ad esistenza della cosa) si realizza il presupposto atteso per

l’efficacia traslativa del contratto e quindi si avrà il trasferimento automatico del diritto di proprietà in capo

al compratore.

Se il cucciolo non nasce (quindi la cosa venduta non viene ad esistenza) il contratto mancherà di oggetto

e la vendita sarà nulla.

Qualora i contraenti abbiano voluto espressamente concludere un contratto aleatorio, a norma

dell’art. 1472 CC, 2° comma, il compratore si impegnerà a pagare incondizionatamente il prezzo, sia che il

cucciolo nasca o meno, sia che la qualità sia diversa da quella sperata o supposta.

La vendita di un cucciolo non ancora nato (emptio rei speratae) si trasformerà, quando il compratore

si accollerà, con patto espresso e con apposite clausole il rischio, in emptio spei e conseguentemente sarà

dovuto il pagamento del prezzo sia che il cucciolo nasca o meno.

Pur tuttavia la vendita di cucciolo non ancora nato non può considerarsi, in assoluto, rientrante nello

schema dell’emptio rei speratae: infatti, in determinati allevamenti la produzione annuale di cuccioli è tale

da ritenere che il cucciolo, nascerà.


 

 

A nostro avviso, nel caso in cui il compratore comperi in uno dei suddetti allevamenti il cucciolo non

ancora nato si dovranno seguire criteri determinati (quali: la espressa volontà contrattuale, la dimensione e

la produzione normale dell’allevamento) o determinabili in relazione al caso concreto.

Chiaramente in tutti i casi, l’attività dell’allevatore dovrà essere diretta a consentire che il cucciolo

venga ad esistenza.

F) VENDITA A PROVA. NOZIONE

Altro contratto di vendita, spesso ricorrente, nell’ambito del commercio dei cani è la vendita a prova

(art. 1521 CC27). Questa si ha allorquando le parti subordinano la vendita alla condizione che la cosa abbia

i requisiti pattuiti o sia idonea all’uso cui è destinata, da accertarsi mediante prova (art. 1521, 1° comma).

Tale tipo di vendita implica l’esistenza di un contratto già concluso (ed impegnativo per entrambi le parti),

ma sottoposto ad una condizione sospensiva, salvo che le parti pattuiscano una condizione risolutiva.

Per aversi vendita a prova occorre che le parti abbiano voluto collegare la efficacia del contratto

all’accertamento dei requisiti della cosa. Tale volontà può essere espressa o implicita. La legge disciplina la

vendita a prova sotto la sezione II riservata alla vendita di cose mobili. Per le cose mobili è applicabile non

solo a quelle di specie, ma anche a quelle di genere. Quando le parti stabiliscono che per l’accertamento di

determinati requisiti debba essere compiuta la prova, essi vengono elevati al rango di condizione. La legge

presume che tale condizione sia sospensiva: gli effetti definitivi del contratto sorgono solo dopo che la prova

sia stata compiuta ed abbia avuto esito positivo; se risulta negativa la condizione viene a mancare.

Prima della prova i rischi sono sopportati dal venditore: se la cosa perisce prima della prova, il venditore

non ha diritto ad aver pagata la cosa (art. 1465, ultimo Comma28). Non sempre, però, il contratto si

scioglie: infatti ciascuna delle due parti può pretendere che la cosa venga sostituita con un’altra del

medesimo

genere, e sottoporre questa a prova. Ma le parti possono anche, esplicitamente od implicitamente,

pattuire la condizione risolutiva. Quando si tratta di condizione risolutiva, il rischio della cosa (a meno che

27 Art. 1521 Vendita a prova: La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva (1353 e

seguenti) che la cosa abbia

le qualità pattuite o sia idonea all'uso a cui è destinata. La prova si deve eseguire nel termine e secondo le

modalità stabiliti dal

contratto o dagli usi.

28 Art. 1465 Contratto con effetti traslativi o costitutivi: Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa

determinata ovvero

costituiscono o trasferiscono diritti reali (1376), il perimento della cosa per una causa imputabile all'alienante

non libera l'acquirente

dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui l'effetto traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di

un termine.

Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere, l'acquirente non è liberato

dall'obbligo di eseguire la

controprestazione, se l'alienante ha fatto la consegna o se la cosa è stata individuata (1378).

L'acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione

sospensiva e l'impossibilità

è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione (1360).

questa sia ancora generica), grava sul compratore: se la cosa perisce prima della prova, il compratore non

può ripetere il prezzo e deve pagarlo se ancora non lo ha fatto.

G) LA PROVA

La prova è un atto di accertamento (atto in senso stretto) diretto a verificare i requisiti della cosa

pattuiti tra le parti. L’art. 1521 CC, 2° comma, sancisce che “la prova si deve eseguire nel termine e secondo

le modalità stabilite dal contratto o dagli usi”. Il rinvio a questi ultimi consente di colmare l’eventuale

vuoto lasciato dalla disciplina convenzionale.

La prova, quindi, va eseguita con le modalità convenute dalle parti. Nel loro silenzio sono decisive le

circostanze del caso concreto e soprattutto la natura della cosa e dei requisiti pattuiti.

Nella vendita dei cani, per esempio da caccia, la prova si concretizzerà nell’accertamento delle qualità

naturali e nella idoneità alla caccia, alla ferma ed alla non paura del fucile.

Qualora le parti implicitamente od esplicitamente non abbiano disposto contrattualmente le modalità,

si avrà, in via subordinata, riguardo agli usi.

Altrettanto va detto per il luogo della prova. Se il contratto non dispone, oltre alle circostanze anzidette

(circostanze concrete e soprattutto natura della cosa e dei requisiti pattuiti), bisogna aver riguardo alla

qualità dei contraenti. Qualora in tal senso non esistano indizi è da presumere che, fin quando la cosa si

trova presso il venditore, la prova va fatto presso di lui.

Per quanto riguarda i cani riteniamo che generalmente il luogo della prova sia presso il compratore;

può essere anche presso il venditore: questo avviene solitamente quando, dopo la conclusione del contratto,

viene immediatamente (o quasi) eseguita la prova.

Anche per quanto concerne il tempo, in cui la prova va eseguita o la durata di essa , si deve aver riguardo

alle clausole del contratto o alle circostanze del caso concreto ed, in via subordinata, agli usi. La

prova può consistere in uno o più esperimenti.

La prova nei cani, generalmente, è costituita da più esperimenti. Per soddisfare questa necessità, il

cane deve rimanere presso il compratore per un dato periodo di tempo (ed infatti come sopra detto,

riteniamo

che il luogo della prova, nella maggioranza dei casi, sia presso il compratore).

Ma la prova può consistere anche in un solo esperimento. Questo, per i cani, avviene solitamente

quando viene compiuta presso il venditore, subito dopo la conclusione del contratto.

Inoltre, la prova può essere compiuta dal compratore, ma alla presenza del venditore, o solo dal

compratore senza l’intervento del venditore.

Le modalità convenute dalle parti sono elementi essenziali della prova: una prova compiuta in modo

anche parzialmente diverso, non può ritenersi la prova pattuita e, pertanto, non ha alcun valore e deve

considerarsi

come non eseguita.

Qualora il contratto non disponga in tutto o in parte sulle modalità ed i termini per eseguire la prova

si avrà riguardo esclusivamente o parzialmente agli usi.

Nell’ambito della vendita dei cani potrà essere applicato l’art. 939 (conclusione del contratto e vendita

a prova) degli usi di Varese, in mancanza di un esplicito od implicito accordo fra le parti. Il suddetto

articolo sancisce: “la vendita può essere subordinata, anche se il prezzo è concordato, ad una prova

eseguita

alla presenza dei due contraenti. Il compratore, con l’accordo del venditore, prova il cane per l’uso

per cui è stato acquistato, trattenendolo presso di sé per un periodo di otto giorni, salvo altri patti che devono

essere messi per iscritto. Se alla prova il cane non dimostra le qualità pattuite o si mostra inidoneo

all’uso a cui è destinato, il compratore lo restituisce al venditore, il quale deve rimborsargli l’acconto ricevuto,

restando a carico del compratore le spese di mantenimento per tutto il periodo di prova”. Tale

norma spiega come generalmente avviene o può avvenire una vendita a prova nell’ambito dei cani.

La valutazione della prova non dipende dall’arbitrio – o dalle aspettative – del compratore, ma dal

suo esito obiettivo, a seconda che risultino o meno accertate le qualità pattuite o la idoneità all’uso.

Una volta eseguita la prova non è necessario comunicare l’esito della prova al contraente che non vi

ha presenziato: gli effetti del contratto si verificano ugualmente. Chiaramente il venditore, se trascorso il

termine della prova, non gli è ancora stato comunicato l’esito, può presumere una accettazione tacita.

Ma se l’esito è negativo, è difficile che il silenzio del compratore possa comportare accettazione tacita

della cosa.

L’esito della prova deve essere comunicato al venditore soprattutto se questo non ha presenziato alla

prova. Se il compratore, quando l’esito è negativo non lo comunica a tempo debito, visto che la prova

produce

ugualmente i suoi effetti, dovrà risarcire al venditore gli eventuali danni da questi subiti per aver ritenuto

ormai perfezionato il contratto a causa di quella omessa o ritardata comunicazione.

Il venditore ha l’obbligo di porre il compratore in grado di compiere la prova.

Per il compratore, invece, si oscilla tra la configurazione dell’obbligo e quella dell’onere.

La prima soluzione appare preferibile; infatti il compratore ha l’obbligo di prestarsi alla prova come

specifica e diretta conseguenza del contratto. Inoltre, la stessa prova è una delle possibili manifestazioni del

generico obbligo che il contraente sotto condizione ha “di comportarsi secondo buona fede per conservare

integre le ragioni dell’altra parte (art. 1358 CC29)”.

Il compratore inoltre può rinunciare alla prova, perché questa è un suo diritto ed è stata pattuita nel

suo interesse; con tale rinuncia la vendita diventa pienamente efficace.

Il buon esito della prova è solo un presupposto dell’efficacia del contratto, ma non ne rappresenta

l’adempimento.

Se la prova ha esito positivo , la condizione sospensiva si avvera e tutti gli effetti del contratto si

considerano sorti dal giorno stesso della sua conclusione. Se, invece, era stata pattuita una condizione

risolutiva,

e la condizione “manca” il contratto rimane definitivamente efficace. Se la prova ha esito negativo si

verificano gli effetti opposti.

Il contratto cade senz’altro se si tratta di cosa infungibile; se la cosa è stata individuata, ma è fungibile,

ciascuna della parti può chiedere la sua sostituzione e di rinnovare la prova. Ciò vale anche quando la

cosa sia il cane.

In breve, le parti debbono compiere quanto occorre secondo le regole della diligenza e della buona

fede (art. 1358-1375 CC30), per l’esecuzione e la riuscita della prova. Se è stato il venditore ad impedi