A nostro avviso, nel caso in cui il compratore comperi in uno dei suddetti allevamenti il cucciolo non
ancora nato si dovranno seguire criteri determinati (quali: la espressa volontà contrattuale, la dimensione e
la produzione normale dell’allevamento) o determinabili in relazione al caso concreto.
Chiaramente in tutti i casi, l’attività dell’allevatore dovrà essere diretta a consentire che il cucciolo
venga ad esistenza.
F) VENDITA A PROVA. NOZIONE
Altro contratto di vendita, spesso ricorrente, nell’ambito del commercio dei cani è la vendita a prova
(art. 1521 CC27). Questa si ha allorquando le parti subordinano la vendita alla condizione che la cosa abbia
i requisiti pattuiti o sia idonea all’uso cui è destinata, da accertarsi mediante prova (art. 1521, 1° comma).
Tale tipo di vendita implica l’esistenza di un contratto già concluso (ed impegnativo per entrambi le parti),
ma sottoposto ad una condizione sospensiva, salvo che le parti pattuiscano una condizione risolutiva.
Per aversi vendita a prova occorre che le parti abbiano voluto collegare la efficacia del contratto
all’accertamento dei requisiti della cosa. Tale volontà può essere espressa o implicita. La legge disciplina la
vendita a prova sotto la sezione II riservata alla vendita di cose mobili. Per le cose mobili è applicabile non
solo a quelle di specie, ma anche a quelle di genere. Quando le parti stabiliscono che per l’accertamento di
determinati requisiti debba essere compiuta la prova, essi vengono elevati al rango di condizione. La legge
presume che tale condizione sia sospensiva: gli effetti definitivi del contratto sorgono solo dopo che la prova
sia stata compiuta ed abbia avuto esito positivo; se risulta negativa la condizione viene a mancare.
Prima della prova i rischi sono sopportati dal venditore: se la cosa perisce prima della prova, il venditore
non ha diritto ad aver pagata la cosa (art. 1465, ultimo Comma28). Non sempre, però, il contratto si
scioglie: infatti ciascuna delle due parti può pretendere che la cosa venga sostituita con un’altra del
medesimo
genere, e sottoporre questa a prova. Ma le parti possono anche, esplicitamente od implicitamente,
pattuire la condizione risolutiva. Quando si tratta di condizione risolutiva, il rischio della cosa (a meno che
27 Art. 1521 Vendita a prova: La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva (1353 e
seguenti) che la cosa abbia
le qualità pattuite o sia idonea all'uso a cui è destinata. La prova si deve eseguire nel termine e secondo le
modalità stabiliti dal
contratto o dagli usi.
28 Art. 1465 Contratto con effetti traslativi o costitutivi: Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa
determinata ovvero
costituiscono o trasferiscono diritti reali (1376), il perimento della cosa per una causa imputabile all'alienante
non libera l'acquirente
dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata.
La stessa disposizione si applica nel caso in cui l'effetto traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di
un termine.
Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere, l'acquirente non è liberato
dall'obbligo di eseguire la
controprestazione, se l'alienante ha fatto la consegna o se la cosa è stata individuata (1378).
L'acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione
sospensiva e l'impossibilità
è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione (1360).
questa sia ancora generica), grava sul compratore: se la cosa perisce prima della prova, il compratore non
può ripetere il prezzo e deve pagarlo se ancora non lo ha fatto.
G) LA PROVA
La prova è un atto di accertamento (atto in senso stretto) diretto a verificare i requisiti della cosa
pattuiti tra le parti. L’art. 1521 CC, 2° comma, sancisce che “la prova si deve eseguire nel termine e secondo
le modalità stabilite dal contratto o dagli usi”. Il rinvio a questi ultimi consente di colmare l’eventuale
vuoto lasciato dalla disciplina convenzionale.
La prova, quindi, va eseguita con le modalità convenute dalle parti. Nel loro silenzio sono decisive le
circostanze del caso concreto e soprattutto la natura della cosa e dei requisiti pattuiti.
Nella vendita dei cani, per esempio da caccia, la prova si concretizzerà nell’accertamento delle qualità
naturali e nella idoneità alla caccia, alla ferma ed alla non paura del fucile.
Qualora le parti implicitamente od esplicitamente non abbiano disposto contrattualmente le modalità,
si avrà, in via subordinata, riguardo agli usi.
Altrettanto va detto per il luogo della prova. Se il contratto non dispone, oltre alle circostanze anzidette
(circostanze concrete e soprattutto natura della cosa e dei requisiti pattuiti), bisogna aver riguardo alla
qualità dei contraenti. Qualora in tal senso non esistano indizi è da presumere che, fin quando la cosa si
trova presso il venditore, la prova va fatto presso di lui.
Per quanto riguarda i cani riteniamo che generalmente il luogo della prova sia presso il compratore;
può essere anche presso il venditore: questo avviene solitamente quando, dopo la conclusione del contratto,
viene immediatamente (o quasi) eseguita la prova.
Anche per quanto concerne il tempo, in cui la prova va eseguita o la durata di essa , si deve aver riguardo
alle clausole del contratto o alle circostanze del caso concreto ed, in via subordinata, agli usi. La
prova può consistere in uno o più esperimenti.
La prova nei cani, generalmente, è costituita da più esperimenti. Per soddisfare questa necessità, il
cane deve rimanere presso il compratore per un dato periodo di tempo (ed infatti come sopra detto,
riteniamo
che il luogo della prova, nella maggioranza dei casi, sia presso il compratore).
Ma la prova può consistere anche in un solo esperimento. Questo, per i cani, avviene solitamente
quando viene compiuta presso il venditore, subito dopo la conclusione del contratto.
Inoltre, la prova può essere compiuta dal compratore, ma alla presenza del venditore, o solo dal
compratore senza l’intervento del venditore.
Le modalità convenute dalle parti sono elementi essenziali della prova: una prova compiuta in modo
anche parzialmente diverso, non può ritenersi la prova pattuita e, pertanto, non ha alcun valore e deve
considerarsi
come non eseguita.
Qualora il contratto non disponga in tutto o in parte sulle modalità ed i termini per eseguire la prova
si avrà riguardo esclusivamente o parzialmente agli usi.
Nell’ambito della vendita dei cani potrà essere applicato l’art. 939 (conclusione del contratto e vendita
a prova) degli usi di Varese, in mancanza di un esplicito od implicito accordo fra le parti. Il suddetto
articolo sancisce: “la vendita può essere subordinata, anche se il prezzo è concordato, ad una prova
eseguita
alla presenza dei due contraenti. Il compratore, con l’accordo del venditore, prova il cane per l’uso
per cui è stato acquistato, trattenendolo presso di sé per un periodo di otto giorni, salvo altri patti che devono
essere messi per iscritto. Se alla prova il cane non dimostra le qualità pattuite o si mostra inidoneo
all’uso a cui è destinato, il compratore lo restituisce al venditore, il quale deve rimborsargli l’acconto ricevuto,
restando a carico del compratore le spese di mantenimento per tutto il periodo di prova”. Tale
norma spiega come generalmente avviene o può avvenire una vendita a prova nell’ambito dei cani.
La valutazione della prova non dipende dall’arbitrio – o dalle aspettative – del compratore, ma dal
suo esito obiettivo, a seconda che risultino o meno accertate le qualità pattuite o la idoneità all’uso.
Una volta eseguita la prova non è necessario comunicare l’esito della prova al contraente che non vi
ha presenziato: gli effetti del contratto si verificano ugualmente. Chiaramente il venditore, se trascorso il
termine della prova, non gli è ancora stato comunicato l’esito, può presumere una accettazione tacita.
Ma se l’esito è negativo, è difficile che il silenzio del compratore possa comportare accettazione tacita
della cosa.
L’esito della prova deve essere comunicato al venditore soprattutto se questo non ha presenziato alla
prova. Se il compratore, quando l’esito è negativo non lo comunica a tempo debito, visto che la prova
produce
ugualmente i suoi effetti, dovrà risarcire al venditore gli eventuali danni da questi subiti per aver ritenuto
ormai perfezionato il contratto a causa di quella omessa o ritardata comunicazione.
Il venditore ha l’obbligo di porre il compratore in grado di compiere la prova.
Per il compratore, invece, si oscilla tra la configurazione dell’obbligo e quella dell’onere.
La prima soluzione appare preferibile; infatti il compratore ha l’obbligo di prestarsi alla prova come
specifica e diretta conseguenza del contratto. Inoltre, la stessa prova è una delle possibili manifestazioni del
generico obbligo che il contraente sotto condizione ha “di comportarsi secondo buona fede per conservare
integre le ragioni dell’altra parte (art. 1358 CC29)”.
Il compratore inoltre può rinunciare alla prova, perché questa è un suo diritto ed è stata pattuita nel
suo interesse; con tale rinuncia la vendita diventa pienamente efficace.
Il buon esito della prova è solo un presupposto dell’efficacia del contratto, ma non ne rappresenta
l’adempimento.
Se la prova ha esito positivo , la condizione sospensiva si avvera e tutti gli effetti del contratto si
considerano sorti dal giorno stesso della sua conclusione. Se, invece, era stata pattuita una condizione
risolutiva,
e la condizione “manca” il contratto rimane definitivamente efficace. Se la prova ha esito negativo si
verificano gli effetti opposti.
Il contratto cade senz’altro se si tratta di cosa infungibile; se la cosa è stata individuata, ma è fungibile,
ciascuna della parti può chiedere la sua sostituzione e di rinnovare la prova. Ciò vale anche quando la
cosa sia il cane.
In breve, le parti debbono compiere quanto occorre secondo le regole della diligenza e della buona
fede (art. 1358-1375 CC30), per l’esecuzione e la riuscita della prova. Se è stato il venditore ad impedi
