B) – VENDITA DI COSA FUTURA – CONCETTO
È futura, ai sensi dell’art. 1472 CC15, quella cosa che non esiste al momento della stipulazione del
contratto, ma si spera o si prevede verrà ad esistenza, occorra o meno a tal fine un’attività dell’uomo.
Nella vendita di cosa futura l’acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza
ed a tal fine va individuato il momento in cui si perfeziona il processo produttivo nelle sue componenti
essenziali. Per cosa futura si deve intendere il frutto, ossia un’entità che fisicamente può essere già prodotta
o in corso di maturazione.
La cosa futura può trovarsi “in rerum natura” ed anche nel più ristretto ambiente o luogo dal quale
dovrà essere separata.
Potrà essere possibile l’intervento umano attraverso una certa e specifica attività legata anche a causali
leggi di natura; questa attività umana rappresenta un “posterius”, un qualcosa che viene dopo la conclusione
del contratto; infatti, in questo momento la cosa non è isolabile e quindi non è giuridicamente esistente;
ad esempio il cucciolo non è nato.
L’attuale inesistenza del bene non va confusa con l’ipotesi di impossibilità originaria del contratto:
questa si verificherà ogni qualvolta il bene alienato è in suscettibile di esistenza o di identificazione; infatti,
nella vendita di cosa futura la venuta ad esistenza del bene è un accadimento normalmente possibile.
L’impossibilità originaria del bene determina la nullità della vendita.
Siamo, piuttosto, dell’avviso del Bianca,16 in quanto se il bene alienato è identificabile e suscettibile
di venire ad esistenza, il vincolo contrattuale si costituisce, salva la possibilità del compratore di ricorrere
alla tutela contro l’inadempimento.
13 GIAN GUIDO SCALFI (1960). Corrispettività ad alea nei contratti, Istit. Edit. Cisalpino, Milano-Varese
1960, pag. 6 e segg.
14 DOMENICO RUBINO (1971). La compravendita, in: Trattato di Dir. Div. e Comm., diretto da A. Cicu e F.
Messineo, Vol.
XXIII, in 8, pag. XVI-1150, Giuffrè Milano 1971, pag. 301
15 Art. 1472 Vendita di cose future: Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura (1348), l'acquisto della
proprietà si verifica
non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la
proprietà si acquista quando
gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati (820). Qualora le parti non abbiano voluto concludere un
contratto aleatorio, la vendita
è nulla, se la cosa non viene ad esistenza.
16 C.M. BIANCA, La Vendita e la Permuta, pagg. 331-332.
Generalmente la vendita di cosa futura è vendita di cosa specifica: infatti, la preventiva identificazione
del bene è necessaria perché gli effetti traslativi della vendita dipendono da un concreto evento genetico,
produttivo della cosa.
Ciò non toglie che la vendita di cosa futura possa avere ad oggetto un cosa determinata solo nel genere.
In questo caso di vendita, l’art. 1472 CC va posto in relazione con l’articolo 1378 CC17, concernente
la disciplina del trasferimento della proprietà delle cose determinate solo nel genere.
Determinante in tutti questi casi è il momento della individuazione, che di regola è quando la cosa
viene ad esistenza, ma non necessariamente si identifica con esso.
C) NATURA DELLA VENDITA DI COSA FUTURA
In tutti i casi di vendita obbligatoria si ha un contratto il cui effetto traslativo è differito ad un momento
successivo alla conclusione del contratto, in quanto per il trapasso del diritto non basta il semplice
consenso, ma occorre il verificarsi di un ulteriore fatto. Tra le obbligazioni principali del venditore vi è
quella di far acquistare al compratore la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato
del contratto (art. 1476, n. 2, CC18).
Confrontando l’art. 1476, n. 2, CC con l’art. 1472 CC possiamo riscontrare una notevole somiglianza.
Infatti, l’art. 1472 CC, 1° comma, dispone: “Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura,
l’acquisto della proprietà si verifica in un momento successivo alla conclusione del contratto quando accade
quel fatto ulteriore richiesto dallo stesso art. 1476, n. 2, CC (quando la cosa viene ad esistenza)”.
A tal punto serve una precisazione sull’art. 1472 CC. Esso considera unitariamente ogni fattispecie
nella quale la cosa non esiste attualmente, senza far differenza fra cosa che si produce da sé o
prevalentemente
da sé e cosa (certa) da prodursi dal venditore. Per il giurista è certo ciò che attualmente esiste o dovrà
esistere perché già sussistono tutti gli elementi e le premesse ai quali la legge collega il verificarsi di un
certo evento; in questo senso va considerata la vendita di cosa inesistente, ma che certamente verrà ad
esistenza
in conseguenza di una certa attività che il soggetto si è impegnato a porre in essere19. Il contratto
solitamente
rientra nello schema della vendita generica.
Nell’emptio rei speratae, invece, il venire ad esistenza delle cose è soggetto a fattori naturali ed
umani che possono escludere o modificare il buon esito del contratto.
Tra la cosa certa e l’emptio rei speratae risulta evidente l’elemento differenziale: infatti, il venire ad
esistenza della cosa nella seconda ipotesi, e non nell’altra, è collegata a fatti estranei alla volontà dei
contraenti.
Tali fatti estranei possono essere determinanti nel far venire ad esistenza la cosa (ad es. frutti spontanei,
anche se riteniamo che con la tecnica moderna si possa controllare, in parte, la stessa natura) o vi possono
influire.
Tenendo fermo il presupposto che la vendita di cosa futura si colloca nello schema della vendita
obbligatoria,
si avranno alcune differenze di atteggiamento in relazione alle tre ipotesi suddette, e precisamente:
I) Il venditore ha alienato una cosa di propria fabbricazione. In tal caso la fabbricazione di essa è “certa”;
non vi sarà sanzione di nullità quando essa non venga ad esistenza, ma semplicemente realizzerà un
inadempimento contrattuale.
II) Il venditore ha alienato cose la cui creazione è derivata in parte da fatti esterni. In tal caso gli elementi di
certezza, che caratterizzano la cosa nella prima ipotesi si attenuano notevolmente. Tuttavia, in questa
seconda ipotesi, non deve essere sottovalutata l’attività del venditore che è diretta a far sì che la cosa
venga ad esistenza. Secondo Greco-Cottino20 è proprio tale attività che avvicina quest’ultima ipotesi alla
prima.
17 Art. 1378 Trasferimento di cosa determinata solo nel genere: Nei contratti che hanno per oggetto il
trasferimento di cose determinate
solo nel genere, la proprietà si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse
stabiliti (1465).
Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l'individuazione avviene anche
mediante la consegna al
vettore (1678 e seguenti) o allo spedizioniere (1737 e seguenti).
18 Art. 1476 Obbligazioni principali del venditore: Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di
consegnare la cosa al
compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto
immediato del contratto (1376
e seguenti); 3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
19 Tale può essere la vendita di cose facenti parte della normale produzione del venditore, ad es. fabbricate
in serie.
20 GRECO-COTTINO, La Vendita, pag. 86.
In conclusione possiamo asserire che la vendita di cosa futura, mentre è sempre ed incondizionatamente
vendita obbligatoria nel caso di produzione propria, nel caso, invece, di emptio rei speratae, nei limiti
in cui la venuta ad esistenza della cosa dipende da fattori esterni all’attività umana, esiste un parziale
condizionamento legato a tali fattori. In quest’ultimo caso per il trapasso del diritto, non bastando
semplicemente
il consenso, si starà in attesa di un presupposto per l’efficacia traslativa.
Quando invece la cosa non viene ad esistenza, e tale evenienza è posta a carico del compratore, la
vendita è a sorte (emptio spei). La vendita a sorte è la vendita di cosa futura dove il compratore assume il
rischio. Essa non si presume e data la sua eccezionalità essa deve risultare da una espressa volizione delle
parti e da clausole appositamente stabilite ed accettate.
Sia l’emptio rei speratae che l’emptio spei hanno un connotato unitario21, che giustificherebbe il disposto
del capoverso dell’art. 1472 CC: “Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto
aleatorio la vendita è nulla se la cosa non viene ad esistenza”. Infatti, nella prima ipotesi se la cosa non
verrà ad esistenza il contratto sarà nullo, nella seconda, speculandosi dalle parti sulla incertezza della futura
esistenza della cosa ed essendo il rischio posto a carico del compratore, varrà la disciplina, richiamata dallo
stesso capoverso dell’articolo in esame, del contratto aleatorio.
In ogni caso rimane fermo il contratto e l’obbligo di pagarne il prezzo, calcolato in ragione del rischio
che la cosa venga ad esistenza o meno.
D) EFFETTO TRASLATIVO
Nella vendita di cosa futura la proprietà si acquista automaticamente col venire ad esistenza della cosa.
Tale automatico trasferimento del diritto in capo al compratore è formulato espressamente dal legislatore22
(art. 1472 CC, I comma). Se la cosa è genericamente determinata l’effetto traslativo viene differito al
momento della individuazione23 .
Abbiamo già rilevato che nel contratto aleatorio (emptio spei) il prezzo sarà dovuto in ogni caso; se
vi è il silenzio delle parti si deve presumere un normale contratto commutativo e di conseguenza il prezzo
sarà dovuto solo se la cosa venga ad esistenza ed in quantità tale da soddisfare l’interesse del
compratore24.
Una volta venuta ad esistenza la cosa, il venditore è tenuto alla garanzia per vizi e difetti di qualità25.
E) APPLICAZIONE NELL’AMBITO DELLA VENDITA DEI CANI
Nell’ambito della vendita dei cani abbiamo un’ipotesi molto ricorrente di vendita di cosa (rectius cane)
futura: la vendita del cucciolo non ancora nato.
Alla luce di quanto detto, a nostro avviso, tale ipotesi rientra nello schema dell’emptio rei speratae:
infatti, la nascita di un cucciolo dipende non solo da fatti naturali26 (quali ad esempio la fertilità della fattrice)
ma anche da fatti umani (ad esempio l’accoppiamento, che generalmente, negli allevamenti presuppone
21 Stabilire se si tratta di emptio spei o emptio rei speratae o in genere di vendita di cosa futura è questione
di fatto che attiene alla
interpretazione della volontà e quindi incensurabile in Cassazione. Se vi è dubbio se una vendita integri una
emptio spei o una
emptio rei speratae si deve presumere questa ultima in quanto la emptio spei, contratto aleatorio, non può
mai essere presunta attesa
la sua eccezionalità, ma deve risultare da una espressa volizione delle parti e da clausole stabilite o
accettate.
22 Ovviamente senza che ricorra una nuova attività delle parti: sul punto v. BIANCA, La Vendita e la
Permuta, pag. 339.
23 RUBINO, La compravendita, pag. 187.
24 BIANCA, La vendita e la Permuta, pag. 351; GORLA, La compravendita e la permuta, pagg. 248/249
25 Anche nell’emptio rei speratae ed anche se lo si consideri un contratto in via di formazione. Se si
considera un contratto in via di
formazione: RUBINO, La compravendita, pag. 191 e segg.. Il BIANCA, La vendita e la Permuta, pagg. 344-
345, testualmente afferma:
“con riguardo ai vizi e mancanze di qualità deve dirsi che, in quanto si tratti di difetti imputabili al venditore,
essi esulano
dall’area del rischio assunto dal compratore. Tale imputabilità può fondarsi sul negligente svolgimento di
attività preparatorie o
su deficienze dei beni strumentali. Nella vendita non aleatoria ha la possibilità di rifiutare i beni difettosi”.
26 Taluni potrebbero osservare che la nascita di un cane è fatto naturale. Questo è vero solo in parte,
nell’ambito degli allevamenti
dei cani di razza pura dove solitamente, con serietà e metodo, gli accoppiamenti vengono studiati e i cani
selezionati.
la scelta da parte dell’uomo del maschio e della femmina; le cure che potevano essere apprestate durante il
periodo di “calore” e di gravidanza).
Qualora il cucciolo nasca (venuta ad esistenza della cosa) si realizza il presupposto atteso per
l’efficacia traslativa del contratto e quindi si avrà il trasferimento automatico del diritto di proprietà in capo
al compratore.
Se il cucciolo non nasce (quindi la cosa venduta non viene ad esistenza) il contratto mancherà di oggetto
e la vendita sarà nulla.
Qualora i contraenti abbiano voluto espressamente concludere un contratto aleatorio, a norma
dell’art. 1472 CC, 2° comma, il compratore si impegnerà a pagare incondizionatamente il prezzo, sia che il
cucciolo nasca o meno, sia che la qualità sia diversa da quella sperata o supposta.
La vendita di un cucciolo non ancora nato (emptio rei speratae) si trasformerà, quando il compratore
si accollerà, con patto espresso e con apposite clausole il rischio, in emptio spei e conseguentemente sarà
dovuto il pagamento del prezzo sia che il cucciolo nasca o meno.
Pur tuttavia la vendita di cucciolo non ancora nato non può considerarsi, in assoluto, rientrante nello
schema dell’emptio rei speratae: infatti, in determinati allevamenti la produzione annuale di cuccioli è tale
da ritenere che il cucciolo, nascerà.
