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La concessione della titolarità di un affisso ad un allevatore è disciplinata con apposite norme tecniche

in armonia a quanto stabilito dalla Federazione Cinologica Internazionale (F.C.I.), proposte dalla CTC

e approvate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Sulla considerazione che, fino ad oggi, non sono state emanate norme tecniche sulla concessione

dell’affisso, è ancora in vigore il regolamento LOI del 29/11/1968.

A questo punto necessita precisare che è considerato cane di razza pura quel soggetto di genealogia

conosciuta in possesso di un certificato che ne attesti la identità.

Al LOI venivano iscritti i cani considerati di puro sangue figli di cani già iscritti al LOI stesso, oppure

soggetti provenienti da altri paesi purché iscritti in un libro genealogico equivalente o comunque riconosciuto

dalla F.C.I.. Possono essere iscritti anche cani la cui ascendenza, da almeno 3 generazioni, sia

documentata

dall’iscrizione al LIR e che abbiano conseguito in una Esposizione riconosciuta la qualifica di almeno

Molto Buono (M.B.) in classe singola o il certificato di tipicità (C.T.) in classe LIR4 ed infine i cani

delle razze tipiche italiane, già iscritti al LIR, se proclamati campioni di bellezza, acquistano il diritto di essere

iscritti nel LOI.

Il LIR era invece riservato a quei cani di genealogia sconosciuta dei quali sia stata accertata la tipicità

di una razza in una esposizione riconosciuta dall’ENCI mediante il rilascio del certificato di tipicità

(C.T.). Per le razze sottoposte in Italia a prova di lavoro, l’iscrizione dei capostipiti al LIR, è subordinata

inoltre al conseguimento di un Certificato di Qualità Naturali (C.Q.N.) o di una qualifica di almeno Buono

(B.) in prova riconosciuta dall’ENCI, alla quale potranno concorrere alla condizione che il conduttore presenti

l’apposita autorizzazione scritta rilasciata dall’ENCI.

I certificati di iscrizione al libro genealogico sono rilasciati, secondo quanto disposto dal Regolamento

dei Libri genealogici italiani, all’allevatore che ne abbia fatta specifica richiesta, su moduli predisposti,

inoltrati alla Sede Centrale dell’ENCI per il tramite della delegazione, competente sul territorio dove è

nata e si trova la cucciolata. In un certificato di iscrizione al LOI sono indicati: il gruppo di appartenenza5,

il numero di iscrizione al LOI, la razza, il nome del cane (eventualmente preceduto o seguito dall’affisso),

il sesso, il colore, la data di nascita, il numero del microchips o del tatuaggio(quest’ultimo ancora possibile

nel caso di allevatori con affisso) il nome ed indirizzo dell’allevatore, nonché la genealogia sino ai trisnonni.

Se gli ascendenti hanno ottenuto un titolo di campione esso è indicato abbreviato; inoltre per alcune

razze determinate sigle indicheranno se il cane è esente da displasia dell’anca o se ha conseguito titoli di

bellezza o lavoro all’estero.

Con il DM n. 21095 del 05/02/1996 (all. 3) veniva approvato il disciplinare del libro genealogico del

cane di razza e ciò in virtù del D. L.gs del 30/12/1992, n. 529 dove venivano sostituiti i libri LOI e LIR con

due registri denominati Registro Origini Italiano (ROI) e Registro Supplementare Riconosciuti (RSR).

Con il DM n. 2120 dell’08/05/2005 è stato approvato il nuovo testo delle Norme Tecniche del Libro

Genealogico del cane di razza (all. 4), testo approvato su richiesta dell’ENCI, in conformità a quanto

deliberato

dalla Commissione Tecnica centrale nella riunione del 26/08/2004. Quale allegato delle dette norme

tecniche vi è il c.d. “codice etico dell’allevatore” approvato dall’ENCI in conformità a quanto deliberato

dalla stessa Commissione Tecnica Centrale nella riunione del 27/10/2004.

4 Qualora il rilascio del C:T. sia negato, il soggetto, pur conservando l’iscrizione al LIR, non potrà più essere

iscritto al LOI

5 Dal Regolamento “Libri genealogici italiani”, all’art. 18 le razze sono suddivise in 10 gruppi. Essi sono: 1°

Gruppo: cani da pastore;

2° gruppo: Guardia-Difesa-Utilità; 3° gruppo: Terrier; 4° gruppo: Bassotti; 5°/6° gruppo: segugi; 7° gruppo:

cani da ferma;

8° gruppo: razze Britanniche; 9° gruppo: cani da compagnia; 10° gruppo: Levrieri

2. MONTA E DIRITTI DI MONTA

La nascita di una cucciolata assai spesso può dar luogo a controversie e discussioni qualora i genitori

dei cuccioli non appartengano al medesimo proprietario.

Spesso negli accoppiamenti fra cani di razza accadeva che i proprietari al momento della monta non

concordassero sulle condizioni alle quali l’uso dello stallone veniva concesso; nati i figli sorgevano le

controversie.

Proprio al fine di dirimerle, la Federazione Cinologica Internazionale istituiva nell’anno 1934 una

normativa denominata “Usi Internazionali di Allevamento di Monaco”, che disciplinava in maniera chiara e

precisa i rapporti tra proprietario della fattrice e proprietario dello stallone e i loro diritti ed obblighi.

I suddetti usi internazionali sono stati sostituiti dal “Regolamento Internazionale di Allevamento

della F.C.I.” (vedi allegato 5) adottato dalla Federazione Cinologica Internazionale in data 11-12 giugno

1979 a Berna (Svizzera).

Tale Regolamento è applicabile a livello nazionale qualora, come in Italia, non esista una normativa

specifica in materia (art. 1 Regolamento Internazionale di Allevamento della F.C.I.). Il Regolamento

Internazionale

di Allevamento della F.C.I. riesce a risolvere e dirimere le controversie insorgenti fra proprietario

dello stallone e della fattrice e sarebbe buona norma che tutti gli allevatori italiani si attenessero al suddetto

regolamento per la loro stessa tutela.

Prima dell’esecuzione della monta, per consuetudine, i proprietari pattuiscono o un compenso oppure

la cessione al proprietario dello stallone di cuccioli. A quest’ultimo proposito, si evidenzia che, per

consuetudine,

fino alla nascita di cinque cuccioli, al proprietario dello stallone spetta 1 cucciolo, oltre i 5 cuccioli

nati spettano due cuccioli. Al proprietario dello stallone inoltre, spetta la prima e la terza scelta. In

ogni caso sarebbe buona norma mettere per iscritto tutte le pattuizioni relativa alla monta.

Nati i cuccioli si procederà al loro svezzamento ed allevamento sino all’età di 50 giorni6. In tale periodo,

avverrà la scelta da parte del proprietario dello stallone, che anziché un compenso per la monta abbia

preteso i cuccioli. Solamente dopo il 50° giorno inizierà la vendita della cucciolata.

6 L’allevatore o proprietario della fattrice entro i primi 25 gg. dalla nascita dovrà compilare e firmare, per la

loro iscrizione al

R.O.I. (ex LOI) un modulo (c.d. Modulo A) che denuncia la monta e l’avvenuta nascita dei cuccioli, da

genitori forniti anch’essi di

certificato di iscrizione al LOI. Successivamente, l’allevatore o il proprietario della fattrice deve compilare e

firmare un modulo

(c.d. Modulo B) di iscrizione della cucciolata entro 3 mesi dalla nascita. Tutti i cuccioli, viventi all’atto della

presentazione del

Mod. B denunciati e descritti con i loro nomi e le loro caratteristiche, avranno diritto di ottenere il certificato

nel LOI. I suddetti

moduli devono essere presentati alla delegazione ENCI competente per territorio. È obbligo dell’allevatore o

del proprietario della

fattrice tenere presso la stessa e nel luogo indicato nella denuncia (mod. A) i cuccioli sino all’età minima di

50 giorni: questo, non

solo per facilitare le Delegazioni ENCI per i controlli di loro competenza sulla cucciolata, ma soprattutto

perché buona norma

d’allevamento.

3. LA VENDITA (NOZIONE DEL CONTRATTO)

La vendita, il più importante e diffuso dei contratti di scambio, ha per oggetto il trasferimento della

proprietà di una cosa o il trasferimento di un diritto reale verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470 CC7).

Prestazione fondamentale del venditore è il trasferimento al compratore della proprietà della cosa;

prestazione fondamentale del compratore è il pagamento del prezzo. Il contratto è consensuale; si

perfeziona

cioè col consenso, indipendentemente dall’essersi consegnata la cosa o pagato il prezzo.

Il luogo ove si perfeziona il contratto, ai sensi dell’ art. 1326 CC8, si identifica con quello in cui il

proponente ha avuto conoscenza dell’accettazione dell’altra parte9.

Dato che per prassi, buona parte dei contratti che riguardano la vendita di un cane si concludono

telefonicamente

o per lettera, è da sottolineare che la perfezione del contratto, anche in questi casi, è governata

dal principio della cognizione, per il quale il contratto si forma nel momento in cui si perfeziona

l’accettazione e questa, a sua volta, si perfeziona, fra persone lontane, nel luogo e nel momento in cui venga

a conoscenza del proponente10,11.

Oggetto del contratto è il trasferimento della proprietà, ma tale trasferimento non sempre avviene al

momento in cui il contratto si perfeziona. La cosa, acquistata dal compratore, può essere determinata al

momento della stipulazione del contratto, o la determinazione può avvenire solo in un momento successivo

come quando la vendita abbia per oggetto il trasferimento della proprietà di una fra più cose determinate, o

quando si tratti di cose determinate solo nel genere; la cosa può essere esistente al momento della

stipulazione

del contratto o può trattarsi di cosa che dovrà venire successivamente ad esistenza (vendita di cosa

futura); la cosa può al momento del contratto essere in proprietà del venditore o essere in proprietà di altri

(vendita di cosa altrui).

Quando l’effetto del trasferimento è differito al verificarsi di un dato evento si parla di vendita

“obbligatoria di fare acquistare al compratore la proprietà della cosa o il diritto”, in contrapposizione alla

vendita con efficacia reale, in cui l’effetto traslativo è immediato.

Nell’uno e nell’altro caso è esclusa la necessità di prestare un ulteriore consenso delle parti.

Il trasferimento si effettua al momento della perfezione del contratto, quando si tratta di cosa determinata,

in proprietà del venditore; allorché si tratti di cosa fra più cose, indeterminate o determinate solo

nel genere, quando si perverrà, d’accordo fra le parti o nei modi da loro stabiliti, alla individuazione; in

questo caso se si tratta di cose che devono essere trasportate, l’individuazione avviene mediante la

consegna

al vettore o allo spedizioniere. Inoltre, il trasferimento di cosa futura si effettua allorché la cosa venga

ad esistenza; in caso di vendita di cosa altrui quando il venditore ne acquista la proprietà.

Obbligazione fondamentale del compratore è il pagamento del prezzo. Esso viene generalmente

determinato

nel contratto; esistono pur tuttavia altri modi di determinazione. Se le parti non hanno pattuito il

prezzo il contratto non è nullo in quanto supplisce l’art. 1474 CC12 (mancanza di determinazione espressa

del prezzo): il suddetto articolo sancisce che, qualora il contratto abbia per oggetto cose che il venditore

vende abitualmente, ci si riferirà al prezzo da egli normalmente praticato; qualora si tratti di cose aventi un

7 Art. 1470 Nozione: La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o

il trasferimento di un

altro diritto (1376 e seguenti, 1476) verso il corrispettivo di un prezzo (1448, 1473 e seguente, 1498).

8 Art. 1326 Conclusione del contratto: Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha

conoscenza dell'accettazione

dell'altra parte (1335). L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello

ordinariamente

necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace l'accettazione

tardiva, purché ne dia

immediatamente avviso all'altra parte. Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma

determinata, l'accettazione non

ha effetto se è data in forma diversa. Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova

proposta.

9 Cass. 4 gennaio 1974, in Giust. Civ., Mass., 1974.

10 Cass. 14 febbraio 1966, n. 458, in Giust. Civ. Mass, 1966, 252; Cass. 31 Luglio 1952, n. 2458, in Foro It.

Mass. 1952, 576.

11 Cass. 8/5/65, n. 864, in Giust. Civ. Mass. 1965, 450; Cass. 3/8/73, n. 2253, in Giust. Civ. Mass. 1973,

1184; Cass. 18/1/1974, n.

142, in Giust. Civ. Mass. 1974, 72.

12 Art. 1474 Mancanza di determinazione espressa del prezzo: Se il contratto ha per oggetto cose che il

venditore vende abitualmente

e le parti non hanno determinato il prezzo, né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito

per atto della

pubblica autorità (o da norme corporative), si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo

normalmente praticato dal

venditore. Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle

mercuriali del luogo in

cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza più vicina. Qualora le parti abbiano inteso

riferirsi al giusto prezzo, si

applicano le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in

mancanza di accordo, è

determinato da un terzo, nominato a norma del secondo comma dell'articolo precedente (1561).

prezzo di borsa o mercato, il prezzo si desumerà dai listini o dalle mercuriali dal luogo in cui deve essere

eseguita la consegna o da quelli della piazza più vicina.

A) VENDITA AD EFFICACIA REALE ED OBBLIGATORIA

(TIPI DI VENDITA RIFERIBILI AI CANI)

Nella vendita ad efficacia reale l’effetto traslativo è immediato e conseguente al semplice consenso13.

Nella vendita dei cani un esempio di contratto reale (spesso ricorrente nella prassi) è dato dall’art.

939 degli usi di Varese I° comma( Allegato n.6)) che sancisce: “Il contratto si perfeziona di solito con una

stretta di mano (consenso) e con la consegna del cane al guinzaglio”.

Nella vendita obbligatoria, invece, sebbene si sia già formato il consenso, deve ancora realizzarsi un

ulteriore elemento: il trasferimento del diritto. In tale tipo di vendita possono sorgere subito altri effetti

obbligatori

definitivi, ma soprattutto sorge sempre, ed immediatamente, l’obbligazione di fare acquistare il

diritto al compratore ed anche questa obbligazione è un effetto definitivo. Infatti, l’inadempimento di

quest’ultima obbligazione legittima la risoluzione del contratto contro il venditore14.

Nell’ambito della vendita dei cani abbiamo due ipotesi di vendita obbligatoria quali: la vendita di cosa

futura e la vendita a prova.

Altri tipi di contratto frequenti sono la vendita con riserva di gradimento e la vendita con spedizione.