Indice articoli

Prima dell’entrata in vigore del DM n. 20894 del 18/04/2000 solitamente chi allevava chiedeva al

Consiglio Direttivo dell’ENCI la concessione dell’affisso. Era facoltà insindacabile dell’ENCI pronunciarsi

sulla domanda di concessione di affisso e quindi accoglierla o respingerla oppure proporre la scelta di un

affisso diverso da quello richiesto per evitare omonomie o per altri motivi.

L’ENCI è affiliato alla Federazione Cinologica Internazionale (F.C.I.) ed è quest’ultima che presiede

alla concessione e registrazione degli affissi i quali hanno valore per tutti i paesi aderenti ad essa. È bene

precisare che l’ENCI e le società aderenti alla F.C.I. riconoscono reciprocamente gli affissi registrati da

ciascuno di essi e si impegnano a non concedere l’uso di un affisso a persone residenti in un paese diverso

dal proprio rappresentato nella F.C.I.. Quest’ultima cura la tenuta di un repertorio internazionale degli affissi

nel quale sono registrati tutti gli affissi autorizzati.

L’allevatore che otteneva l’affisso poteva richiedere di essere socio individuale dell’ENCI ai sensi

dell’art. 3 dello Statuto Sociale del 16/10/1982. Tale statuto è stato modificato e, come si vedrà in proseguo,

ed i soci individuali e cioè i soci titolari di affisso diventeranno “soci allevatori”.

Secondo quanto disposto dall’art. 22 del Regolamento dei Libri Genealogici Italiani dell’01/06/1980,

per affisso si intende la denominazione di un allevamento, destinato a distinguere i prodotti. Esso precede o

segue il nome individuale di un cane proveniente da una fattrice della quale il titolare dell’affisso risulta

proprietario anche se temporaneo.

Per ottenere l’affisso necessitano le seguenti condizioni:

1) risultare proprietario da almeno un anno di 2 fattrici della medesima razza;

2) aver prodotto due cucciolate dalla stessa razza delle fattrici di cui al punto 1), nate almeno un anno prima

della richiesta di affisso;

3 Art. 1. Imprenditore agricolo professionale

1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in

possesso di conoscenze

e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17

maggio 1999,

dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di

società, almeno il cinquanta

per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta

per cento del

proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le

somme percepite per

l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo,

sono escluse dal computo

del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del

citato regolamento

(CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.

2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. È fatta salva la facoltà

dell'Istituto nazionale di

previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del

decreto del Presidente della

Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.

3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori

agricoli professionali

qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo

2135 del codice civile e

siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore

agricolo professionale. Per

le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un

quinto dei soci sia in

possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di

imprenditore agricolo professionale.

4. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende

riferito alla definizione di

cui al presente articolo. All'imprenditore agricolo professionale, se iscritto nella gestione previdenziale ed

assistenziale, sono altresì

riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa

vigente a favore delle

persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

5. L'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è abrogato.

3) aver partecipato a manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale riconosciute dall’ENCI

conseguendo,

con i propri soggetti, qualifiche di almeno “Molto Buono”.

Inoltre, ha diritto ad ottenere l’affisso la persona che sia moralmente ineccepibile e non svolga attività

commerciale mediante la compra e la vendita di cani non prodotti dal suo allevamento.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di revocare o sospendere per giusti motivi la concessione di affisso

già autorizzato e di vietarne l’uso; il provvedimento deve essere motivato (art. 33 Regolamento Libri

genealogici Italiani).

La concessione di un affisso è personale e vitalizia. In caso di morte esso non può essere concesso ad

altra persona se non dopo 10 anni, fatta eccezione per gli eredi legittimi del titolare defunto, ad uno dei

quali soltanto il Consiglio Direttivo potrà concedere a suo insindacabile giudizio, il diritto di subentrare

nell’uso dell’affisso, purché il richiedente, oltre a dimostrare la propria qualità di erede, dia affidamento di

voler continuare nell’allevamento.

È possibile anche l’associazione in affisso da parte del titolare che può associare il coniuge, o il discendente

o collaterale di 1° grado in linea retta o il genero (o la nuora) sempre che questi abbiano raggiunto

il 18° anno di età.

La normativa riguardante l’affisso è prevista da “Regolamento Libri Genealogici” approvato dal

Consiglio Direttivo ENCI del 28/11/1968 ed in vigore dall’01/01/1969, all’art. 25 e seguenti ed è tuttora in

vigore dato che è una normativa data dall’ENCI nell’ambito della sua autonomia privatistica. Anch’esso

comunque dovrà essere modificato.

Il nuovo Statuto Enci approvato con DM del 24/02/2000 all’art. 3 lett. a) definisce: “soci dell’ENCI:

i cinofili iscritti al Registro degli allevatori previsto dal disciplinare del libro genealogico residenti in Italia

ed in regola con i versamenti della quota associativa annuale”.

Con il DM n. 20894 del 18/04/2000 (all. 1) entravano in vigore le “Norme Tecniche del Libro

Genealogico del Cane di Razza” dove all’art. 1 si prevede letteralmente: “Al registro degli allevatori

previsto dall’art. 7 lett. a) del disciplinare del libro genealogico del cane di razza possono chiedere di essere

iscritte le persone fisiche e giuridiche che, a qualsiasi titolo, svolgono attività di allevamento di fattrici

iscritte al libro genealogico medesimo adibite alla riproduzione e che abbiano prodotto almeno una

cucciolata registrata allo stesso libro genealogico negli ultimi tre anni”.

L’art. 7 è stato modificato dal DM n. 22383 del 03/06/2003 (all. 2) che recita letteralmente: “È istituito

il Registro degli allevatori e dei proprietari nel quale sono iscritti:

a) gli allevatori cioè i proprietari di due fattrici che abbiano prodotto almeno una cucciolata ciascuna

iscritta nel Libro Genealogico e nata negli ultimi tre anni.

b) i proprietari di soggetti iscritti al libro Genealogico”.

L’art. 3 del citato DM recita: ”L’art. 1 delle norme tecniche del libro genealogico del cane di razza,

approvate con DM n. 20894 del 18 aprile 2000, è modificato come segue: “al registro degli allevatori previsto

all’art. 7 lett. a) del disciplinare del libro genealogico del cane di razza possono chiedere di essere

iscritte le persone fisiche e giuridiche che, a qualsiasi titolo, svolgono attività di allevamento di fattrici

iscritte al libro genealogico medesimo adibite alla riproduzione e che iscrivono ogni tre anni almeno due

cucciolate prodotte da fattrici diverse. Al registro dei proprietari previsto all’art. 7 lett. b) del medesimo

disciplinare possono chiedere di essere iscritte le persone fisiche e giuridiche proprietarie di soggetti

iscritti al libro genealogico”.

Ai sensi dell’art. 2 del DM del 24/02/2000, l’interessato, per essere iscritto al Registro degli allevatori

deve effettuare un’apposita domanda e deve:

a) impegnarsi a svolgere attività di miglioramento genetico seguendo gli indirizzi stabiliti dal Libro

Genealogico;

b) astenersi da comportamenti e azioni che possono arrecare nocumento o danno all’immagine ed

all’organizzazione del Libro Genealogico del cane di razza;

c) essere sottoposto a controlli previsti dalla normativa sanitaria.

Il giudizio di idoneità limitatamente ai punti a) e b) è di competenza dell’Ufficio Centrale del Libro

genealogico. L’allevatore per il quale l’Ufficio centrale non abbia dato parere favorevole all’iscrizione può

presentare ricorso alla Commissione Tecnica Centrale del Libro genealogico.

Per i proprietari di cani di razza la semplice richiesta di intestazione di un soggetto o qualsiasi altra

operazione di libro genealogico è equiparata alla domanda di iscrizione al registro dei proprietari sul quale

verranno annotati obbligatoriamente i dati anagrafici e fiscali completi dei proprietari dei cani da questi ultimi

obbligatoriamente forniti.