5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma
dell'articolo 727 del codice penale è elevata nel minimo a lire cinquecentomila
e nel massimo a lire tre milioni. [Comma abrogato]
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto
dall'articolo 8.
6. Imposte
1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale
annuale di lire venticinquemila.
2. L'acquisto di un cane già assoggettato all'imposta non dà luogo a nuove
imposizioni.
3. Sono esenti dall'imposta:
a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli
edifici rurali e del gregge;
b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui
permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino già l'imposta in
altri comuni;
c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario
all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;
d) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;
e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezionistiche
senza fini di lucro;
f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai
comuni. [Articolo abrogato dal D.L. 8/1993]
7. Abrogazione di norme
1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per
la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 , e
successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la
presente legge.
