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5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma

dell'articolo 727 del codice penale è elevata nel minimo a lire cinquecentomila

e nel massimo a lire tre milioni. [Comma abrogato]

6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4

confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto

dall'articolo 8.

6. Imposte

1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale

annuale di lire venticinquemila.

2. L'acquisto di un cane già assoggettato all'imposta non dà luogo a nuove

imposizioni.

3. Sono esenti dall'imposta:

a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli

edifici rurali e del gregge;

b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui

permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino già l'imposta in

altri comuni;

c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario

all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;

d) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;

e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezionistiche

senza fini di lucro;

f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai

comuni. [Articolo abrogato dal D.L. 8/1993]

7. Abrogazione di norme

1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per

la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 , e

successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la

presente legge.