Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del

Randagismo

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1991

1. Princìpi generali

1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna

gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine

di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute

pubblica e l'ambiente.

 

2. Trattamento dei cani e di altri animali di affezione

1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione

delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i

servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono

ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società

cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.

2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di

cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.

3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1

dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.

4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o

al detentore.

5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture

di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro

il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie

di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento

profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo

quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320,

e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente

eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati,

incurabili o di comprovata pericolosità.

7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.


8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria

competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o

incurabili.

10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità

sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà,

assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al

comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari

dell'unità sanitaria locale.

12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a

pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

3. Competenze delle regioni

1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata

in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni

o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e

per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del

cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.

2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei

canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani. Tali strutture devono

garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienicosanitarie

e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle

unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità

per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di

loro competenza.

3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie,

che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del

randagismo.

4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:

a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di

conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo

habitat;

b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli

enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente

legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità

sanitarie locali e con gli enti locali.


5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli

imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi

o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.

6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni

possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi

assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La

rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di

contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano

adeguano la propria legislazione ai princìpi contenuti nella presente legge e

adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel

rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

4. Competenze dei comuni

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al

risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel

rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi

destinati a tale finalità dalla regione.

2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si

attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.

5. Sanzioni

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella

propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da lire trecentomila a lire un milione.

2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1

dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una

somma di lire centocinquantamila.

3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo

3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa

del pagamento di una somma di lire centomila.

4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in

violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.


5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma

dell'articolo 727 del codice penale è elevata nel minimo a lire cinquecentomila

e nel massimo a lire tre milioni. [Comma abrogato]

6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4

confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto

dall'articolo 8.

6. Imposte

1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale

annuale di lire venticinquemila.

2. L'acquisto di un cane già assoggettato all'imposta non dà luogo a nuove

imposizioni.

3. Sono esenti dall'imposta:

a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli

edifici rurali e del gregge;

b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui

permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino già l'imposta in

altri comuni;

c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario

all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;

d) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;

e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezionistiche

senza fini di lucro;

f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai

comuni. [Articolo abrogato dal D.L. 8/1993]

7. Abrogazione di norme

1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per

la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 , e

successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la

presente legge.


8. Istituzione del fondo per l'attuazione della legge

1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della

sanità un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione è

determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal

1992.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo

di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del

Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto

1988, n. 400.

9. Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991,

lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante

utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al

capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991

all'uopo utilizzando l'accantonamento «Prevenzione del randagismo».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio.