8. Istituzione del fondo per l'attuazione della legge

1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della

sanità un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione è

determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal

1992.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo

di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del

Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto

1988, n. 400.

9. Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991,

lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante

utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al

capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991

all'uopo utilizzando l'accantonamento «Prevenzione del randagismo».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio.