8. Istituzione del fondo per l'attuazione della legge
1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della
sanità un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione è
determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal
1992.
2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo
di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del
Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto
1988, n. 400.
9. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991,
lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante
utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991
all'uopo utilizzando l'accantonamento «Prevenzione del randagismo».
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
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