5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli
imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi
o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.
6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni
possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi
assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La
rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di
contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
adeguano la propria legislazione ai princìpi contenuti nella presente legge e
adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel
rispetto dei criteri di cui al presente articolo.
4. Competenze dei comuni
1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al
risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel
rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi
destinati a tale finalità dalla regione.
2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si
attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.
5. Sanzioni
1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella
propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire trecentomila a lire un milione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1
dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di lire centocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo
3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di lire centomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in
violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.