8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria
competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o
incurabili.
10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità
sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà,
assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al
comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari
dell'unità sanitaria locale.
12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a
pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.
3. Competenze delle regioni
1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni
o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e
per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del
cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.
2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei
canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani. Tali strutture devono
garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienicosanitarie
e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle
unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità
per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di
loro competenza.
3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie,
che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del
randagismo.
4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di
conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo
habitat;
b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli
enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente
legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità
sanitarie locali e con gli enti locali.