Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
Randagismo
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1991
1. Princìpi generali
1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna
gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine
di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute
pubblica e l'ambiente.
2. Trattamento dei cani e di altri animali di affezione
1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione
delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i
servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono
ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società
cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.
2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di
cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.
3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1
dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.
4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o
al detentore.
5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture
di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro
il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie
di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento
profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo
quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320,
e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente
eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati,
incurabili o di comprovata pericolosità.
7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.