Art.24
Norma finanziaria
1. La spesa per l’applicazione della presente legge è valutata in lire 200.000.000 annue delle quali lire
150.000.000 per gli interventi previsti dall’articolo 18 e lire 25.000.000 per ciascuno degli articoli 19 e 20.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1993-1995 sono apportate le seguenti variazioni:
IN AUMENTO
01 - PRESIDENZA DELLA GIUNTA
Capitolo 01069 -( NI) -
(1.1.1.4.1.1.01.01) (01- 03) - Spese per l’organizzazione, lo svolgimento e la pubblicazione degli atti relativi
all’assemblea generale del volontariato (art. 19 della presente legge)
1993 lire 25.000.000
1994 lire 25.000.000
1995 lire 25.000.000
02 - ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Capitolo 02102 -
Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto
proprie o di mezzi gratuiti ai componenti ed ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli
organi dell’Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14,
L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27)
1993 lire 25.000.000
1994 lire 25.000.000
1995 lire 25.000.000
10 - ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE SICUREZZA SOCIALE
Capitolo 10013(NI) -
Spese per la formazione, aggiornamento e qualificazione dei volontari (art. 18 della presente legge)
1993 lire 150.000.000
1994 lire 150.000.000
1995 lire 150.000.000
IN DIMINUZIONE
03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Capitale 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (artº 30, L.R. 5
maggio 1983, n. 11 e articolo 3, L.R. 20 aprile 1993, n. 17)
1993 lire 200.000.000
1994 lire 200.000.000
1995 lire 200.000.000
mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 10 della tabella A allegata alla legge regionale 20 aprile
1993, n. 17.
3. Le spese relative alla presente legge gravano sui citati capitoli del bilancio 1993- 1995 e sui corrispondenti
capitoli dei bilanci successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 13 settembre 1993
Cabras