Art.21
Ricorsi
1. Contro i provvedimenti di diniego dell’iscrizione e di cancellazione previsti dagli articoli 6, comma 6, e 8 della
presente legge è esperibile il ricorso al Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di
emanazione dei provvedimenti stessi, oltre al ricorso avanti al TAR di cui all' articolo 6, comma 5, della legge n.
266 del 1991.
Art.22
Norme di integrazione e di modifica della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 - (Riordino delle funzioni
socio - assistenziali)
Norme di integrazione e di modifica della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 - (Riordino delle funzioni socio -
assistenziali)
1. Il comma 4 dell’articolo 43 della legge regionale n. 4 del 1988, è sostituito dai seguenti:
" 4. Ai fini della presente legge per organizzazione di volontariato si intende ogni organismo liberamente
costituito al fine di svolgere le attività di cui al comma precedente, che si avvalga in modo determinante e
prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.
4 bis. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al
perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico".
2. I commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 44 sono abrogati.
3. All’articolo 44, comma 8, le parole " all' albo" sono sostituite dalle parole " nella sezione socio - assistenziale
del registro regionale del volontariato".
4. Il comma 1 dell’articolo 45 è sostituito dal seguente: " Contro il diniego dell’autorizzazione di cui all’articolo
41, comma 3, o il diniego dell’iscrizione al Registro di cui all’articolo 42, comma 3, è esperibile ricorso alla
Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di scadenza dei termini previsti per l’emanazione dei
provvedimenti".
5. Entro trenta giorni dall’istituzione del Registro regionale di cui all’articolo 2 sulla presente legge il competente
Assessorato segnala alla Presidenza della Giunta per l’iscrizione d’ufficio nel Registro medesimo, le
organizzazioni di volontariato già iscritte all’Albo previsto dall’articolo 44 della L.R. n. 4/88 in possesso dei
requisiti previsti dalla presente legge.
L’iscrizione è effettuata a cura della Presidenza della Giunta nei successivi trenta giorni.
6. L’efficacia dell’iscrizione al Registro regionale effettuata ai sensi del comma precedente decorre dalla data
della prima iscrizione all’albo già istituito ai sensi del citato articolo 44.
7. Tra i soggetti convenzionabili ai sensi dell’articolo 42, commi 1 e 7 rientrano le cooperative sociali previste
dalla lettera a), comma 1, dell’articolo 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.
Art.23
Norme di integrazione e di modifica della L.R. 17 gennaio 1989, n. 3 - (Interventi regionali in materia di
protezione civile)
Norme di integrazione e di modifica della L.R. 17 gennaio 1989, n. 3 - (Interventi regionali in materia di
protezione civile)
1. E' abrogato l’articolo 16 della L.R. n. 3/89.
2. Entro 60 giorni dall’istituzione del Registro regionale di cui all’articolo 5 della presente legge, il competente
Assessorato procede d’ufficio alla trasmissione presso la Presidenza della Giunta dell’elenco delle associazioni
già iscritte all’Albo previsto dall’articolo 16, comma 1, della L.R. n. 3/89.
3. L’efficacia della reiscrizione al Registro effettuata ai sensi del comma precedente decorre dalla data della
prima iscrizione all’Albo previsto dal comma 1 del citato articolo 16.
4. Le organizzazioni operanti nel settore della protezione civile devono allegare alla domanda di iscrizione al
Registro, di cui all’articolo 5 della presente legge, una dichiarazione del legale rappresentante attestante la
piena e costante disponibilità a concorrere, nell’ambito del territorio regionale, alle attività di protezione civile a
richiesta e in conformità con le direttive delle autorità competenti, specificando le prestazioni che l’associazione
è in grado di offrire e le specializzazioni e le professionalità dei soci risultanti da attestati di organi o enti a ciò
autorizzati dalla vigente legislazione.