Indice articoli

Art.17

Flessibilità dell’orario di lavoro

1. Ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 266 del 1991, i lavoratori che facciano parte delle organizzazioni

iscritte nel Registro di cui all’articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire

delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni se previste dai contratti o dagli accordi collettivi,

compatibilmente con l’organizzazione dell’azienda o dell’amministrazione di appartenenza.

Art.18

Formazione ed aggiornamento dei volontari

1. La Regione promuove la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione del volontariato.

2. A tal fine la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla formazione professionale formulata di concerto

con gli Assessori competenti per materia, approva - sentita la competente Commissione consiliare - un

programma triennale di formazione professionale, aggiornamento e qualificazione dei volontari, articolato in

progetti specifici per ogni settore e sezione di attività del volontariato.

3. Per l’attuazione dei singoli progetti l’Amministrazione regionale è autorizzata a concludere convenzioni con le

organizzazioni di volontariato secondo quanto disposto dall’articolo 13, commi 4 e 5.

Art.19

Assemblea generale del volontariato

1. E’ istituita l’, cui hanno diritto di partecipare tutti i responsabili, o loro delegati, delle organizzazioni di

volontariato operanti nel territorio regionale.

2. L’Assemblea si riunisce ogni due anni su convocazione del Presidente della Giunta, per effettuare proposte e

valutazioni sui rapporti tra volontariato ed istituzioni pubbliche, sugli indirizzi generali delle politiche sociali

regionali e su quanto attiene allo stato di attuazione della presente legge.

3. L’Assemblea designa inoltre i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato in seno al comitato di

gestione del fondo speciale di cui all’articolo 15 della legge n. 266 del 1991, la cui nomina è di spettanza del

Presidente del Consiglio regionale.

4. Le designazioni devono essere fatte in modo tale da garantire in senso al comitato di gestione, di cui al

comma precedente, la rappresentanza di tutti i settori di attività del volontariato ricompresi nel Registro

generale.

5. L’Assemblea, una volta insediata, elegge al suo interno il Presidente, che permane in carica per la durata dei

lavori dell’Assemblea medesima.

6. La prima Assemblea è convocata dal Presidente della Giunta regionale entro 180 giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge. Nel corso dei suoi lavori l’Assemblea procede alla designazione dei suoi

rappresentanti in seno all’Osservatorio regionale del volontariato ed alla comunicazione dei nominativi alla

Presidenza della Giunta regionale.

7. Le spese necessarie per l’organizzazione e lo svolgimento dell’Assemblea, nonchè per la pubblicazione dei

relativi atti, sono a carico della Presidenza della Giunta regionale.

Art.20

Osservatorio regionale del volontariato

1. Presso la Presidenza della Giunta è istituito l’.

2. L’Osservatorio è composto da:

a) il Presidente della Giunta o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) quattro rappresentanti dei coordinamenti del volontariato presenti in almeno tre province, designati dalla

conferenza dei presidenti dei coordinamenti;

c) otto rappresentanti delle organizzazioni di volontariato designati dall’Assemblea generale del volontariato di

cui al precedente articolo 19.

3. L’Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

a) formula osservazioni e proposte alla Giunta e al Consiglio sui progetti di legge, sugli atti di programmazione

e su altri provvedimenti che interessano le attività e le organizzazioni di volontariato;

b) formula osservazioni e proposte sul programma previsto dall’articolo 18;

c) promuove iniziative di pubblicizzazione e di informazione sulle attività del volontariato;

d) promuove studi e ricerche utili allo sviluppo del volontariato;

e) studia le caratteristiche e l’andamento delle convenzioni.

4. L’Osservatorio si riunisce su convocazione del presidente almeno due volte l’anno, nonchè quando lo richieda

la metà più uno dei suoi componenti.

5. La prima riunione dell’Osservatorio è convocata dal Presidente nei 60 giorni successivi alla prima riunione

dell’Assemblea generale del volontariato.

6. La segreteria dell’Osservatorio è assicurata dagli uffici della Presidenza della Giunta regionale.

7. Ai componenti l’Osservatorio spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la partecipazione ai lavori.

8. L’Osservatorio dura in carica 3 anni.