Art.13
Convenzioni
1. Nelle materie di competenza regionale le leggi regionali stabiliscono i casi, le modalità ed i soggetti pubblici
legittimati alla conclusione delle convenzioni previste dall’articolo 7 della legge nº 266 del 1991.
2. Nel caso che la legge regionale non preveda la possibilità di convenzionamento delle organizzazioni di
volontariato, le convenzioni sono stipulabili a condizione che esse risultino compatibili con le finalità della legge,
siano inserite in un programma organico di interventi ed abbiano funzione integrativa delle prestazioni rese
dalle strutture pubbliche.
3. Nel caso che le attività di volontariato riguardino settori non ancora disciplinati da una legge regionale
specifica, l’Amministrazione regionale è autorizzata alla conclusione delle convenzioni a condizione che le stesse
siano inserite in piani e programmi attuativi di disposizioni statali o regionali ed abbiano funzioni integrative
delle prestazioni rese dalle strutture pubbliche.
4. Fermo il disposto dell’articolo 7 della legge n. 266 del 1991, le convenzioni previste dai precedenti commi 2 e
3, devono comunque indicare:
a) la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;
b) il numero di volontari dell’organizzazione stipulante impegnati nell’erogazione delle prestazioni, le relative
qualifiche professionali o gli eventuali attestati di frequenza di corsi di formazione e aggiornamento nel settore
oggetto della convenzione;
c) le somme minime e massime entro cui devono contenersi le voci relative alle spese vive sostenute
dall’organizzazione per le prestazioni volontarie, le modalità di rendicontazione e le modalità di rimborso;
d) la copertura assicurativa prevista dall’articolo 4 della legge n. 266 del 1991;
e) l’indicazione dei beni immobili e delle attrezzature di proprietà pubblica eventualmente messe a disposizione
dell’organizzazione di volontariato, e le relative modalità di utilizzazione;
f) le forme di verifica dell’attuazione del contenuto della convenzione;
g) la durata della convenzione;
h) l’elenco delle attrezzature di cui dispone l’organizzazione, se necessarie per l’esercizio dell’attività .
5. Qualora i piani e i programmi previsti dai precedenti commi 2 e 3 non dispongano diversamente, la scelta
delle organizzazioni da convenzionare è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
a) esperienza specifica maturata nel settore di attività oggetto della convenzione;
b) qualifiche professionali o eventuali attestati di frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento dei
volontari da impiegare nell’erogazione delle prestazioni;
c) spesa prevista per il rimborso del costo delle prestazioni;
d) modalità di formazione ed aggiornamento dei volontari.
6. In attuazione dell’articolo 7, comma 1, della legge n. 266 del 1991, possono essere convenzionate
esclusivamente le organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro, che dimostrino
attitudine e capacità operativa.
Art.14
Modalità di accesso alle strutture ed ai servizi pubblici o privati convenzionati
1. Per lo svolgimento delle proprie attività le organizzazioni di volontariato hanno diritto di accedere alle
strutture ed ai servizi pubblici o convenzionati della Regione e degli enti locali.
2. Le modalità di accesso sono disciplinate attraverso accordi tra l’ente gestore della struttura o del servizio e
l’organizzazione di volontariato, redatti secondo schemi - tipo predisposti dall’Assessore regionale competente
per materia, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Gli schemi - tipo prevedono, inoltre, norme volte a garantire:
a) il rispetto da parte del volontariato delle legge e dei regolamenti interni relativi all’attività della struttura o
del servizio;
b) la riconoscibilità del volontariato e dell’organizzazione di appartenenza;
c) il rispetto della libertà, della dignità personale, dei diritti, delle convinzioni e della riservatezza degli utenti,
compreso il diritto al rifiuto della prestazione di volontariato.
Art.15
Diritto di informazione ed accesso ai documenti amministrativi
1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte al Registro di cui all’articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al
capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 15 luglio 1986, nº 47, per quanto concerne i
documenti amministrativi attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.
Art.16
Trasparenza amministrativa
1. La Presidenza della Giunta procede annualmente alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione:
a) dell’elenco delle convenzioni stipulate nell’anno precedente ai sensi degli articoli 13 e 18 della presente legge
dall’Amministrazione regionale o da enti regionali;
b) dall’elenco delle organizzazioni di volontariato che hanno beneficiato nell’anno precedente dei contributi
previsti dell’articolo 17 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 13.
2. I Comuni procedono annualmente alla pubblicazione dell’elenco delle organizzazioni di volontariato che
nell’anno precedente abbiano beneficiato di contributi o siano state convenzionate ai sensi dell’articolo 13 della
presente legge ed all’articolo 44 della legge regionale 1 gennaio 1988, n. 4.