Indice articoli

Art.8

Cancellazione dal Registro

1. La cancellazione dal Registro può essere disposta per:

a) la perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l’iscrizione;

b) il mancato svolgimento delle attività di volontariato;

c) la grave e reiterata violazione degli obblighi derivanti dagli accordi di cui al successivo articolo 14.

2. La cancellazione è disposta con decreto del Presidente della Giunta ed è comunicata all’organizzazione

interessata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. La cancellazione dal Registro può essere disposta anche su domanda del rappresentante legale

dell’organizzazione di volontariato.

Art.9

Pubblicità del Registro

1. La Presidenza della Giunta regionale procede ogni due anni alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della

Regione dell’elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro, distinte per settore di attività, dal

quale risulti:

a) l’ambito territoriale di attività di ciascuna organizzazione;

b) l’eventuale titolarità di convenzione stipulate ai sensi del successivo articolo 13.

2. Annualmente la Presidenza della Giunta regionale procede con le medesime modalità alla pubblicazione

dell’elenco delle nuove iscrizioni e delle eventuali cancellazioni, indicando i motivi di queste ultime.

3. Il Presidente della Giunta regionale invia ogni anno copia aggiornata del Registro all’Osservatorio nazionale

per il volontariato, previsto dall’articolo 12 della legge n. 266 del 1991.

Art.10

Attività di verifica

1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge n. 266 del 1991, gli Assessorati competenti in relazione ai vari

settori di attività delle organizzazioni di volontariato possono effettuare visite ispettive presso le sedi delle

organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro, al fine di verificare:

a) l’effettivo svolgimento delle attività di volontariato;

b) il riscontro sull’effettiva marginalità delle attività commerciali e produttive;

c) il rispetto dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 266 del 1991, sui limiti ai contratti di lavoro subordinato od

autonomo stipulati dalle organizzazioni di volontariato.

2. In occasione delle visite ispettive le organizzazioni di volontariato sono tenute a mettere a disposizione i libri

contabili, i registri e tutti i documenti ritenuti utili che verranno richiesti.

3. Di ogni visita ispettiva è redatto, in triplice copia, processo verbale, sottoscritto da chi effettua l’ispezione e

dal rappresentante legale dell’organizzazione, che può farvi iscrivere le proprie osservazioni.

4. Una copia del processo verbale è trasmessa alla Presidenza della Giunta, per gli effetti di cui all’articolo 8,

entro 30 giorni dalla sua formulazione. Un’altra copia è consegnata al rappresentante legale dell’organizzazione.

Art.11

Registro comunale

1. Presso ogni Comune è istituito, quale articolazione del Registro regionale, il registro delle organizzazioni di

volontariato aventi sede legale nel Comune medesimo.

2. Per i fini di cui al comma precedente la Presidenza della Giunta, entro 180 giorni dall’istituzione del Registro

regionale di cui all’articolo 5, comunica a ciascun Comune l’elenco delle organizzazioni di volontariato aventi

sede legale nel Comune medesimo. Annualmente la Presidenza della Giunta comunica le variazioni intervenute.

3. Il Comune può certificare, su richiesta delle organizzazioni aventi sede nel suo ambito territoriale, l’iscrizione

al Registro regionale del volontariato ai fini e per gli effetti previsti dagli articoli 7 e 8 della legge n. 266 del

1991.

Art.12

Norme contabili

1. I bilanci consuntivi annuali, comprensivi del rendiconto economico e dello stato patrimoniale delle

organizzazioni, sono redatti sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge.