Art.6
Requisiti e procedimento per l’iscrizione al registro
1. Possono iscriversi al Registro le organizzazioni di volontariato in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3
della legge 11 agosto 1991, n. 266, la cui attività sia finalizzata o alla cura di interessi individuali di cui siano
titolari in misura prevalente soggetti terzi rispetto agli associati, o alla cura di interessi collettivi meritevoli di
tutela.
2. Per ottenere l’iscrizione il rappresentante legale dell’organizzazione deve presentare una domanda alla
Presidenza della Giunta regionale corredata da:
a) copia dell’atto costitutivo e dello Statuto o degli accordi degli aderenti;
b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative;
c) dichiarazione dalla quale risulti il settore o i settori di attività della organizzazione.
3. L’iscrizione nella sezione dei coordinamenti regionali è effettuata su domanda del rappresentante legale del
coordinamento dalla quale risultino le organizzazioni aderenti al coordinamento stesso.
4. Entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda la Presidenza della Giunta procede
all’accertamento dei requisiti di legge.
5. L’iscrizione al Registro è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data
di presentazione della domanda.
6. Il provvedimento di rigetto della domanda deve essere motivato.
7. Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della domanda è comunicato all’istante con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento entro dieci giorni dalla sua emanazione.
Art.7
Revisione del Registro
1. Il Registro è soggetto a revisione annuale, finalizzata a verificare sia il permanere dei requisiti cui è
subordinata l’iscrizione, sia l’effettivo svolgimento delle attività di volontariato.
2. Per i fini indicati dal comma precedente annualmente le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro
trasmettono alla Presidenza della Giunta:
a) una copia dei bilanci consuntivi previsti dall’articolo 3, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266;
b) una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente;
c) una dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’organizzazione sulle eventuali variazioni intervenute
nell’atto costitutivo, nello Statuto e negli accordi degli aderenti;
d) l’indicazione dei contratti di lavoro dipendente od autonomo conclusi dall’organizzazione ai sensi dell’articolo
3, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266;
e) una relazione sulle attività produttive o commerciali connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali
dell’organizzazione, al fine di verificarne l’effettiva marginalità.
3. Nel caso che l’organizzazione non produca la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la
Presidenza della Giunta, previa diffida ad adempiere nei successivi trenta giorni, dispone per la cancellazione
del registro ai sensi del successivo articolo 8.