Legge Regionale 13 settembre 1993, n. 39

Disciplina dell’attività di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4, e 17 gennaio 1989, n. 3.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1

Finalità e principi informatori

1. La Regione riconosce nelle attività di volontariato una manifestazione del principio di solidarietà sociale di cui

all’articolo 2 della Costituzione, tutela le relative organizzazioni come espressione della libera partecipazione dei

cittadini, salvaguardandone l’autonomia e il pluralismo e favorendo il loro concorso al conseguimento delle

finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dalle leggi regionali.

Art.2

Oggetto

1. La presente legge disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato operanti

nel territorio della Regione in conformità con i principi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e detta norme di

raccordo e di coordinamento con la legislazione regionale.

Art.3

Attività di volontariato

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale,

spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed

esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario

possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per

l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e

con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.

Art.4

Organizzazione di volontariato

1. E’ considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere

l’attività di cui all’articolo 3, che si avvalga in modo determinate e prevalente delle prestazioni personali

volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al

perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

3. Negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per

le diverse forme giuridiche che l’organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l’assenza di fini

di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative nonchè la gratuità

delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di conclusione di questi ultimi, i loro obblighi e

diritti. Devono essere altresì stabiliti l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i

contributi o i lasciti ricevuti, nonchè le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli

aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro

autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o

specializzare l’attività da esse svolta.

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi

previsti dalla legge, nell’ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Art.5

Registro del volontariato

1. E’ istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il Registro generale del volontariato.

2. Il Registro è articolato nei seguenti settori e sezioni:

a) SETTORE SOCIALE

- sanità

- assistenza sociale

- igiene

- sport

b) SETTORE CULTURALE

- istruzione

- beni culturali

- educazione permanente

- attività culturali

c) SETTORE AMBIENTE

- tutela, risanamento e valorizzazione ambientale

- tutela della fauna e dalla flora

- tutela degli animali da affezione

- protezione civile

d) SETTORE DEI DIRITTI CIVILI

- tutela dei diritti del consumatore

- tutela dei diritti dell’utente di pubblici servizi.

3. I settori e le sezioni possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta

dell’Assessore competente per materia, in relazione all’evolversi delle attività di volontariato e della legislazione

regionale.

4. In un’ apposito settore sono iscritti i coordinamenti regionali delle organizzazioni di volontariato.