Integrazioni e modifiche alla legge regionale 18 maggio 1994, n. 21, recante: << Norme per la protezione degli animali
e istituzione dell' anagrafe canina. >>
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA
ARTICOLO 1 1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21, è inserito il seguente: " Art. 1 bis - Informazione e
educazione zoofila. 1. In armonia con il comma 3 dell'articolo 3 della Legge 14 agosto 1991, n. 281, la Regione promuove le attività di
informazione e di educazione zoofila su tutto il territorio regionale attraverso le Unità Sanitarie Locali che devono avvalersi, per quanto
possibile, della collaborazione delle associazioni protezionistiche. La Regione, inoltre, promuove l'educazione zoofila nelle scuole di ogni
ordine e grado attraverso intese con i Provveditorati agli Studi. 2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 30 maggio di ogni anno è
approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore dell' igiene, sanità e assistenza sociale un programma
contenente: a) l'indicazione degli interventi di informazione e di educazione zoofila finalizzati alla protezione degli animali, alla
prevenzione del randagismo e al controllo delle nascite rivolti a tutta l' opinione pubblica; b) l' indicazione degli interventi di
informazione e di educazione zoofila specificatamente rivolti agli studenti di ogni ordine e grado concordati con le competenti autorità
scolastiche. 3. Gli interventi previsti dal programma annuale di informazione e educazione zoofila sono attuati dai servizi veterinari
delle Unità Sanitarie Locali, nonchè , sulla base di apposite convenzioni, dagli enti e dalle associazioni protezionistiche iscritte al registro
regionale del volontariato di cui all' articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 e dalle strutture private. 4. Le convenzioni
di cui al comma 3 sono concluse sulla base di uno schema tipo approvato con decreto dell' Assessore dell' igiene, sanità e assistenza
sociale. Ciascuna convenzione deve comunque indicare: a) la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni; b) le somme
minime e massime entro cui devono essere contenute le voci relative alle spese vive sostenute dall' organizzazione per le prestazioni le
modalità di rendicontazione e le modalità di rimborso; c) la durata della convenzione.".
ARTICOLO 2 1. All'articolo 3 della legge regionale n. 21 del 1994, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:" 3 bis. Nei canili
comunali possono essere attivate forme di custodia a pagamento".
ARTICOLO 3 1. Il comma 1 dell' articolo 6 della legge regionale n. 21 del 1994 è sostituito dal seguente:" 1. In attuazione dell' articolo
3, comma 2, dell'articolo 4 della Legge 14 agosto 1991, n. 281, la Regione predispone un programma annuale di costruzione e di
ristrutturazione dei canili municipali finalizzato alla prevenzione del randagismo. La Regione agevola e finanzia, altresì, la costruzione e
la ristrutturazione dei canili privati aventi le finalità della prevenzione del randagismo e della custodia di animali abbandonati. La
misura del contributo è fissata con delibera della Giunta regionale in un importo non inferiore all' 80 per cento delle spese
documentate. 2. Il comma 2 dell' articolo 6 della legge regionale n. 21 del 1994 è sostituito dai seguenti: " 2. Il programma
contiene: a) la localizzazione, la tipologia e la ricettività delle strutture esistenti; b) la localizzazione, la tipologia e la ricettività di
ciascuna struttura finanziata; c) i criteri di riparto tra i Comuni dei contributi previsti dagli articoli 3, 8 della Legge n. 281 del 1991.2
bis. Nella ripartizione dei contributi è data priorità ai progetti presentati dai Comuni associati.".
ARTICOLO 4 1. La lettera a) del comma 4 dell' articolo 6 della legge regionale n. 21 del 1994 e sostituita dalla seguente: "a) copia
della deliberazione del Consiglio comunale concernente la richiesta del contributo di cui al precedente comma 2, ovvero copia della
deliberazione di costituzione del consorzio di cui al comma 2 bis; ".
ARTICOLO 5 1. L'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 1994 è sostituito dal seguente:" Art. 8 -1. Le strutture destinate alla
custodia permanente o temporanea di animali a scopo di commercio, addestramento o ricovero devono essere dotate dei requisiti
strutturali, funzionali ed igienico sanitari stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto disposto nei commi seguenti. 2. Tutte
le strutture indicate al comma 1 devono essere dotate di lettore del codice di riconoscimento di cui all' articolo 5 della presente legge. 3.
Le strutture destinate alla custodia permanente a scopo di ricovero devono essere dotate di crematorio per l' eliminazione degli animali
morti. 4. L' inosservanza degli standard definiti ai sensi del comma 1, nonchè quella delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è punita
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.000.000, per le strutture di custodia permanente a
scopo di ricovero, e da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 negli altri casi".
ARTICOLO 6 1. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 1994 è sostituito dal seguente: " 6. Gli animali non reclamati
nei quindici giorni successivi alla cattura, dopo l'osservazione sanitaria, possono essere ceduti in affidamento temporaneo a privati che
diano idonee garanzie di buon trattamento, ad enti e associazioni protezionistiche. L'affidamento diventa definitivo se decorrono
sessanta giorni dalla data di cattura dell'animale senza che questi venga reclamato dal legittimo proprietario. E' fatto divieto a chiunque
di cedere gli animali ad istituti o privati che effettuino esperimenti di vivisezione".
ARTICOLO 7 1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 21 del 1994 è sostituito dal seguente:" 2. L' Assessore dell' igiene,
sanità e assistenza sociale emana apposite direttive sulla cadenza temporale e sulle altre modalità delle campagne di prevenzione, e/ o
eliminazione dei focolai individuati, delle zoonosi infettive contagiose e dei prelievi per la sierodiagnosi della leishmaniosi.". 2. Dopo il
comma 3 dell' articolo 10 sono aggiunti i seguenti:" 3 bis. Le Unità Sanitarie Locali sono autorizzate a stipulare convenzioni con imprese
private per le attività di prevenzione e/ o di eliminazione delle zoonosi infettive contagiose, sotto il controllo diretto dei propri
servizi. 3 ter. Le convenzioni di cui al comma 3 bis sono concluse sulla base di uno schema tipo approvato con decreto dell' Assessore
dell' igiene, sanità e assistenza sociale. Ciascuna convenzione deve comunque indicare: a) la tipologia e le modalità di erogazione delle
prestazioni; b) il costo delle prestazioni, le modalità di rendicontazione e le modalità di pagamento; c) il termine iniziale e il termine
finale di adempimento; d) le modalità di controllo da parte dei servizi dell' Unita Sanitaria Locale".
ARTICOLO 8 1. Gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 21 del 1994 sono eseguiti gratuitamente e
devono essere eseguiti obbligatoriamente nei confronti di tutta la popolazione canina e felina randagia.
ARTICOLO 9 1. All' articolo 16 della legge regionale n. 21 del 1994, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: " 3 bis. In caso di
morte dell'animale, le strutture di ricovero pubbliche o convenzionate procedono su richiesta del proprietario, alla cremazione della
carcassa".
ARTICOLO 10 1. In relazione alle variazioni introdotte con la presente legge alle disposizioni di cui all' articolo 6 della legge
regionale n. 21 del 1994, i termini del 30 marzo, indicato dal comma 4 del detto articolo, e del 30 maggio, indicato dal comma 3 sempre
dello stesso articolo, sono fissati per il 1996 rispettivamente al 60 e al 120 giorno dalla data di pubblicazione della presente legge. La
presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione. Data a Cagliari, addì 1 agosto 1996
LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 18-05-1994
REGIONE SARDEGNA Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 17 del 21 maggio 1994
ARTICOLO 1 Finalità 1. La presente legge, in attuazione dei principi della legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente << Legge
quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo >>, promuove nel territorio regionali un' adeguata protezione
degli animali ed un loro migliore rapporto con l' uomo e con l' ambiente. 2. Per le finalità di cui al comma precedente la Regione detta
norme di tutela delle condizioni di vita degli animali di qualsiasi genere e specie, prevede interventi contro il randagismo, istituisce
l'anagrafe canina, promuove l'educazione al rispetto degli animali.
ARTICOLO 2 Competenze dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali 1. Il servizio veterinario di ogni Unità sanitaria locale,
oltre alle normali funzioni di competenza, è tenuto, in attuazione della presente legge, a svolgere i seguenti compiti: a) provvedere alla
tenuta dell'anagrafe canina, in collaborazione con l' istituto zooprofilattico sperimentale ed in armonia con i piani di risanamento contro
le zoonosi di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 31 maggio 1988, n. 24/ 58 ed al decreto dell' Assessore dell' igiene e
sanità 28 aprile 1989, n. 1669, curandone l' aggiornamento e trasmettendo ai Comuni, ogni sei mesi, una copia della stessa; b)
effettuare i controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle
apposite strutture sanitarie; c) collaborare con la Regione, i Comuni, gli enti e le associazioni aventi finalità protezionistiche,
promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali e all' opinione pubblica in
genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono; d) predisporre,
con il consenso dei detentori, interventi atti al controllo delle nascite e interventi finalizzati alla profilassi delle malattie infettive,
infestive e diffusive degli animali, servendosi delle strutture pubbliche e convenzionate; e) ricercare ed avvertire il proprietario del
cane, avvisandolo dell' avvenuto ritrovamento, del luogo ove si trova e delle modalità di riscatto; f) disporre, in caso di maltrattamenti,
che gli animali siano posti in osservazione per l' accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico - sanitaria; g)
disporre dei fondi assegnati.
ARTICOLO 3 Competenze dei Comuni 1. I Comuni singoli o associati provvedono al risanamento ed alla gestione dei canili comunali
secondo quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge. 2. Agli animali custoditi nel canile sanitario e nelle strutture private
si assicurano condizioni di vita adeguata alla loro specie e non mortificanti. 3. Ogni canile sanitario è dotato di un servizio permanente
di guardia veterinaria, preposta ad interventi urgenti di vaccinazione, chirurgia o di soppressione eutanasica.
ARTICOLO 4 Istituzione dell'anagrafe canina 1. Presso il servizio veterinario delle Unità sanitarie locali è istituita l' anagrafe del cane,
alla quale devono essere iscritti tutti gli animali presenti nel territorio regionale. 2. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo,
residenti in Sardegna o ivi dimoranti per un periodo di tempo superiore ai 90 giorni, devono iscrivere gli animali entro il termine di 10
giorni dalla nascita o, comunque, dall' acquisizione del possesso; allo stesso ufficio dovrà essere denunciato lo smarrimento o la morte
dell' animale entro 7 giorni dall'evento. 3. All' atto dell' iscrizione deve essere compilata l' apposita scheda, secondo il modello
predisposto dall'Assessorato dell' igiene e sanità e dell' assistenza sociale ed approvato dalla Giunta regionale; la scheda verrà utilizzata
anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull' animale. 4. Nella scheda devono essere
riportati: luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del proprietario o del detentore ed il codice
assegnato all' animale. 5. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nei
trasferimenti di proprietà o detenzione. 6. Il proprietario o il detentore è tenuto a comunicare entro 30 giorni l' eventuale cambio di
residenza. 7. In sede di prima applicazione le Unità sanitarie locali sono tenute ad istituire l' anagrafe canina entro sei mesi dalla
entrata in vigore della presente legge. I proprietari o i detentori dei cani sono tenuti a provvedere all' iscrizione entro tre mesi dall'
istituzione dell' anagrafe canina. 8. L' omessa iscrizione all' anagrafe è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di lire 300.000 a lire 1.000.000.
ARTICOLO 5 Codice di riconoscimento 1. Il cane iscritto all' anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento, impresso
mediante inoculazione di un microprocessore sottocutaneo, effettuata sulla faccia sinistra del collo, alla base del padiglione auricolare. Il
microprocessore deve contenere in memoria un codice alfanumerico di dodici cifre inalterabile e unico, che possa essere evidenziato da
apposito lettore. Deve, inoltre, contenere in sigla l' indicazione della Unità sanitaria locale di riferimento. 2. Le tecniche impiegate per
l' inoculazione devono essere tali da evitare sofferenza all' animale. 3. L' inoculazione è eseguita gratuitamente a cura dei servizi
veterinari dell' Unità sanitaria locale o da veterinari liberi professionisti convenzionati con le Unità sanitarie locali. 4. L' inoculazione
può essere eseguita anche da veterinari non convenzionati, purchè autorizzati dalla Unità sanitaria locale. 5. I dati concernenti i cani
iscritti all' anagrafe sono comunicati alle associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta. 6. La mancata sottoposizione all'
inoculazione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 100.000
ARTICOLO 6 Programma di prevenzione del randagismo. 1. In attuazione dell' articolo 2 della legge 14 agosto 1991 n. 281, la Regione
predispone un programma annuale di prevenzione del randagismo finalizzato alla costruzione ed alla ristrutturazione dei canili
municipali. 2. Il programma contiene: a) i criteri di riparto dei contributi ai Comuni previsti dagli articoli 3 e 8 della legge 14
agosto1991, n. 281; b) l' ammontare del contributo concesso a ciascun Comune; c) la localizzazione, la tipologia e la ricettività di
ciascuna struttura finanziaria. 3. Il programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore
dell'igiene, sanità e assistenza sociale, sentita la competente Commissione consiliare entro il 30maggio di ogni anno, sulla base delle
richieste dei Comuni. 4. Entro il 30 marzo di ogni anno i Comuni presentano all'Assessorato dell' igiene, sanità e assistenza sociale la
domanda di contributo, corredata da: a) copia della deliberazione del Consiglio comunale concernente la richiesta di contributi; b) il
progetto di massima della struttura e la sua localizzazione; c) il piano finanziario con l' indicazione delle diverse fonti di
finanziamento. 5. I contributi sono erogati nella misura del 60per cento all' atto dell' approvazione del programma regionale e per la
quota restante al completamento dell'opera.
ARTICOLO 7 Convenzioni per strutture di ricovero 1. Gli enti locali possono concludere con le organizzazioni protezionistiche
iscritte nel Registro regionale del volontariato convenzioni aventi ad oggetto: a) l' erogazione di prestazioni di ricovero, cura e custodia
degli animali abbandonati o randagi, in strutture proprie dell' organizzazione protezionistica; b) la gestione di strutture pubbliche di
ricovero da parte dell' organizzazione protezionistica. 2. Le convenzioni sono concluse sulla base di uno schema tipo approvato
dall'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. La
convenzione deve indicare: a) la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni; b) le somme minime e massime entro cui
devono contenersi le voci relative alle spese vive sostenute dall' organizzazione per le prestazioni, le modalità di rendicontazione e le
modalità di rimborso; c) l' indicazione dei beni immobili e delle attrezzature di proprietà pubblica eventualmente messi a disposizione
dell' organizzazione; d) la durata della convenzione. 4. La Regione e gli enti locali possono concedere in uso alle organizzazioni
protezionistiche iscritte nel Registro regionale del volontariato terreni pubblici per la realizzazione di strutture di ricovero.
ARTICOLO 8 Requisiti delle strutture di ricovero 1. Tutte le strutture destinate alla custodia permanente o temporanea di animali a
scopo di commercio, addestramento o ricovero devono essere dotate di requisiti strutturali, funzionali ed igienico sanitari stabiliti con
deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente
legge. 2. L' inosservanza degli standard di cui al comma precedente è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 300.000 a lire 1.000.000, per le strutture di custodia a scopo di ricovero, e da lire 1.000.000 a lire 5.000.000, per le
strutture di custodia a scopo di addestramento o commercio.
ARTICOLO 9 Controllo del randagismo 1. I cani vaganti catturati, regolarmente identificati, devono essere restituiti al proprietario o
detentore. 2. I cani vaganti non identificati devono essere catturati, a cura del servizio veterinario dell' UNità sanitaria locale
competente per territorio che provvede agli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge; nessuno al di fuori degli addetti ai
suddetti servizi, può procedere alla cattura di cani randagi. 3. La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori. E' vietato l' uso di
tagliole e di bocconi avvelenati, nonchè l' uso di trappole che non consentono una rapida segnalazione della presenza dell' animale
catturato. 4. La decorrenza del periodo di sequestro ha inizio dal momento dell' avviso al proprietario del ritrovamento dell' animale
iscritto all' anagrafe. 5. Le spese di cattura, custodia ed eventuali cure dell' animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o
detentore. 6. Gli animali non reclamati entro 60 giorni, (dopo l' osservazione sanitaria) possono essere ceduti gratuitamente a privati
che diano idonee garanzie di buon trattamento, ad enti o associazioni protezionistiche; è fatto divieto a chiunque di cedere gli animali ad
istituti o privati che effettuino esperimenti di vivisezione. 7. I cani ritrovati o accalappiati possono essere soppressi, in modo
eutanasico, solo se gravemente malati o affetti da patologie progressivamente debilitanti o incurabili, o se di comprovata pericolosità
.Alla soppressione provvedono esclusivamente i medici veterinari. 8. E' comunque vietata la soppressione dei cani al di fuori dei casi
previsti dal comma precedente. 9. Chi per errore o involontariamente uccida un cane identificato deve darne segnalazione entro
cinque giorni al Sindaco del Comune del territorio in cui è avvenuto il fatto. 10. I veterinari liberi professionisti che nell' esercizio della
loro attività vengano a conoscenza dell' esistenza di cani non iscritti all' anagrafe, hanno l' obbligo di segnalare la circostanza all'Unità
sanitaria locale competente.
ARTICOLO 10 Profilassi della echinococcosi e della leishmaniosi 1. Tutti i cani devono essere sottoposti a trattamento periodico
contro la tenia echinococco secondo le cadenze previste dal piano regionale di eradicazione della echinococcosi, nonchè al periodico
prelievo di sangue per la sierodiagnosi della leishmaniosi. 2. L' Assessore dell' igiene, sanità e assistenza sociale emana apposite
direttive sulla cadenza temporale e sulle altre modalità dei prelievi per la sierodiagnosi della leishmaniosi. 3. I trattamenti ed i prelievi
sono effettuati gratuitamente dai servizi veterinari delle Unità sanitarie locale nonchè dai veterinari liberi professionisti con spese a
carico del proprietario o detentore del cane.
ARTICOLO 11 Trasferimento, smarrimento o morte del cane 1. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, del cane devono segnalare
al servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale di competenza i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo
smarrimento o la morte dell' animale. 2. La segnalazione deve avvenire tempestivamente, anche tramite mezzo telefonico, e comunque
essere confermata per iscritto entro 15 giorni dagli eventi di cui al primo comma. 3. In caso di mutamenti di residenza del proprietario
o del detentore, ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione, come pure nel caso di animali acquistati in altre Regioni in
cui, pur essendo istituita l' anagrafe canina, l'identificazione sia effettuata diversamente da quanto disposto dal precedente articolo 5, il
cane deve essere reiscritto presso l'anagrafe dell'Unità sanitaria locale competente per territorio, con il codice ad esso già attribuito.
ARTICOLO 12 Abbandono e custodia degli animali 1. Chiunque abbandona cani, gatti o altri animali custoditi nel proprio luogo di
residenza o di domicilio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.000.000. 2. Il
proprietario o detentore, a qualsiasi titolo, degli animali di cui al comma precedente, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità
di mantenimento deve chiedere al competente servizio veterinario dell' Unità sanitaria locale di essere autorizzato a consegnare
l'animale ad apposite strutture di ricovero pubbliche o private.
ARTICOLO 13 Controllo delle nascite 1. I servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, su richiesta dei proprietari, dei detentori o
delle associazioni protezionistiche, predispongono interventi preventivi atti al controllo delle nascite della popolazione canina e felina
servendosi delle proprie strutture o dei presidi veterinari privati convenzionati. 2. La limitazione delle nascite, decisa dai proprietari, è
effettuata previa anestesia se la natura dell' intervento lo richiede, con mezzi chirurgici e chimici, con modalità ed effetti tali da
preservare, per quanto possibile, la vitalità sessuale dell' animale. Gli interventi sono eseguiti esclusivamente dai medici veterinari. 3.
Gli interventi riguardanti gli animali di proprietà sono effettuati a spese del richiedente sulla base si un tariffario concordato dalla
Regione con l' ordine provinciale dei medici veterinari entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 14 Protezione dei gatti in libertà 1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà . E' vietato a
chiunque maltrattarli e spostarli dal loro << habitat >>. 2. I gatti che vivono liberi devono essere sterilizzati dall' Unità sanitaria locale
di competenza e reimmessi nel loro gruppo. 3. Enti o associazioni iscritte all' albo regionale possono, in accordo con le Unità sanitarie
locali di competenza, avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà , curandone la salute e le condizioni di
sopravvivenza. 4. I gatti liberi possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati o incurabili. 5. La decisione della
soppressione spetta unicamente al veterinario dell' Unità sanitaria locale di competenza.
ARTICOLO 15 Tutela dell' integrità fisica degli animali 1. Il compimento di atti crudeli su animali e l' impiego di animali che per
vecchiaia, ferite o malattie non sono più idonei al lavoro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
500.000 a lire 1.000.000. 2. L' uccisione di un animale senza giustificato motivo o la produzione di lesioni, parimenti ingiustificate,
tali da richiedere la soppressione dell' animale, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
500.000 a lire 1.000.000. 3. Sono vietati gli spettacoli, le gare, le rappresentazioni pubbliche e le forme di addestramento che
comportino sevizie di animali, secondo quanto indicato dalla tabella A allegata alla presente legge. La violazione di tali disposizioni è
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 500.000 a lire 3.000.000, fatto salvo quanto disposto dall'
articolo 71 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 4. Chiunque cede a titolo gratuito od oneroso cani o gatti o altre specie animali al
fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
5.000.000 a lire 10.000.000. 5. Chiunque cagiona la diffusione di una malattia tra animali soggiace alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 80.000 a lire 800.000. 6. L' avvelenamento di animali causato da acque di scarico e rifiuti inquinati,
da terreno avvelenato o dall' impiego non appropriato di prodotti chimici, nonchè dalla mancata recinzione di discariche e rifiuti è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al doppio del valore dell' animale e comunque non inferiore a
lire 100.000. 7. Le Unità sanitarie locali garantiscono la presenza obbligatoria di un veterinario a gare e la vigilanza su spettacoli e
rappresentazioni che implichino l' uso di animali.
ARTICOLO 16 Modalità di custodia degli animali 1. Chiunque possieda o detenga animali, a qualunque titolo, è obbligato a
provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento ed alla nutrizione degli stessi. 2. Gli animali devono disporre di
uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento e la possibilità di
accovacciarsi ove siano legati con catene. La catena, ove necessaria, deve avere una lunghezza minima di metri 5 oppure di metri 3 se
fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri. 3. Chiunque custodisce
presso la propria abitazione o in altri locali, in proprietà o in determinazione, animali, deve garantire loro condizioni igieniche e
ambientali tali da non recare nocumento nè alla loro salute, nè all'igiene ed alla quiete delle persone.
ARTICOLO 17 Modalità del trasporto degli animali 1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per
qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza. 2. I mezzi di trasporto o gli
imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l' ispezione e la cura degli stessi; la
ventilazione e la cubatura d' aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate. 3. Ad ogni
trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 624, emanato in
attuazione della direttiva CEE n. 77/ 489 in materia di protezione degli animali.
ARTICOLO 18 Vigilanza 1. La vigilanza sull' applicazione della presente legge è affidata, oltre che al servizio veterinario di ciascuna
USL: a) agli addetti al servizio di polizia municipale, ai sensi dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 e
della legge 7 marzo 1986, n. 5; b) agli agenti del corpo di vigilanza ambientale di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26; c)
alle guardie volontarie delle associazioni di tutela degli animali, secondo quanto disposto dall'articolo 19 della presente legge.
ARTICOLO 19 Guardie zoofile 1. Per la vigilanza sull' applicazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su
proposta delle associazioni iscritte al Registro regionale del volontariato, procede alla nomina di guardie giurate addette alla protezione
degli animali - denominate guardie zoofile - in possesso dei requisiti prescritti dal Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, TU di pubblica
sicurezza e dal Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 2. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito alle
dipendenze dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, in collegamento con le associazioni protezionistiche. 3. Possono essere
proposti dalle associazioni protezionistiche i giovani iscritti nelle liste di leva che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge
15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, il riconoscimento dell' obiezione di coscienza. 4. Il servizio sostitutivo civile nell'
attività di guardia zoofila dovrà avvenire previa convenzione tra il Ministro per la difesa e gli enti o associazioni indicati. A tal fine
trovano applicazione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139, recante disposizioni per
l'attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772.
ARTICOLO 20 Formazione e aggiornamento delle guardie zoofile 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le
associazioni protezionistiche iscritte nel Registro regionale del volontariato convenzioni per la formazione e l'aggiornamento delle
guardie zoofile.
ARTICOLO 21 Promozione educativa 1. La Regione promuove, con la collaborazione dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali,
degli ordini professionali, dei medici veterinari e delle associazioni per la protezione degli animali, programmi di informazione ed
educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo - animale
- ambiente. 2. La Regione autorizza altresì l' istituzione di corsi di formazione professionale per personale ausiliario da utilizzare
presso strutture veterinarie pubbliche. 3. La regione istituisce altresì , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
in collaborazione con Province, associazioni ed ordini professionali dei medici veterinari nell' ambito del piano annuale di formazione
professionale, corsi di riqualificazione professionale del personale dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali. 4. La Regione
promuove, attraverso le necessarie intese con le competenti autorità scolastiche, lo svolgimento, nell' ambito delle attività scolastiche
integrative e di sostegno, di appositi programmi di informazione e di educazione al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute.
ARTICOLO 22 Limiti di applicazione 1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei cani delle forze
armate e delle forze di polizia utilizzati per servizio.
ARTICOLO 23 Procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative 1. Per l'inflazione delle sanzioni amministrative si applica
la procedura di cui al titolo IV della legge regionale 25 aprile 1978, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO 24 Norma finanziaria 1. Le spese per l' attuazione della presente legge sono valutate in lire 1.294.000.000 per l'anno
1994 ed in lire 900.000.000 per ciascuno degli anni successivi, alle stesse si fa fronte quanto a lire 394.000.000 per l'anno 1994 con le
risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell' articolo 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281 e quanto a lire 900.000.000 per gli anni 1994 e
successivi con risorse proprie della Regione. 2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1994/ 1996 sono apportate le seguenti
variazioni:ENTRATA In aumento OMISSIS 4. Gli oneri previsti dalla presente legge gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio
della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.2. Nel bilancio della Regione
per gli anni 1994/ 1996 sono apportate le seguenti variazioni:ENTRATA In aumento Capitolo 23261 - ( NI) (2.3.2.) - Assegnazioni statali
per la tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo (art. 8, Legge 14 agosto 1991, n. 281) 1994 lire 394.000.000 1995
lire 0 1996 lire 0OMISSIS4. Gli oneri previsti dalla presente legge gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio della Regione per gli
anni 1994, 1995, 1996 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1994/ 1996
sono apportate le seguenti variazioni:ENTRATA In aumento OMISSIS Capitolo 35022Somme riscosse per sanzioni amministrative in
applicazione della legge regionale concernente la protezione degli animali e l'istituzione dell' anagrafe canina 1994 pm1995 pm1996
pm.OMISSIS4. Gli oneri previsti dalla presente legge gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994,
1995, 1996 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1994/ 1996 sono
apportate le seguenti variazioni: ENTRATA OMISSIS IN DIMINUZIONE03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
DELL'ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO OMISSIS4. Gli oneri previsti dalla
presente legge gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui corrispondenti capitoli dei
bilanci per gli anni successivi. IN DIMINUZIONE 03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO
PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO Capitolo 03017Fondo speciale per fronteggiare spese in
conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3, LR 29 gennaio 1994, n. 2)1994 lire
01995 lire 900.000.0001996 lire 900.000.000mediante riduzione della voce 10 della tabella B allegata alla LR 29 gennaio 1994, n.
2OMISSIS4. Gli oneri previsti dalla presente legge gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994, 1995,
1996 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.IN DIMINUZIONE03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
DELL' ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO OMISSIS Capitolo 03148/
01Quota di interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il ripiano dei disavanzi delle Unità Sanitarie Locali relativi agli
esercizi 1990, 1991( DL 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, nella L. 19 novembre 1990, n. 334, DL 18 gennaio 1993,
n. 9 e art. 41 della LR 31 gennaio 1994, n. 3)1994 lire 900.000.0001995 lire 01996 lire 0OMISSIS4. Gli oneri previsti dalla presente legge
gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli
anni successivi. IN AUMENTO OMISSIS 4. Gli oneri previsti dalla presente legge gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio della
Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi. IN AUMENTO 08 - STATO DI
PREVISIONE DELLA SPESA DELL' ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI OMISSIS 4. Gli oneri previsti dalla presente legge gravano
sui sopra indicati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni
successivi.IN AUMENTO08 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL' ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI Capitolo 08083 -
( NI) (2.1.2.3.2.3.08.15) (03.02) - Contributi ai Comuni per la costruzione di canili municipali - assegnazioni statali (art. 8, Legge 14
agosto 1991, n. 281 e art. 6 della presente legge) 1994 lire 394.000.0001995 lire 01996 lire 0OMISSIS4. Gli oneri previsti dalla presente
legge gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci
per gli anni successivi.IN AUMENTO08 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL' ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
OMISSIS Capitolo 08083/ 01 -( NI) (2.1.2.3.2.3.08.15) (03.02) - Contributi ai Comuni per la costruzione di canili municipali - fondi
regionali (art. 6 della presente legge)1994 lire 800.000.0001995 lire 800.000.0001996 lire 800.000.000OMISSIS4. Gli oneri previsti
dalla presente legge gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui corrispondenti
capitoli dei bilanci per gli anni successivi.IN AUMENTOOMISSIS12 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL' ASSESSORATO
DELL' IGIENE E SANITA' E DELL' ASSISTENZA SOCIALE OMISSIS4. Gli oneri previsti dalla presente legge gravano sui sopra indicati
capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi. IN
AUMENTO OMISSIS 12 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELL' IGIENE E SANITA' E
DELL'ASSISTENZA SOCIALE Capitolo 12186 -(1.1.1.4.2.2.08.08) (08.02) - Convenzioni con le organizzazioni protezionistiche per il
ricovero di animali di affezione - fondi regionali (Legge 14 agosto1991, n. 281 e art. 7 della presente legge)1994 lire 20.000.0001995 lire
20.000.0001996 lire 20.000.000OMISSIS 4. Gli oneri previsti dalla presente legge gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio della
Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi. IN AUMENTO OMISSIS 12 -
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELL' IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE OMISSIS
Capitolo 12187(1.1.1.4.1.06.05) (05.02) -( FR) - Spese per la formazione e l' aggiornamento delle guardie zoofile(Legge 14 agosto 1991, n.
281 e art. 19 della presente legge)1994 lire 20.000.0001995 lire 20.000.0001996 lire 20.000.000OMISSIS4. Gli oneri previsti dalla
presente legge gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui corrispondenti capitoli dei
bilanci per gli anni successivi.IN AUMENTOOMISSIS12 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL' ASSESSORATO DELL'
IGIENE E SANITA' E DELL' ASSISTENZA SOCIALE OMISSIS Capitolo 12188(1.1.1.5.7.08.08) (08.02) -( FR) - Finanziamenti alle Unità
sanitarie locali per l' istituzione dell' anagrafe canina e per la formazione e aggiornamento del personale addetto alla vigilanza degli
animali di affezione (Legge 14 agosto 1991, n. 281 e articoli 4 e 20 della presente legge) 1994 lire 60.000.0001995 lire 60.000.0001996
lire 60.000.0004. Gli oneri previsti dalla presente legge gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994,
1995, 1996 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.4. Gli oneri previsti dalla presente legge gravano sui sopra
indicati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi. La
presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 18 maggio 1994