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LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 18-05-1994

REGIONE SARDEGNA Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 17 del 21 maggio 1994

ARTICOLO 1 Finalità  1. La presente legge, in attuazione dei principi della legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente << Legge

quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo >>, promuove nel territorio regionali un' adeguata protezione

degli animali ed un loro migliore rapporto con l' uomo e con l' ambiente. 2. Per le finalità di cui al comma precedente la Regione detta

norme di tutela delle condizioni di vita degli animali di qualsiasi genere e specie, prevede interventi contro il randagismo, istituisce

l'anagrafe canina, promuove l'educazione al rispetto degli animali.

ARTICOLO 2 Competenze dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali 1. Il servizio veterinario di ogni Unità sanitaria locale,

oltre alle normali funzioni di competenza, è tenuto, in attuazione della presente legge, a svolgere i seguenti compiti: a) provvedere alla

tenuta dell'anagrafe canina, in collaborazione con l' istituto zooprofilattico sperimentale ed in armonia con i piani di risanamento contro

le zoonosi di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 31 maggio 1988, n. 24/ 58 ed al decreto dell' Assessore dell' igiene e

sanità 28 aprile 1989, n. 1669, curandone l' aggiornamento e trasmettendo ai Comuni, ogni sei mesi, una copia della stessa;  b)

effettuare i controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle

apposite strutture sanitarie;  c) collaborare con la Regione, i Comuni, gli enti e le associazioni aventi finalità protezionistiche,

promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali e all' opinione pubblica in

genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono; d) predisporre,

con il consenso dei detentori, interventi atti al controllo delle nascite e interventi finalizzati alla profilassi delle malattie infettive,

infestive e diffusive degli animali, servendosi delle strutture pubbliche e convenzionate; e) ricercare ed avvertire il proprietario del

cane, avvisandolo dell' avvenuto ritrovamento, del luogo ove si trova e delle modalità di riscatto; f) disporre, in caso di maltrattamenti,

che gli animali siano posti in osservazione per l' accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico - sanitaria;  g)

disporre dei fondi assegnati.

ARTICOLO 3 Competenze dei Comuni 1. I Comuni singoli o associati provvedono al risanamento ed alla gestione dei canili comunali

secondo quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge. 2. Agli animali custoditi nel canile sanitario e nelle strutture private

si assicurano condizioni di vita adeguata alla loro specie e non mortificanti.  3. Ogni canile sanitario è dotato di un servizio permanente

di guardia veterinaria, preposta ad interventi urgenti di vaccinazione, chirurgia o di soppressione eutanasica.

ARTICOLO 4 Istituzione dell'anagrafe canina 1. Presso il servizio veterinario delle Unità sanitarie locali è istituita l' anagrafe del cane,

alla quale devono essere iscritti tutti gli animali presenti nel territorio regionale. 2. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo,

residenti in Sardegna o ivi dimoranti per un periodo di tempo superiore ai 90 giorni, devono iscrivere gli animali entro il termine di 10

giorni dalla nascita o, comunque, dall' acquisizione del possesso; allo stesso ufficio dovrà essere denunciato lo smarrimento o la morte

dell' animale entro 7 giorni dall'evento.  3. All' atto dell' iscrizione deve essere compilata l' apposita scheda, secondo il modello

predisposto dall'Assessorato dell' igiene e sanità e dell' assistenza sociale ed approvato dalla Giunta regionale; la scheda verrà utilizzata

anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull' animale. 4. Nella scheda devono essere

riportati: luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del proprietario o del detentore ed il codice

assegnato all' animale. 5. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nei

trasferimenti di proprietà o detenzione. 6. Il proprietario o il detentore è tenuto a comunicare entro 30 giorni l' eventuale cambio di

residenza. 7. In sede di prima applicazione le Unità sanitarie locali sono tenute ad istituire l' anagrafe canina entro sei mesi dalla

entrata in vigore della presente legge. I proprietari o i detentori dei cani sono tenuti a provvedere all' iscrizione entro tre mesi dall'

istituzione dell' anagrafe canina.  8. L' omessa iscrizione all' anagrafe è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una

somma di lire 300.000 a lire 1.000.000.

ARTICOLO 5 Codice di riconoscimento 1. Il cane iscritto all' anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento, impresso

mediante inoculazione di un microprocessore sottocutaneo, effettuata sulla faccia sinistra del collo, alla base del padiglione auricolare. Il

microprocessore deve contenere in memoria un codice alfanumerico di dodici cifre inalterabile e unico, che possa essere evidenziato da

apposito lettore. Deve, inoltre, contenere in sigla l' indicazione della Unità sanitaria locale di riferimento.  2. Le tecniche impiegate per

l' inoculazione devono essere tali da evitare sofferenza all' animale.  3. L' inoculazione è eseguita gratuitamente a cura dei servizi

veterinari dell' Unità sanitaria locale o da veterinari liberi professionisti convenzionati con le Unità sanitarie locali.  4. L' inoculazione

può essere eseguita anche da veterinari non convenzionati, purchè autorizzati dalla Unità sanitaria locale. 5. I dati concernenti i cani

iscritti all' anagrafe sono comunicati alle associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta. 6. La mancata sottoposizione all'

inoculazione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 100.000

ARTICOLO 6 Programma di prevenzione del randagismo. 1. In attuazione dell' articolo 2 della legge 14 agosto 1991 n. 281, la Regione

predispone un programma annuale di prevenzione del randagismo finalizzato alla costruzione ed alla ristrutturazione dei canili

municipali.  2. Il programma contiene:  a) i criteri di riparto dei contributi ai Comuni previsti dagli articoli 3 e 8 della legge 14

agosto1991, n. 281;  b) l' ammontare del contributo concesso a ciascun Comune;  c) la localizzazione, la tipologia e la ricettività di

ciascuna struttura finanziaria.  3. Il programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore

dell'igiene, sanità e assistenza sociale, sentita la competente Commissione consiliare entro il 30maggio di ogni anno, sulla base delle

richieste dei Comuni. 4. Entro il 30 marzo di ogni anno i Comuni presentano all'Assessorato dell' igiene, sanità e assistenza sociale la

domanda di contributo, corredata da: a) copia della deliberazione del Consiglio comunale concernente la richiesta di contributi; b) il

progetto di massima della struttura e la sua localizzazione; c) il piano finanziario con l' indicazione delle diverse fonti di

finanziamento. 5. I contributi sono erogati nella misura del 60per cento all' atto dell' approvazione del programma regionale e per la

quota restante al completamento dell'opera.

ARTICOLO 7 Convenzioni per strutture di ricovero  1. Gli enti locali possono concludere con le organizzazioni protezionistiche

iscritte nel Registro regionale del volontariato convenzioni aventi ad oggetto: a) l' erogazione di prestazioni di ricovero, cura e custodia

degli animali abbandonati o randagi, in strutture proprie dell' organizzazione protezionistica;  b) la gestione di strutture pubbliche di

ricovero da parte dell' organizzazione protezionistica. 2. Le convenzioni sono concluse sulla base di uno schema tipo approvato

dall'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. La

convenzione deve indicare: a) la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni; b) le somme minime e massime entro cui

devono contenersi le voci relative alle spese vive sostenute dall' organizzazione per le prestazioni, le modalità di rendicontazione e le

modalità di rimborso; c) l' indicazione dei beni immobili e delle attrezzature di proprietà pubblica eventualmente messi a disposizione

dell' organizzazione; d) la durata della convenzione. 4. La Regione e gli enti locali possono concedere in uso alle organizzazioni

protezionistiche iscritte nel Registro regionale del volontariato terreni pubblici per la realizzazione di strutture di ricovero.