Norme per la protezione degli animali e istituzione dell’anagrafe canina.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Finalità
1. La presente legge, in attuazione dei principi della legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente "Legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo", promuove nel territorio regionali un’adeguata protezione degli animali ed un loro migliore rapporto con l’uomo e con
l’ambiente.
2. Per le finalità di cui al comma precedente la Regione detta norme di tutela delle condizioni di vita degli animali di qualsiasi genere e specie,
prevede interventi contro il randagismo, istituisce l’anagrafe canina, promuove l’educazione al rispetto degli animal
Art.2
Competenze dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali
1. Il servizio veterinario di ogni Unità sanitaria locale, oltre alle normali funzioni di competenza, è tenuto, in attuazione della presente legge, a
svolgere i seguenti compiti:
a) provvedere alla tenuta dell’anagrafe canina, in collaborazione con l’istituto zooprofilattico sperimentale ed in armonia con i piani di risanamento
contro le zoonosi di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 31 maggio 1988, n. 24/ 58 ed al decreto dell’Assessore dell’igiene e sanità
28 aprile 1989, n. 1669, curandone l’aggiornamento e trasmettendo ai Comuni, ogni sei mesi, una copia della stessa;
b) effettuare i controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle apposite
strutture sanitarie;
c) collaborare con la Regione, i Comuni, gli enti e le associazioni aventi finalità protezionistiche, promuovendo o partecipando ad iniziative di
informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali e all’opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione
degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;
d) predisporre, con il consenso dei detentori, interventi atti al controllo delle nascite e interventi finalizzati alla profilassi delle malattie infettive,
infestive e diffusive degli animali, servendosi delle strutture pubbliche e convenzionate;
e) ricercare ed avvertire il proprietario del cane, avvisandolo dell’avvenuto ritrovamento, del luogo ove si trova e delle modalità di riscatto;
f) disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l’accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della
tutela igienico - sanitaria;
g) disporre dei fondi assegnati.
Art.3
Competenze dei Comuni
1. I Comuni singoli o associati provvedono al risanamento ed alla gestione dei canili comunali secondo quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 8 della
presente legge.
2. Agli animali custoditi nel canile sanitario e nelle strutture private si assicurano condizioni di vita adeguata alla loro specie e non mortificanti.
3. Ogni canile sanitario è dotato di un servizio permanente di guardia veterinaria, preposta ad interventi urgenti di vaccinazione, chirurgia o di
soppressione eutanasica.
Art.4
Istituzione dell’anagrafe canina
1. Presso il servizio veterinario delle Unità sanitarie locali è istituita l’anagrafe del cane, alla quale devono essere iscritti tutti gli animali presenti
nel territorio regionale.
2. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, residenti in Sardegna o ivi dimoranti per un periodo di tempo superiore ai 90 giorni, devono
iscrivere gli animali entro il termine di 10 giorni dalla nascita o, comunque, dall’acquisizione del possesso; allo stesso ufficio dovrà essere
denunciato lo smarrimento o la morte dell’animale entro 7 giorni dall’evento.
3. All’atto dell’iscrizione deve essere compilata l’apposita scheda, secondo il modello predisposto dall’Assessorato dell’igiene e sanità e
dell’assistenza sociale ed approvato dalla Giunta regionale; la scheda verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di
polizia veterinaria eseguiti sull’animale.
4. Nella scheda devono essere riportati: luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del proprietario o del
detentore ed il codice assegnato all’animale.
5. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o detenzione.
6. Il proprietario o il detentore è tenuto a comunicare entro 30 giorni l’eventuale cambio di residenza.
7. In sede di prima applicazione le Unità sanitarie locali sono tenute ad istituire l’anagrafe canina entro sei mesi dalla entrata in vigore della
presente legge. I proprietari o i detentori dei cani sono tenuti a provvedere all’iscrizione entro tre mesi dall’istituzione dell’anagrafe canina.
8. L’omessa iscrizione all’anagrafe è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 300.000 a lire 1.000.000.
Art.5
Codice di riconoscimento
1. Il cane iscritto all’anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento, impresso mediante inoculazione di un microprocessore
sottocutaneo, effettuata sulla faccia sinistra del collo, alla base del padiglione auricolare. Il microprocessore deve contenere in memoria un codice
alfanumerico di dodici cifre inalterabile e unico, che possa essere evidenziato da apposito lettore. Deve, inoltre, contenere in sigla l’indicazione
della Unità sanitaria locale di riferimento.
2. Le tecniche impiegate per l’inoculazione devono essere tali da evitare sofferenza all’animale.
3. L’inoculazione è eseguita gratuitamente a cura dei servizi veterinari dell’Unità sanitaria locale o da veterinari liberi professionisti convenzionati
con le Unità sanitarie locali.
4. L’inoculazione può essere eseguita anche da veterinari non convenzionati, purchè autorizzati dalla Unità sanitaria locale.
5. I dati concernenti i cani iscritti all’anagrafe sono comunicati alle associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta.
6. La mancata sottoposizione all’inoculazione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 100.000
Art.6
Programma di prevenzione del randagismo
1. In attuazione dell’articolo 2 della legge 14 agosto 1991 n. 281, la Regione predispone un programma annuale di prevenzione del randagismo
finalizzato alla costruzione ed alla ristrutturazione dei canili municipali.
2. Il programma contiene:
a) i criteri di riparto dei contributi ai Comuni previsti dagli articoli 3 e 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281;
b) l’ammontare del contributo concesso a ciascun Comune;
c) la localizzazione, la tipologia e la ricettività di ciascuna struttura finanziaria.
3. Il programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’igiene, sanità e assistenza sociale, sentita la
competente Commissione consiliare entro il 30 maggio di ogni anno, sulla base delle richieste dei Comuni.
4. Entro il 30 marzo di ogni anno i Comuni presentano all’Assessorato dell’igiene, sanità e assistenza sociale la domanda di contributo, corredata
da:
a) copia della deliberazione del Consiglio comunale concernente la richiesta di contributi;
b) il progetto di massima della struttura e la sua localizzazione;
c) il piano finanziario con l’indicazione delle diverse fonti di finanziamento.
5. I contributi sono erogati nella misura del 60 per cento all’atto dell’approvazione del programma regionale e per la quota restante al
completamento dell’opera.
Art.7
Convenzioni per strutture di ricovero
1. Gli enti locali possono concludere con le organizzazioni protezionistiche iscritte nel Registro regionale del volontariato convenzioni aventi ad
oggetto:
a) l’erogazione di prestazioni di ricovero, cura e custodia degli animali abbandonati o randagi, in strutture proprie dell’organizzazione
protezionistica;
b) la gestione di strutture pubbliche di ricovero da parte dell’organizzazione protezionistica.
2. Le convenzioni sono concluse sulla base di uno schema tipo approvato dall’Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. La convenzione deve indicare:
a) la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;
b) le somme minime e massime entro cui devono contenersi le voci relative alle spese vive sostenute dall’organizzazione per le prestazioni, le
modalità di rendicontazione e le modalità di rimborso;
c) l’indicazione dei beni immobili e delle attrezzature di proprietà pubblica eventualmente messi a disposizione dell’organizzazione;
d) la durata della convenzione.
4. La Regione e gli enti locali possono concedere in uso alle organizzazioni protezionistiche iscritte nel Registro regionale del volontariato terreni
pubblici per la realizzazione di strutture di ricovero.
Art.8
Requisiti delle strutture di ricovero
1. Tutte le strutture destinate alla custodia permanente o temporanea di animali a scopo di commercio, addestramento o ricovero devono essere
dotate di requisiti strutturali, funzionali ed igienico sanitari stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. L’inosservanza degli standard di cui al comma precedente è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
300.000 a lire 1.000.000, per le strutture di custodia a scopo di ricovero, e da lire 1.000.000 a lire 5.000.000, per le strutture di custodia a scopo
di addestramento o commercio.
Art.9
Controllo del randagismo
1. I cani vaganti catturati, regolarmente identificati, devono essere restituiti al proprietario o detentore.
2. I cani vaganti non identificati devono essere catturati, a cura del servizio veterinario dell’UNità sanitaria locale competente per territorio che
provvede agli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge; nessuno al di fuori degli addetti ai suddetti servizi, può procedere alla
cattura di cani randagi.
3. La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori. E’ vietato l’uso di tagliole e di bocconi avvelenati, nonchè l’uso di trappole che non
consentono una rapida segnalazione della presenza dell’animale catturato.
4. La decorrenza del periodo di sequestro ha inizio dal momento dell’avviso al proprietario del ritrovamento dell’animale iscritto all’anagrafe.
5. Le spese di cattura, custodia ed eventuali cure dell’animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore.
6. Gli animali non reclamati entro 60 giorni, (dopo l’osservazione sanitaria) possono essere ceduti gratuitamente a privati che diano idonee
garanzie di buon trattamento, ad enti o associazioni protezionistiche; è fatto divieto a chiunque di cedere gli animali ad istituti o privati che
effettuino esperimenti di vivisezione.
7. I cani ritrovati o accalappiati possono essere soppressi, in modo eutanasico, solo se gravemente malati o affetti da patologie progressivamente
debilitanti o incurabili, o se di comprovata pericolosità. Alla soppressione provvedono esclusivamente i medici veterinari.
8. E’ comunque vietata la soppressione dei cani al di fuori dei casi previsti dal comma precedente.
9. Chi per errore o involontariamente uccida un cane identificato deve darne segnalazione entro cinque giorni al Sindaco del Comune del territorio
in cui è avvenuto il fatto.
10. I veterinari liberi professionisti che nell'esercizio della loro attività vengano a conoscenza dell’esistenza di cani non iscritti all’anagrafe, hanno
l’obbligo di segnalare la circostanza all’Unità sanitaria locale competente
Art.10
Profilassi della echinococcosi e della leishmaniosi
1. Tutti i cani devono essere sottoposti a trattamento periodico contro la tenia echinococco secondo le cadenze previste dal piano regionale di
eradicazione della echinococcosi, nonchè al periodico prelievo di sangue per la sierodiagnosi della leishmaniosi.
2. L’Assessore dell’igiene, sanità e assistenza sociale emana apposite direttive sulla cadenza temporale e sulle altre modalità dei prelievi per la
sierodiagnosi della leishmaniosi.
3. I trattamenti ed i prelievi sono effettuati gratuitamente dai servizi veterinari delle Unità sanitarie locale nonchè dai veterinari liberi professionisti
con spese a carico del proprietario o detentore del cane.
Art.11
Trasferimento, smarrimento o morte del cane
1. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, del cane devono segnalare al servizio veterinario dell’Unità sanitaria locale di competenza i
mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell’animale.
2. La segnalazione deve avvenire tempestivamente, anche tramite mezzo telefonico, e comunque essere confermata per iscritto entro 15 giorni
dagli eventi di cui al primo comma.
3. In caso di mutamenti di residenza del proprietario o del detentore, ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione, come pure nel
caso di animali acquistati in altre Regioni in cui, pur essendo istituita l’anagrafe canina, l’identificazione sia effettuata diversamente da quanto
disposto dal precedente articolo 5, il cane deve essere reiscritto presso l’anagrafe dell’Unità sanitaria locale competente per territorio, con il codice
ad esso già attribuito.
Art.12
Abbandono e custodia degli animali
1. Chiunque abbandona cani, gatti o altri animali custoditi nel proprio luogo di residenza o di domicilio è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.000.000.
2. Il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo, degli animali di cui al comma precedente, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità di
mantenimento deve chiedere al competente servizio veterinario dell’Unità sanitaria locale di essere autorizzato a consegnare l’animale ad apposite
strutture di ricovero pubbliche o private.
Art.13
Controllo delle nascite
1. I servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, su richiesta dei proprietari, dei detentori o delle associazioni protezionistiche, predispongono
interventi preventivi atti al controllo delle nascite della popolazione canina e felina servendosi delle proprie strutture o dei presidi veterinari privati
convenzionati.
2. La limitazione delle nascite, decisa dai proprietari, è effettuata previa anestesia se la natura dell’intervento lo richiede, con mezzi chirurgici e
chimici, con madalità ed effetti tali da preservare, per quanto possibile, la vitalità sessuale dell’animale. Gli interventi sono eseguiti
esclusivamente dai medici veterinari.
3. Gli interventi riguardanti gli animali di proprietà sono effettuati a spese del richiedente sulla base si un tariffario concordato dalla Regione con
l’ordine provinciale dei medici veterinari entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art.14
Protezione dei gatti in libertà
1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. E’ vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro "habitat".
2. I gatti che vivono liberi devono essere sterilizzati dall’Unità sanitaria locale di competenza e reimmessi nel loro gruppo.
3. Enti o associazioni iscritte all’albo regionale possono, in accordo con le Unità sanitarie locali di competenza, avere in gestione le colonie di felini
che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.
4. I gatti liberi possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati o incurabili.
5. La decisione della soppressione spetta unicamente al veterinario dell’Unità sanitaria locale di competenza.
Art.15
Tutela dell’integrità fisica degli animali
1. Il compimento di atti crudeli su animali e l’impiego di animali che per vecchiaia, ferite o malattie non sono più idonei al lavoro, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000.
2. L’uccisione di un animale senza giustificato motivo o la produzione di lesioni, parimenti ingiustificate, tali da richiedere la soppressione
dell’animale, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000.
3. Sono vietati gli spettacoli, le gare, le rappresentazioni pubbliche e le forme di addestramento che comportino sevizie di animali, secondo quanto
indicato dalla tabella A allegata alla presente legge. La violazione di tali disposizioni è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di lire 500.000 a lire 3.000.000, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 71 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
4. Chiunque cede a titolo gratuito od oneroso cani o gatti o altre specie animali al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 10.000.000.
5. Chiunque cagiona la diffusione di una malattia tra animali soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 80.000 a
lire 800.000.
6. L’avvelenamento di animali causato da acque di scarico e rifiuti inquinati, da terreno avvelenato o dall’impiego non appropriato di prodotti
chimici, nonchè dalla mancata recinzione di discariche e rifiuti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al doppio
del valore dell’animale e comunque non inferiore a lire 100.000.
7. Le Unità sanitarie locali garantiscono la presenza obbligatoria di un veterinario a gare e la vigilanza su spettacoli e rappresentazioni che
implichino l’uso di animali.
Art.16
Modalità di custodia degli animali
1. Chiunque possieda o detenga animali, a qualunque titolo, è obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento
ed alla nutrizione degli stessi.
2. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato
movimento e la possibilità di accovacciarsi ove siano legati con catene. La catena, ove necessaria, deve avere una lunghezza minima di metri 5
oppure di metri 3 se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri.
3. Chiunque custodisce presso la propria abitazione o in altri locali, in proprietà o in determinazione, animali, deve garantire loro condizioni
igieniche e ambientali tali da non recare nocumento nè alla loro salute, nè all’igiene ed alla quiete delle persone
Art.17
Modalità del trasporto degli animali
1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con
esclusione di ogni sofferenza.
2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l’ispezione e la cura
degli stessi; la ventilazione e la cubatura d’aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate.
3. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 624, emanato in
attuazione della direttiva CEE n. 77/ 489 in materia di protezione degli animali.
Art.18
Vigilanza
1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata, oltre che al servizio veterinario di ciascuna USL:
a) agli addetti al servizio di polizia municipale, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 e della legge
7marzo 1986, n. 5;
b) agli agenti del corpo di vigilanza ambientale di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26;
c) alle guardie volontarie delle associazioni di tutela degli animali, secondo quanto disposto dall’articolo 19 della presente legge.
Art.19
Guardie zoofile
1. Per la vigilanza sull’applicazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta delle associazioni iscritte al Registro
regionale del volontariato, procede alla nomina di guardie giurate addette alla protezione degli animali - denominate guardie zoofile - in possesso
dei requisiti prescritti dal Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, TU di pubblica sicurezza e dal Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
2. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito alle dipendenze dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, in
collegamento con le associazioni protezionistiche.
3. Possono essere proposti dalle associazioni protezionistiche i giovani iscritti nelle liste di leva che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti
della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, il riconoscimento dell’obiezione di coscienza.
4. Il servizio sostitutivo civile nell’attività di guardia zoofila dovrà avvenire previa convenzione tra il Ministro per la difesa e gli enti o associazioni
indicati. A tal fine trovano applicazione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139, recante disposizioni per
l’attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772.
Art.20
Formazione e aggiornamento delle guardie zoofile
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le associazioni protezionistiche iscritte nel Registro regionale del volontariato
convenzioni per la formazione e l’aggiornamento delle guardie zoofile.
Art.21
Promozione educativa
1. La Regione promuove, con la collaborazione dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, degli ordini professionali, dei medici veterinari e
delle associazioni per la protezione degli animali, programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute
al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo - animale - ambiente.
2. La Regione autorizza altresì l’istituzione di corsi di formazione professionale per personale ausiliario da utilizzare presso strutture veterinarie
pubbliche.
3. La regione istituisce altresì, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con Province, associazioni ed
ordini professionali dei medici veterinari nell’ambito del piano annuale di formazione professionale, corsi di riqualificazione professionale del
personale dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali.
4. La Regione promuove, attraverso le necessarie intese con le competenti autorità scolastiche, lo svolgimento, nell’ambito delle attività
scolastiche integrative e di sostegno, di appositi programmi di informazione e di educazione al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute.
Art.22
Limiti di applicazione
1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei cani delle forze armate e delle forze di polizia utilizzati per servizio.
Art.23
Procedure per l’applicazione delle sanzioni amministrative
1. Per l’inflazione delle sanzioni amministrative si applica la procedura di cui al titolo IV della legge regionale 25 aprile 1978, n. 32 e successive
modifiche ed integrazioni.
Art.24
Norma finanziaria
1. Le spese per l’attuazione della presente legge sono valutate in lire 1.294.000.000 per l’anno 1994 ed in lire 900.000.000 per ciascuno degli
anni successivi, alle stesse si fa fronte quanto a lire 394.000.000 per l’anno 1994 con le risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell’articolo 8 della
legge 14 agosto 1991, n. 281 e quanto a lire 900.000.000 per gli anni 1994 e successivi con risorse proprie della Regione.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1994/ 1996 sono apportate le seguenti variazioni:
ENTRATA
In aumento
OMISSIS
4. Gli oneri previsti dalla presente legge gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui
corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1994/ 1996 sono apportate le seguenti variazioni:
ENTRATA
In aumento
Capitolo 23261 -
( NI) (2.3.2.) - Assegnazioni statali per la tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo (art. 8, Legge 14 agosto 1991, n. 281)
1994 lire 394.000.000
1995 lire 0
1996 lire 0
OMISSIS
4. Gli oneri previsti dalla presente legge gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui
corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1994/ 1996 sono apportate le seguenti variazioni:
ENTRATA
In aumento
OMISSIS
Capitolo 35022
Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione della legge regionale concernente la protezione degli animali e l’istituzione
dell’anagrafe canina
1994 pm
1995 pm
1996 pm.
OMISSIS
4. Gli oneri previsti dalla presente legge gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui
corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1994/ 1996 sono apportate le seguenti variazioni:
ENTRATA
OMISSIS
IN DIMINUZIONE
03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
OMISSIS
4. Gli oneri previsti dalla presente legge gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui
corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
IN DIMINUZIONE
03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Capitolo 03017
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3, LR
29 gennaio 1994, n. 2)
1994 lire 0
1995 lire 900.000.000
1996 lire 900.000.000
mediante riduzione della voce 10 della tabella B allegata alla LR 29 gennaio 1994, n. 2
OMISSIS
4. Gli oneri previsti dalla presente legge gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui
corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
IN DIMINUZIONE
03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
OMISSIS
Capitolo 03148/ 01
Quota di interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il ripiano dei disavanzi delle Unità Sanitarie Locali relativi agli esercizi 1990,
1991( DL 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, nella L. 19 novembre 1990, n. 334, DL 18 gennaio 1993, n. 9 e art. 41 della
LR 31 gennaio 1994, n. 3)
1994 lire 900.000.000
1995 lire 0
1996 lire 0
OMISSIS
4. Gli oneri previsti dalla presente legge gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui
corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
IN AUMENTO
OMISSIS
4. Gli oneri previsti dalla presente legge gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui
corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
IN AUMENTO
08 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
OMISSIS
4. Gli oneri previsti dalla presente legge gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui
corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
IN AUMENTO
08 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
Capitolo 08083 -
( NI) (2.1.2.3.2.3.08.15) (03.02) - Contributi ai Comuni per la costruzione di canili municipali - assegnazioni statali (art. 8, Legge 14 agosto 1991,
n. 281 e art. 6 della presente legge)
1994 lire 394.000.000
1995 lire 0
1996 lire 0
OMISSIS
4. Gli oneri previsti dalla presente legge gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui
corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
IN AUMENTO
08 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
OMISSIS
Capitolo 08083/ 01 - ( NI) (2.1.2.3.2.3.08.15) (03.02) - Contributi ai Comuni per la costruzione di canili municipali – fondi regionali (art. 6 della
presente legge)
1994 lire 800.000.000
1995 lire 800.000.000
1996 lire 800.000.000
OMISSIS
4. Gli oneri previsti dalla presente legge gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui
corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
IN AUMENTO
OMISSIS
12 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’E DELL'ASSISTENZA SOCIALE
OMISSIS
4. Gli oneri previsti dalla presente legge gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui
corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
IN AUMENTO
OMISSIS
12 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’E DELL'ASSISTENZA SOCIALE
Capitolo 12186 -
(1.1.1.4.2.2.08.08) (08.02) - Convenzioni con le organizzazioni protezionistiche per il ricovero di animali di affezione - fondi regionali (Legge 14
agosto 1991, n. 281 e art. 7 della presente legge)
1994 lire 20.000.000
1995 lire 20.000.000
1996 lire 20.000.000
OMISSIS
4. Gli oneri previsti dalla presente legge gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui
corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
IN AUMENTO
OMISSIS
12 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’E DELL'ASSISTENZA SOCIALE
OMISSIS
Capitolo 12187
(1.1.1.4.1.06.05) (05.02) -( FR) - Spese per la formazione e l’aggiornamento delle guardie zoofile (Legge 14 agosto 1991, n. 281 e art. 19 della
presente legge)
1994 lire 20.000.000
1995 lire 20.000.000
1996 lire 20.000.000
OMISSIS
4. Gli oneri previsti dalla presente legge gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui
corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
IN AUMENTO
OMISSIS
12 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’E DELL'ASSISTENZA SOCIALE
OMISSIS
Capitolo 12188
(1.1.1.5.7.08.08) (08.02) -( FR) - Finanziamenti alle Unità sanitarie locali per l’istituzione dell’anagrafe canina e per la formazione e
aggiornamento del personale addetto alla vigilanza degli animali di affezione (Legge 14 agosto 1991, n. 281 e articoli 4 e 20 della presente legge)
1994 lire 60.000.000
1995 lire 60.000.000
1996 lire 60.000.000
4. Gli oneri previsti dalla presente legge gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui
corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a cagliari, addì 18 maggio 1994
Melis
Data a Cagliari, addì 18 maggio 1994
Melis