Art.24
Norma finanziaria
1. Le spese per l’attuazione della presente legge sono valutate in lire 1.294.000.000 per l’anno 1994 ed in lire 900.000.000 per ciascuno degli
anni successivi, alle stesse si fa fronte quanto a lire 394.000.000 per l’anno 1994 con le risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell’articolo 8 della
legge 14 agosto 1991, n. 281 e quanto a lire 900.000.000 per gli anni 1994 e successivi con risorse proprie della Regione.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1994/ 1996 sono apportate le seguenti variazioni:
ENTRATA
In aumento
OMISSIS
4. Gli oneri previsti dalla presente legge gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui
corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1994/ 1996 sono apportate le seguenti variazioni:
ENTRATA
In aumento
Capitolo 23261 -
( NI) (2.3.2.) - Assegnazioni statali per la tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo (art. 8, Legge 14 agosto 1991, n. 281)
1994 lire 394.000.000
1995 lire 0
1996 lire 0
OMISSIS
4. Gli oneri previsti dalla presente legge gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui
corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1994/ 1996 sono apportate le seguenti variazioni:
ENTRATA
In aumento
OMISSIS
Capitolo 35022
Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione della legge regionale concernente la protezione degli animali e l’istituzione
dell’anagrafe canina
1994 pm
1995 pm
1996 pm.
OMISSIS