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Guardie zoofile

1. Per la vigilanza sull’applicazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta delle associazioni iscritte al Registro

regionale del volontariato, procede alla nomina di guardie giurate addette alla protezione degli animali - denominate guardie zoofile - in possesso

dei requisiti prescritti dal Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, TU di pubblica sicurezza e dal Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

2. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito alle dipendenze dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, in

collegamento con le associazioni protezionistiche.

3. Possono essere proposti dalle associazioni protezionistiche i giovani iscritti nelle liste di leva che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti

della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, il riconoscimento dell’obiezione di coscienza.

4. Il servizio sostitutivo civile nell’attività di guardia zoofila dovrà avvenire previa convenzione tra il Ministro per la difesa e gli enti o associazioni

indicati. A tal fine trovano applicazione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139, recante disposizioni per

l’attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Art.20

Formazione e aggiornamento delle guardie zoofile

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le associazioni protezionistiche iscritte nel Registro regionale del volontariato

convenzioni per la formazione e l’aggiornamento delle guardie zoofile.

Art.21

Promozione educativa

1. La Regione promuove, con la collaborazione dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, degli ordini professionali, dei medici veterinari e

delle associazioni per la protezione degli animali, programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute

al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo - animale - ambiente.

2. La Regione autorizza altresì l’istituzione di corsi di formazione professionale per personale ausiliario da utilizzare presso strutture veterinarie

pubbliche.

3. La regione istituisce altresì, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con Province, associazioni ed

ordini professionali dei medici veterinari nell’ambito del piano annuale di formazione professionale, corsi di riqualificazione professionale del

personale dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali.

4. La Regione promuove, attraverso le necessarie intese con le competenti autorità scolastiche, lo svolgimento, nell’ambito delle attività

scolastiche integrative e di sostegno, di appositi programmi di informazione e di educazione al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute.

Art.22

Limiti di applicazione

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei cani delle forze armate e delle forze di polizia utilizzati per servizio.

Art.23

Procedure per l’applicazione delle sanzioni amministrative

1. Per l’inflazione delle sanzioni amministrative si applica la procedura di cui al titolo IV della legge regionale 25 aprile 1978, n. 32 e successive

modifiche ed integrazioni.