Art.13
Controllo delle nascite
1. I servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, su richiesta dei proprietari, dei detentori o delle associazioni protezionistiche, predispongono
interventi preventivi atti al controllo delle nascite della popolazione canina e felina servendosi delle proprie strutture o dei presidi veterinari privati
convenzionati.
2. La limitazione delle nascite, decisa dai proprietari, è effettuata previa anestesia se la natura dell’intervento lo richiede, con mezzi chirurgici e
chimici, con madalità ed effetti tali da preservare, per quanto possibile, la vitalità sessuale dell’animale. Gli interventi sono eseguiti
esclusivamente dai medici veterinari.
3. Gli interventi riguardanti gli animali di proprietà sono effettuati a spese del richiedente sulla base si un tariffario concordato dalla Regione con
l’ordine provinciale dei medici veterinari entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art.14
Protezione dei gatti in libertà
1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. E’ vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro "habitat".
2. I gatti che vivono liberi devono essere sterilizzati dall’Unità sanitaria locale di competenza e reimmessi nel loro gruppo.
3. Enti o associazioni iscritte all’albo regionale possono, in accordo con le Unità sanitarie locali di competenza, avere in gestione le colonie di felini
che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.
4. I gatti liberi possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati o incurabili.
5. La decisione della soppressione spetta unicamente al veterinario dell’Unità sanitaria locale di competenza.
Art.15
Tutela dell’integrità fisica degli animali
1. Il compimento di atti crudeli su animali e l’impiego di animali che per vecchiaia, ferite o malattie non sono più idonei al lavoro, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000.
2. L’uccisione di un animale senza giustificato motivo o la produzione di lesioni, parimenti ingiustificate, tali da richiedere la soppressione
dell’animale, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000.
3. Sono vietati gli spettacoli, le gare, le rappresentazioni pubbliche e le forme di addestramento che comportino sevizie di animali, secondo quanto
indicato dalla tabella A allegata alla presente legge. La violazione di tali disposizioni è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di lire 500.000 a lire 3.000.000, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 71 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
4. Chiunque cede a titolo gratuito od oneroso cani o gatti o altre specie animali al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 10.000.000.
5. Chiunque cagiona la diffusione di una malattia tra animali soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 80.000 a
lire 800.000.
6. L’avvelenamento di animali causato da acque di scarico e rifiuti inquinati, da terreno avvelenato o dall’impiego non appropriato di prodotti
chimici, nonchè dalla mancata recinzione di discariche e rifiuti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al doppio
del valore dell’animale e comunque non inferiore a lire 100.000.
7. Le Unità sanitarie locali garantiscono la presenza obbligatoria di un veterinario a gare e la vigilanza su spettacoli e rappresentazioni che
implichino l’uso di animali.
Art.16
Modalità di custodia degli animali
1. Chiunque possieda o detenga animali, a qualunque titolo, è obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento
ed alla nutrizione degli stessi.
2. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato
movimento e la possibilità di accovacciarsi ove siano legati con catene. La catena, ove necessaria, deve avere una lunghezza minima di metri 5
oppure di metri 3 se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri.
3. Chiunque custodisce presso la propria abitazione o in altri locali, in proprietà o in determinazione, animali, deve garantire loro condizioni
igieniche e ambientali tali da non recare nocumento nè alla loro salute, nè all’igiene ed alla quiete delle persone
Art.17
Modalità del trasporto degli animali
1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con
esclusione di ogni sofferenza.
2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l’ispezione e la cura
degli stessi; la ventilazione e la cubatura d’aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate.
3. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 624, emanato in
attuazione della direttiva CEE n. 77/ 489 in materia di protezione degli animali.
Art.18
Vigilanza
1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata, oltre che al servizio veterinario di ciascuna USL:
a) agli addetti al servizio di polizia municipale, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 e della legge
7marzo 1986, n. 5;
b) agli agenti del corpo di vigilanza ambientale di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26;
c) alle guardie volontarie delle associazioni di tutela degli animali, secondo quanto disposto dall’articolo 19 della presente legge.
Art.19