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Art.7

Convenzioni per strutture di ricovero

1. Gli enti locali possono concludere con le organizzazioni protezionistiche iscritte nel Registro regionale del volontariato convenzioni aventi ad

oggetto:

a) l’erogazione di prestazioni di ricovero, cura e custodia degli animali abbandonati o randagi, in strutture proprie dell’organizzazione

protezionistica;

b) la gestione di strutture pubbliche di ricovero da parte dell’organizzazione protezionistica.

2. Le convenzioni sono concluse sulla base di uno schema tipo approvato dall’Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale entro 90 giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge.

3. La convenzione deve indicare:

a) la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;

b) le somme minime e massime entro cui devono contenersi le voci relative alle spese vive sostenute dall’organizzazione per le prestazioni, le

modalità di rendicontazione e le modalità di rimborso;

c) l’indicazione dei beni immobili e delle attrezzature di proprietà pubblica eventualmente messi a disposizione dell’organizzazione;

d) la durata della convenzione.

4. La Regione e gli enti locali possono concedere in uso alle organizzazioni protezionistiche iscritte nel Registro regionale del volontariato terreni

pubblici per la realizzazione di strutture di ricovero.

Art.8

Requisiti delle strutture di ricovero

1. Tutte le strutture destinate alla custodia permanente o temporanea di animali a scopo di commercio, addestramento o ricovero devono essere

dotate di requisiti strutturali, funzionali ed igienico sanitari stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione

consiliare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

2. L’inosservanza degli standard di cui al comma precedente è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire

300.000 a lire 1.000.000, per le strutture di custodia a scopo di ricovero, e da lire 1.000.000 a lire 5.000.000, per le strutture di custodia a scopo

di addestramento o commercio.

Art.9

Controllo del randagismo

1. I cani vaganti catturati, regolarmente identificati, devono essere restituiti al proprietario o detentore.

2. I cani vaganti non identificati devono essere catturati, a cura del servizio veterinario dell’UNità sanitaria locale competente per territorio che

provvede agli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge; nessuno al di fuori degli addetti ai suddetti servizi, può procedere alla

cattura di cani randagi.

3. La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori. E’ vietato l’uso di tagliole e di bocconi avvelenati, nonchè l’uso di trappole che non

consentono una rapida segnalazione della presenza dell’animale catturato.

4. La decorrenza del periodo di sequestro ha inizio dal momento dell’avviso al proprietario del ritrovamento dell’animale iscritto all’anagrafe.

5. Le spese di cattura, custodia ed eventuali cure dell’animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore.

6. Gli animali non reclamati entro 60 giorni, (dopo l’osservazione sanitaria) possono essere ceduti gratuitamente a privati che diano idonee

garanzie di buon trattamento, ad enti o associazioni protezionistiche; è fatto divieto a chiunque di cedere gli animali ad istituti o privati che

effettuino esperimenti di vivisezione.

7. I cani ritrovati o accalappiati possono essere soppressi, in modo eutanasico, solo se gravemente malati o affetti da patologie progressivamente

debilitanti o incurabili, o se di comprovata pericolosità. Alla soppressione provvedono esclusivamente i medici veterinari.

8. E’ comunque vietata la soppressione dei cani al di fuori dei casi previsti dal comma precedente.

9. Chi per errore o involontariamente uccida un cane identificato deve darne segnalazione entro cinque giorni al Sindaco del Comune del territorio

in cui è avvenuto il fatto.

10. I veterinari liberi professionisti che nell'esercizio della loro attività vengano a conoscenza dell’esistenza di cani non iscritti all’anagrafe, hanno

l’obbligo di segnalare la circostanza all’Unità sanitaria locale competente

Art.10

Profilassi della echinococcosi e della leishmaniosi

1. Tutti i cani devono essere sottoposti a trattamento periodico contro la tenia echinococco secondo le cadenze previste dal piano regionale di

eradicazione della echinococcosi, nonchè al periodico prelievo di sangue per la sierodiagnosi della leishmaniosi.

2. L’Assessore dell’igiene, sanità e assistenza sociale emana apposite direttive sulla cadenza temporale e sulle altre modalità dei prelievi per la

sierodiagnosi della leishmaniosi.

3. I trattamenti ed i prelievi sono effettuati gratuitamente dai servizi veterinari delle Unità sanitarie locale nonchè dai veterinari liberi professionisti

con spese a carico del proprietario o detentore del cane.

Art.11

Trasferimento, smarrimento o morte del cane

1. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, del cane devono segnalare al servizio veterinario dell’Unità sanitaria locale di competenza i

mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell’animale.

2. La segnalazione deve avvenire tempestivamente, anche tramite mezzo telefonico, e comunque essere confermata per iscritto entro 15 giorni

dagli eventi di cui al primo comma.

3. In caso di mutamenti di residenza del proprietario o del detentore, ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione, come pure nel

caso di animali acquistati in altre Regioni in cui, pur essendo istituita l’anagrafe canina, l’identificazione sia effettuata diversamente da quanto

disposto dal precedente articolo 5, il cane deve essere reiscritto presso l’anagrafe dell’Unità sanitaria locale competente per territorio, con il codice

ad esso già attribuito.

Art.12

Abbandono e custodia degli animali

1. Chiunque abbandona cani, gatti o altri animali custoditi nel proprio luogo di residenza o di domicilio è punito con la sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.000.000.

2. Il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo, degli animali di cui al comma precedente, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità di

mantenimento deve chiedere al competente servizio veterinario dell’Unità sanitaria locale di essere autorizzato a consegnare l’animale ad apposite

strutture di ricovero pubbliche o private.