Art.4
Istituzione dell’anagrafe canina
1. Presso il servizio veterinario delle Unità sanitarie locali è istituita l’anagrafe del cane, alla quale devono essere iscritti tutti gli animali presenti
nel territorio regionale.
2. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, residenti in Sardegna o ivi dimoranti per un periodo di tempo superiore ai 90 giorni, devono
iscrivere gli animali entro il termine di 10 giorni dalla nascita o, comunque, dall’acquisizione del possesso; allo stesso ufficio dovrà essere
denunciato lo smarrimento o la morte dell’animale entro 7 giorni dall’evento.
3. All’atto dell’iscrizione deve essere compilata l’apposita scheda, secondo il modello predisposto dall’Assessorato dell’igiene e sanità e
dell’assistenza sociale ed approvato dalla Giunta regionale; la scheda verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di
polizia veterinaria eseguiti sull’animale.
4. Nella scheda devono essere riportati: luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del proprietario o del
detentore ed il codice assegnato all’animale.
5. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o detenzione.
6. Il proprietario o il detentore è tenuto a comunicare entro 30 giorni l’eventuale cambio di residenza.
7. In sede di prima applicazione le Unità sanitarie locali sono tenute ad istituire l’anagrafe canina entro sei mesi dalla entrata in vigore della
presente legge. I proprietari o i detentori dei cani sono tenuti a provvedere all’iscrizione entro tre mesi dall’istituzione dell’anagrafe canina.
8. L’omessa iscrizione all’anagrafe è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 300.000 a lire 1.000.000.
Art.5
Codice di riconoscimento
1. Il cane iscritto all’anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento, impresso mediante inoculazione di un microprocessore
sottocutaneo, effettuata sulla faccia sinistra del collo, alla base del padiglione auricolare. Il microprocessore deve contenere in memoria un codice
alfanumerico di dodici cifre inalterabile e unico, che possa essere evidenziato da apposito lettore. Deve, inoltre, contenere in sigla l’indicazione
della Unità sanitaria locale di riferimento.
2. Le tecniche impiegate per l’inoculazione devono essere tali da evitare sofferenza all’animale.
3. L’inoculazione è eseguita gratuitamente a cura dei servizi veterinari dell’Unità sanitaria locale o da veterinari liberi professionisti convenzionati
con le Unità sanitarie locali.
4. L’inoculazione può essere eseguita anche da veterinari non convenzionati, purchè autorizzati dalla Unità sanitaria locale.
5. I dati concernenti i cani iscritti all’anagrafe sono comunicati alle associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta.
6. La mancata sottoposizione all’inoculazione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 100.000
Art.6
Programma di prevenzione del randagismo
1. In attuazione dell’articolo 2 della legge 14 agosto 1991 n. 281, la Regione predispone un programma annuale di prevenzione del randagismo
finalizzato alla costruzione ed alla ristrutturazione dei canili municipali.
2. Il programma contiene:
a) i criteri di riparto dei contributi ai Comuni previsti dagli articoli 3 e 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281;
b) l’ammontare del contributo concesso a ciascun Comune;
c) la localizzazione, la tipologia e la ricettività di ciascuna struttura finanziaria.
3. Il programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’igiene, sanità e assistenza sociale, sentita la
competente Commissione consiliare entro il 30 maggio di ogni anno, sulla base delle richieste dei Comuni.
4. Entro il 30 marzo di ogni anno i Comuni presentano all’Assessorato dell’igiene, sanità e assistenza sociale la domanda di contributo, corredata
da:
a) copia della deliberazione del Consiglio comunale concernente la richiesta di contributi;
b) il progetto di massima della struttura e la sua localizzazione;
c) il piano finanziario con l’indicazione delle diverse fonti di finanziamento.
5. I contributi sono erogati nella misura del 60 per cento all’atto dell’approvazione del programma regionale e per la quota restante al
completamento dell’opera.