Indice articoli

Norme per la protezione degli animali e istituzione dell’anagrafe canina.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1

Finalità

1. La presente legge, in attuazione dei principi della legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente "Legge quadro in materia di animali di affezione e

prevenzione del randagismo", promuove nel territorio regionali un’adeguata protezione degli animali ed un loro migliore rapporto con l’uomo e con

l’ambiente.

2. Per le finalità di cui al comma precedente la Regione detta norme di tutela delle condizioni di vita degli animali di qualsiasi genere e specie,

prevede interventi contro il randagismo, istituisce l’anagrafe canina, promuove l’educazione al rispetto degli animal

Art.2

Competenze dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali

1. Il servizio veterinario di ogni Unità sanitaria locale, oltre alle normali funzioni di competenza, è tenuto, in attuazione della presente legge, a

svolgere i seguenti compiti:

a) provvedere alla tenuta dell’anagrafe canina, in collaborazione con l’istituto zooprofilattico sperimentale ed in armonia con i piani di risanamento

contro le zoonosi di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 31 maggio 1988, n. 24/ 58 ed al decreto dell’Assessore dell’igiene e sanità

28 aprile 1989, n. 1669, curandone l’aggiornamento e trasmettendo ai Comuni, ogni sei mesi, una copia della stessa;

b) effettuare i controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle apposite

strutture sanitarie;

c) collaborare con la Regione, i Comuni, gli enti e le associazioni aventi finalità protezionistiche, promuovendo o partecipando ad iniziative di

informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali e all’opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione

degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;

d) predisporre, con il consenso dei detentori, interventi atti al controllo delle nascite e interventi finalizzati alla profilassi delle malattie infettive,

infestive e diffusive degli animali, servendosi delle strutture pubbliche e convenzionate;

e) ricercare ed avvertire il proprietario del cane, avvisandolo dell’avvenuto ritrovamento, del luogo ove si trova e delle modalità di riscatto;

f) disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l’accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della

tutela igienico - sanitaria;

g) disporre dei fondi assegnati.

Art.3

Competenze dei Comuni

1. I Comuni singoli o associati provvedono al risanamento ed alla gestione dei canili comunali secondo quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 8 della

presente legge.

2. Agli animali custoditi nel canile sanitario e nelle strutture private si assicurano condizioni di vita adeguata alla loro specie e non mortificanti.

3. Ogni canile sanitario è dotato di un servizio permanente di guardia veterinaria, preposta ad interventi urgenti di vaccinazione, chirurgia o di

soppressione eutanasica.