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14. FINANZIAMENTI, FLUSSO DATI E RENDICONTAZIONE

14.1. Rendicontazione dei Comuni

Annualmente la Regione trasferisce ai Comuni i contributi per la lotta al randagismo. I fondi disponibili

possono essere destinati alle spese routinarie connesse alla lotta al randagismo (mantenimento dei cani,

cure, adozioni, trasporto, ecc.) ed alla costruzione o al risanamento di canili.

Ai fini di ottenere il finanziamento i Comuni devono presentare entro il 30 marzo di ogni anno apposita

domanda (indirizzata al Servizio Prevenzione dell’assessorato Regionale all’Igiene e Sanità – Via Roma

231 – Cagliari – fax 070-6066817).

Alla domanda devono essere allegati i seguenti dati:

1. Indicazione del responsabile di procedimento, completa di recapiti telefonici, fax, email

2. Indicazione della struttura o delle strutture di ricovero dei cani

3. Copia delle convenzioni in vigore per il ricovero dei cani

4. Dati anagrafici (All. n. 5, tab. 1);

5. Rendiconto sintetico delle spese sostenute

6. Breve relazione sintetica illustrante l’attività di vigilanza svolta (All. n. 5, tab. 2).

Parte dei dati possono essere elaborati dalla BDR; i dati registrati in BDR sono considerati ufficiali e fanno

fede per la ripartizione dei fondi regionali. I Comuni devono costantemente aggiornare il servizio veterinario

della ASL su qualsiasi variazione anagrafica riguardante i cani di loro competenza.

La rendicontazione é riferita all’anno solare precedente e deve essere trasmessa contestualmente alla

domanda di finanziamento.

14.2. Rendicontazione delle ASL

L’attribuzione alle ASL dei finanziamenti regionali per la lotta al randagismo tiene conto dell’efficacia e

dell’efficienza delle attività poste in essere, come risultante dalla rendicontazione annuale e sulla base

delle priorità annualmente assegnate dalla Regione.

Entro il 31 marzo di ogni anno i Servizi Veterinari delle ASL devono trasmettere alla Regione una relazione

tecnica illustrante le attività svolte ed i risultati ottenuti nella lotta al randagismo; la relazione deve

contenere, oltre alle tabelle sintetiche dell’All. 7, la rendicontazione amministrativa delle spese sostenute.

14.3. Incentivazioni

Con Deliberazione di Giunta n. 48/15 del 29.11.2007, la Regione ha stabilito che i fondi per la lotta al

randagismo devono essere suddivisi anche sulla base di criteri di premialità conseguenti all’impegno

dimostrato nella vigilanza sull’anagrafe canina, nelle campagne di adozione e nella necessaria

collaborazione per le sterilizzazioni.

A tale scopo, la Regione può destinare una quota, fino al 10% del totale del fondo ordinario annuale per la

lotta al randagismo, alle attività di cui sopra. La quota dei finanziamenti incentivanti, ripartita tra le varie

attività previste dalla Deliberazione 48/15 del 2007, é stabilita annualmente mediante Deliberazione della

Giunta Regionale.

15. CUSTODIA E PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

15.1. Doveri nei confronti degli animali

La legge 21 specifica (Art. 16) che chi detiene animali deve assicurare loro un trattamento “adeguato alla

specie”. Il trattamento comprende sia il soddisfacimento dei bisogni alimentari e di riparo dalle intemperie,

che le condizioni igieniche e la libertà di movimento.

La catena, “ove necessaria”, deve essere lunga almeno cinque metri. A prescindere dai livelli minimi fissati,

il concetto di trattamento adeguato prevede che devono essere rispettati i bisogni fisici ed etologici

connessi alla specie e alla razza di ogni animale. Per necessità di sintesi, si riassumono di seguito i

principali doveri nei confronti degli animali da compagnia:

o alimentazione adeguata;

o riparo dalle intemperie, proporzionato alla tipologia dell’animale e all’ambiente in cui vive;

o possibilità di movimento in libertà e di socializzazione con altri animali;

o condizioni igieniche adeguate;

o protezione dai parassiti esterni (zecche, mosche ecc.);

o cure mediche in caso di malattia;

o contatto umano col proprietario e/o col nucleo familiare.

Oltre alla possibilità di sanzionare per via amministrativa il mancato rispetto di questi requisiti, le violazioni

gravi configurabili come maltrattamento animale sono soggette a denunce di tipo penale (O.M. 03/03/2009,

L. 189/2004).