1. INTRODUZIONE: FINALITA’ ED IMPIANTO LOGICO DELLA NORMATIVA IN VIGORE
La legge 281/91 e la legge regionale 21/94 che la recepisce derivano da una nuova visione della gestione
del randagismo e più in generale del rapporto uomo-animale. L’aumentata sensibilità della cittadinanza nei
confronti del benessere animale e più in generale dei diritti degli animali quali esseri senzienti sta
cambiando sempre di più l’approccio nella gestione del problema randagismo.
Il fulcro del nuovo approccio è costituito dalla responsabilizzazione dei cittadini: la legge prevede quindi
come primo passo la realizzazione dell’anagrafe canina e della vigilanza sul rispetto della stessa, per
scoraggiare gli abbandoni e incentivare il possesso responsabile degli animali. Altro punto di forza della
legge è l’incentivazione delle sterilizzazioni, superando falsi pregiudizi e resistenze psicologiche derivanti
dall’antropomorfizzazione dell’immagine degli animali da compagnia.
A distanza di molti anni dalla loro emanazione, una revisione critica della lotta al randagismo deve
prendere in considerazione i punti deboli e le criticità che hanno limitato l’applicazione di queste norme.
1. Compiti e Risorse: l’esiguità delle risorse disponibili per la lotta al randagismo durante i primi anni di
applicazione ha comportato in un primo momento una sottovalutazione del problema da parte delle
autorità locali. Una certa ambiguità nell’attribuzione di compiti e funzioni, che ha consentito in alcuni
casi interpretazioni deresponsabilizzanti, ha contribuito negativamente in tal senso.
2. Vigilanza: l’applicazione non sempre attenta della vigilanza sull’anagrafe ha comportato notevoli ritardi
nel completamento della registrazione dei cani di proprietà; la mancanza in passato di una banca dati
regionale ha reso difficoltoso l’utilizzo dell’anagrafe a fini di programmazione.
3. Tempistica: la cattura e il conseguente ricovero di numerosi cani vaganti, senza che fosse stata
precedentemente avviata l’attività di anagrafe e adozioni, in molti casi ha intasato i canili paralizzando
il prosieguo dell’opera di cattura e sterilizzazione.
4. Meccanismi incentivanti: i meccanismi di attribuzione dei fondi non hanno sempre incentivato la
gestione virtuosa nel raggiungere gli obiettivi (catture, adozioni, sterilizzazioni, campagne di
sensibilizzazione); la conseguente adozione di gestioni esternalizzate dei servizi, in assenza opportuni
correttivi (obiettivi, indicatori, monitoraggio) ha comportato spesso un utilizzo non appropriato delle
risorse.
La realizzazione della Banca Dati Regionale dell’anagrafe canina (BDR) e l’analisi delle criticità ancora
esistenti hanno reso opportuno realizzare, anche dietro mandato della Delibera della Giunta Regionale n.
48/15 del 29.11.2007, un documento di programmazione finalizzato a facilitare gli Enti competenti e i privati
cittadini nell’applicazione uniforme della normativa esistente.
1.1. Finalità
Le presenti direttive hanno lo scopo di fornire una guida attendibile nell’interpretazione di passaggi
normativi poco chiari o non sufficientemente dettagliati del vigente ordinamento.
Le soluzioni operative indicate sono caratterizzate dal tentativo di sfruttare al massimo le risorse pubbliche
esistenti, ricorrendo al privato solo quando tale ricorso è caratterizzato da un obiettivo vantaggio per la
pubblica amministrazione in termini di economicità e di qualità dell’intervento garantito.
Per facilitare la consultazione delle presenti direttive, nel testo saranno citati alcuni riferimenti normativi;
laddove il riferimento non è citato per esteso, gli articoli citati vanno riferiti alla L.R. 21/94, così come
modificata e integrata dalla L.R. 35/96 e dalle successive modifiche e integrazioni.