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1. INTRODUZIONE: FINALITA’ ED IMPIANTO LOGICO DELLA NORMATIVA IN VIGORE

La legge 281/91 e la legge regionale 21/94 che la recepisce derivano da una nuova visione della gestione

del randagismo e più in generale del rapporto uomo-animale. L’aumentata sensibilità della cittadinanza nei

confronti del benessere animale e più in generale dei diritti degli animali quali esseri senzienti sta

cambiando sempre di più l’approccio nella gestione del problema randagismo.

Il fulcro del nuovo approccio è costituito dalla responsabilizzazione dei cittadini: la legge prevede quindi

come primo passo la realizzazione dell’anagrafe canina e della vigilanza sul rispetto della stessa, per

scoraggiare gli abbandoni e incentivare il possesso responsabile degli animali. Altro punto di forza della

legge è l’incentivazione delle sterilizzazioni, superando falsi pregiudizi e resistenze psicologiche derivanti

dall’antropomorfizzazione dell’immagine degli animali da compagnia.

A distanza di molti anni dalla loro emanazione, una revisione critica della lotta al randagismo deve

prendere in considerazione i punti deboli e le criticità che hanno limitato l’applicazione di queste norme.

1. Compiti e Risorse: l’esiguità delle risorse disponibili per la lotta al randagismo durante i primi anni di

applicazione ha comportato in un primo momento una sottovalutazione del problema da parte delle

autorità locali. Una certa ambiguità nell’attribuzione di compiti e funzioni, che ha consentito in alcuni

casi interpretazioni deresponsabilizzanti, ha contribuito negativamente in tal senso.

2. Vigilanza: l’applicazione non sempre attenta della vigilanza sull’anagrafe ha comportato notevoli ritardi

nel completamento della registrazione dei cani di proprietà; la mancanza in passato di una banca dati

regionale ha reso difficoltoso l’utilizzo dell’anagrafe a fini di programmazione.

3. Tempistica: la cattura e il conseguente ricovero di numerosi cani vaganti, senza che fosse stata

precedentemente avviata l’attività di anagrafe e adozioni, in molti casi ha intasato i canili paralizzando

il prosieguo dell’opera di cattura e sterilizzazione.

4. Meccanismi incentivanti: i meccanismi di attribuzione dei fondi non hanno sempre incentivato la

gestione virtuosa nel raggiungere gli obiettivi (catture, adozioni, sterilizzazioni, campagne di

sensibilizzazione); la conseguente adozione di gestioni esternalizzate dei servizi, in assenza opportuni

correttivi (obiettivi, indicatori, monitoraggio) ha comportato spesso un utilizzo non appropriato delle

risorse.

La realizzazione della Banca Dati Regionale dell’anagrafe canina (BDR) e l’analisi delle criticità ancora

esistenti hanno reso opportuno realizzare, anche dietro mandato della Delibera della Giunta Regionale n.

48/15 del 29.11.2007, un documento di programmazione finalizzato a facilitare gli Enti competenti e i privati

cittadini nell’applicazione uniforme della normativa esistente.

1.1. Finalità

Le presenti direttive hanno lo scopo di fornire una guida attendibile nell’interpretazione di passaggi

normativi poco chiari o non sufficientemente dettagliati del vigente ordinamento.

Le soluzioni operative indicate sono caratterizzate dal tentativo di sfruttare al massimo le risorse pubbliche

esistenti, ricorrendo al privato solo quando tale ricorso è caratterizzato da un obiettivo vantaggio per la

pubblica amministrazione in termini di economicità e di qualità dell’intervento garantito.

Per facilitare la consultazione delle presenti direttive, nel testo saranno citati alcuni riferimenti normativi;

laddove il riferimento non è citato per esteso, gli articoli citati vanno riferiti alla L.R. 21/94, così come

modificata e integrata dalla L.R. 35/96 e dalle successive modifiche e integrazioni.