Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente
Convenzione,
considerando che l’obiettivo del Consiglio d’Europa è di conseguire una
maggiore coesione tra i suoi membri;
riconoscendo che l’uomo ha l’obbligo morale di rispettare tutte le
creature viventi, ed in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra
l’uomo e gli animali da compagnia;
considerando l’importanza degli animali da compagnia a causa del
contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro
valore per la società;
considerando le difficoltà causate dalla grande varietà di animali tenuti
dall’uomo;
considerando i rischi inerenti ad una sovrappopolazione animale per
l’igiene, la salute e la sicurezza dell’uomo e degli altri animali;
considerando che il mantenimento di esemplari di fauna selvatica come
animali da compagnia non dovrebbe essere incoraggiato;
consapevoli delle diverse condizioni che regolano l’acquisto, il
mantenimento, l’allevamento di tipo commerciale o non commerciale, la
cessione ed il commercio di animali da compagnia;
consapevoli del fatto che gli animali da compagnia non sono sempre
tenuti in condizioni atte a promuovere la loro salute ed il loro
benessere;
constatando che i comportamenti nei confronti degli animali da
compagnia variano notevolmente, talvolta per mancanza di nozioni e di
consapevolezza;
considerando che una norma fondamentale comune di comportamento
e di prassi che porti ad una condotta responsabile da parte dei
proprietari degli animali da compagnia sia un obiettivo non solo
auspicabile ma anche realistico,
hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I – Disposizioni generali
Articolo 1 – Definizioni
1. Per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto, o
destinato ad essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo
alloggio domestico, per suo diletto e compagnia.
2. Per commercio di animali da compagnia si intende l’insieme di
transazioni effettuate in maniera regolare per quantitativi rilevanti ed a
fini di lucro, che comportano il trasferimento di proprietà di tali animali.
3. Per allevamento e custodia di animali da compagnia a fini
commerciali si intendono l’allevamento e la custodia praticati
principalmente a fini di lucro per quantitativi rilevanti.
4. Per rifugio per animali si intende un istituto a fini non di lucro nel
quale gli animali da compagnia possono essere tenuti in congruo
numero. Qualora la legislazione nazionale e/o le norme amministrative
lo consentano, tale istituto può accogliere animali randagi.
5. Per animale randagio si intende ogni animale da compagnia senza
alloggio domestico o che si trova all’esterno dei limiti dell’alloggio
domestico del suo proprietario o custode e che non è sotto il controllo o
la diretta sorveglianza di alcun proprietario o custode.
6. Per autorità competente, si intende l’autorità designata dallo Stato
membro.
Articolo 2 – Settore di applicazione e attuazione
1. Ciascuna Parte si impegna a prendere i necessari provvedimenti per
conferire effetto alle disposizioni della presente Convenzione per
quanto riguarda:
a) gli animali da compagnia tenuti da una persona fisica o morale
in qualsiasi alloggio domestico, o istituto per il commercio,
l’allevamento e la custodia a fini commerciali di tali animali,
nonché in ogni rifugio per animali;
b) se del caso, gli animali randagi.
2. Nessuna disposizione della presente Convenzione è intesa a
pregiudicare l’attuazione di altri strumenti per la protezione degli animali
o per la preservazione delle specie selvatiche in pericolo.
3. Nessuna disposizione della presente Convenzione è intesa a
pregiudicare la facoltà delle Parti di adottare norme più rigorose al fine
di assicurare la protezione degli animali da compagnia o l’applicazione
delle seguenti disposizioni a categorie di animali che non sono
espressamente citate nel presente strumento.
Capitolo II – Principi per il mantenimento degli animali da compagnia
Articolo 3 – Principi fondamentali per il benessere degli animali
1. Nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze o angosce ad un
animale da compagnia.
2. Nessuno deve abbandonare un animale da compagnia.
Articolo 4 – Mantenimento
1. Ogni persona che tenga un animale da compagnia o che abbia
accettato di occuparsene sarà responsabile della sua salute e del suo
benessere.
2. Ogni persona che tenga un animale da compagnia o se ne occupi,
deve provvedere alla sua installazione e fornirgli cure ed attenzione,
tenendo conto dei suoi bisogni etologici secondo la sua specie e la sua
razza ed in particolare:
a) rifornirlo in quantità sufficiente di cibo e di acqua di sua
convenienza;
b) procurargli adeguate possibilità di esercizio;
c) prendere tutti i ragionevoli provvedimenti per impedire che
fugga.
3. Un animale non deve essere tenuto come animale da compagnia se:
a) le condizioni di cui al paragrafo 2 di cui sopra non sono
soddisfatte, oppure
b) benché tali condizioni siano soddisfatte, l’animale non può
adattarsi alla cattività.
Articolo 5 – Riproduzione
Qualsiasi persona la quale selezioni un animale da compagnia per
riproduzione, è tenuta a tener conto delle caratteristiche anatomiche,
fisiologiche e comportamentali che sono di natura tale da mettere a
repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell’animale
femmina.
Articolo 6 – Limiti di età per l’acquisto
Nessun animale da compagnia deve essere venduto ai minori di 16
anni senza il consenso esplicito dei genitori o di altre persone che
esercitano la responsabilità parentale.
Articolo 7 – Addestramento
Nessun animale da compagnia deve essere addestrato con metodi che
possono danneggiare la sua salute ed il suo benessere, in particolare
costringendo l’animale ad oltrepassare le sue capacità o forza naturale,
o utilizzando mezzi artificiali che causano ferite o dolori, sofferenze ed
angosce inutili.
Articolo 8 – Commercio, allevamento e custodia a fini commerciali,
rifugi per animali
1. Qualsiasi persona la quale, all’atto dell’entrata in vigore della
Convenzione, pratichi il commercio o l’allevamento o la custodia di
animali da compagnia a fini commerciali, o gestisca un rifugio per
animali deve dichiararlo all’Autorità competente entro un termine
adeguato che sarà stabilito da ciascuna Parte.
Qualsiasi persona la quale intenda praticare una delle predette attività
deve farne dichiarazione all’Autorità competente.
2. Questa dichiarazione deve indicare:
a) le specie di animali da compagnia in oggetto o che saranno in
oggetto;
b) la persona responsabile e le sue nozioni in materia;
c) una descrizione dei locali ed attrezzature che sono o saranno
utilizzati.
3. Le attività di cui sopra possono essere esercitate solamente se:
a) la persona responsabile è in possesso delle nozioni e della
capacità necessarie all’esercizio di tale attività, avendo sia una
formazione professionale, sia un’esperienza sufficiente per
quanto riguarda gli animali da compagnia;
b) i locali e le attrezzature utilizzate per l’attività soddisfano ai
requisiti di cui all’articolo 4.
4. L’Autorità competente stabilisce, in base alla dichiarazione effettuata
in conformità con le disposizioni del paragrafo 1, se le condizioni di cui
al paragrafo 3 sono soddisfatte o meno. Qualora non fossero
sufficientemente soddisfatte, l’Autorità competente raccomanda
provvedimenti e vieta l’inizio o il proseguimento dell’attività se ciò è
necessario ai fini della protezione degli animali.
5. L’Autorità competente deve, conformemente con la legislazione
nazionale, controllare se le summenzionate condizioni sono soddisfatte
o meno.
Articolo 9 – Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e
manifestazioni analoghe
1. Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati per
pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni o manifestazione
analoghe a meno che:
a) l’organizzatore non abbia provveduto a creare le condizioni
necessarie per un trattamento di tali animali che sia conforme con
i requisiti dell’articolo 4 paragrafo 2 e che
b) la loro salute ed il loro benessere non siano messi a
repentaglio.
2. Nessuna sostanza deve essere somministrata ad un animale da
compagnia, nessun trattamento deve essergli applicato, né alcun
procedimento utilizzato per elevare o diminuire il livello naturale delle
sue prestazioni:
a) nel corso di competizioni;
b) in qualsiasi altro momento, qualora ciò possa mettere a
repentaglio la salute ed il benessere dell’animale.
Articolo 10 – Interventi chirurgici
1. Gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale
da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere
vietati, in particolare:
a) il taglio della coda;
b) il taglio delle orecchie;
c) la recisione delle corde vocali;
d) l’esportazione delle unghie e dei denti.
2. Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente:
a) se un veterinario considera un intervento non curativo
necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia
nell’interesse di un determinato animale;
b) per impedire la riproduzione.
3. a) gli interventi nel corso dei quali l’animale proverà o sarà
suscettibile di provare forti dolori debbono essere effettuati solamente
in anestesia e da un veterinario o sotto il suo controllo;
b) gli interventi che non richiedono anestesia possono essere
praticati da una persona competente in conformità con la
legislazione nazionale.
Articolo 11 – Uccisione
1. Solo un veterinario o altra persona competente deve procedere
all’uccisione di un animale da compagnia, tranne che in casi di urgenza
per porre fine alle sofferenze di un animale e qualora non si possa
ottenere rapidamente l’assistenza di un veterinario o di altra persona
competente, o in ogni altro caso di emergenza configurato dalla
legislazione nazionale. Ogni uccisione deve essere effettuata con il
minimo di sofferenze fisiche e morali in considerazione delle
circostanze. Il metodo prescelto, tranne che in casi di urgenza, deve:
a) sia indurre una perdita di coscienza immediata e
successivamente la morte;
b) sia iniziare con la somministrazione di un’anestesia generale
profonda seguita da un procedimento che arrechi la morte in
maniera certa.
La persona responsabile dell’uccisione deve accertarsi della morte
dell’animale prima di eliminarne la spoglia.
2. Debbono essere vietati i seguenti metodi sacrificali:
a) l’annegamento ed altri sistemi di asfissia, se non producono gli
effetti di cui al paragrafo 1, comma b;
b) l’utilizzazione di qualsiasi veleno o droga di cui non sia
possibile controllare il dosaggio e l’applicazione in modo da
ottenere gli effetti di cui al paragrafo 1;
c) l’elettrocuzione a meno che non sia preceduta da un’immediata
perdita di coscienza.
Capitolo III – Misure complementari per gli animali randagi
Articolo 12 – Riduzione del numero di animali randagi
Quando una Parte ritiene che il numero di animali randagi rappresenta
un problema per detta Parte, essa deve adottare le misure legislative
e/o amministrative necessarie a ridurre tale numero con metodi che non
causino dolori, sofferenze o angosce che potrebbero essere evitate.
a) Tali misure debbono comportare che:
i) se questi animali debbono essere catturati, ciò sia fatto
con il minimo di sofferenze fisiche e morali tenendo conto
della natura dell’animale;
ii) nel caso che gli animali catturati siano tenuti o uccisi, ciò
sia fatto in conformità con i principi stabiliti dalla presente
Convenzione.
b) Le Parti si impegnano a prendere in considerazione:
i) l’identificazione permanente di cani e gatti con mezzi
adeguati che causino solo dolori, sofferenze o angosce di
poco conto o passeggere, come il tatuaggio abbinato alla
registrazione del numero e dei nominativi ed indirizzi dei
proprietari;
ii) di ridurre la riproduzione non pianificata dei cani e dei
gatti col promuovere la loro sterilizzazione;
iii) di incoraggiare le persone che rinvengono un cane o un
gatto randagio, a segnalarlo all’Autorità competente.
Articolo 13 – Eccezioni per quanto concerne la cattura, il
mantenimento e l’uccisione
Le eccezioni ai principi stabiliti nella presente Convenzione relative alla
cattura, al mantenimento ed all’uccisione degli animali randagi saranno
accolte solo se sono inevitabili nell’ambito dei programmi governativi di
controllo delle malattie.
Capitolo IV – Informazione ed istruzione
Articolo 14 – Programmi di informazione e di istruzione
Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo di programmi
d’informazione e di istruzione al fine di incoraggiare tra le
organizzazioni e gli individui interessati al mantenimento,
all’allevamento, all’addestramento, al commercio ed alla custodia di
animali da compagnia, la consapevolezza e la conoscenza delle
disposizioni e dei principi della presente Convenzione. In tali
programmi, dovrà in particolar modo essere richiamata l’attenzione sui
seguenti punti:
a) l’addestramento di animali da compagnia a fini commerciali o di
competizione, da effettuarsi da parte di persone con nozioni e
competenze specifiche;
b) la necessità di scoraggiare:
i) il dono di animali da compagnia ai minori di 16 anni senza
l’espresso consenso dei loro genitori o di altre persone che
esercitano la responsabilità parentale;
ii) il dono di animali da compagnia come premio,
ricompensa, o omaggio;
iii) la procreazione non pianificata di animali da compagnia;
c) le eventuali conseguenze negative per la salute ed il benessere
degli animali selvatici, del loro acquisto o inserimento come
animali da compagnia;
d) i rischi derivanti dall’acquisto irresponsabile di animali da
compagnia che porta ad un aumento del numero degli animali
non voluti ed abbandonati.
Capitolo V – Consultazioni multilaterali
Articolo 15 – Consultazioni multilaterali
1. Le Parti procedono, entro un termine di cinque anni dall’entrata in
vigore della Convenzione e successivamente ogni cinque anni, ed in
ogni caso tutte le volte che una maggioranza dei rappresentanti delle
Parti ne faccia richiesta, a consultazioni multilaterali in seno al Consiglio
d’Europa al fine di esaminare l’attuazione della Convenzione nonché
l’opportunità di una revisione o estensione di alcune sue disposizioni.
Tali consultazioni si svolgeranno nel corso di riunioni convocate dal Segretario
Generale del Consiglio d’Europa.
2. Ogni Parte ha diritto a nominare un rappresentante che partecipi a
tali consultazioni. Ogni Stato membro del Consiglio d’Europa che non è
Parte alla Convenzione ha diritto a farsi rappresentare a tali
consultazioni da un osservatore.
3. Dopo ogni consultazione, le Parti sottopongono al Comitato dei
Ministri del Consiglio d’Europa un rapporto sulla consultazione ed il
funzionamento della Convenzione, includendovi, se lo ritengono
necessario, proposte intese a recare emendamento agli articoli da 15 a
23 della Convenzione.
4. Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, le Parti
stabiliscono il regolamento interno delle consultazioni.
Capitolo VI – Emendamenti
Articolo 16 – Emendamenti
1. Ogni emendamento agli articoli da 1 a 14, proposto da una Parte o
dal Comitato di Ministri, sarà comunicato al Segretario Generale del
Consiglio d’Europa che provvederà a trasmetterlo agli Stati membri del
Consiglio d’Europa, ad ogni Parte, e ad ogni Stato invitato ad aderire
alla Convenzione in conformità con le disposizioni dell’articolo 19.
2. Ogni emendamento proposto in conformità con le disposizioni del
paragrafo precedente, è esaminato, almeno due mesi dopo la data
della sua comunicazione da parte del Segretario Generale, nel corso di
una consultazione multilaterale nella quale l’emendamento può essere
approvato da una maggioranza di due terzi delle Parti. Il testo
approvato è comunicato alle Parti.
3. Ogni emendamento entra in vigore alla scadenza di un periodo di
dodici mesi dopo la sua approvazione in occasione di una
consultazione multilaterale, a meno che una delle Parti non abbia
notificato obiezioni.
Capitolo VII – Disposizioni finali
Articolo 17 – Firma, ratifica, accettazione, approvazione
La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del
Consiglio d’Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o
approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di
approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del
Consiglio d’Europa.
Articolo 18 – Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese
successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data in cui
quattro Stati membri del Consiglio d’Europa abbiano espresso il loro
consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, in conformità con il
disposto dell’articolo 17.
2. La Convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato membro che
esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dalla
Convenzione il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un
periodo di sei mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica,
di accettazione o di approvazione.
Articolo 19 – Adesione di Stati non membri
1. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei
Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare ogni Stato non membro del
Consiglio d’Europa ad aderire alla presente Convenzione, mediante
decisione presa a maggioranza secondo l’articolo 20 lettera d) dello
Statuto del Consiglio d’Europa ed all’unanimità dai rappresentanti degli
Stati contraenti abilitati a partecipare al Comitato dei Ministri.
2. La Convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato membro, il primo
giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi
dopo la data del deposito dello strumento d’adesione presso il
Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Articolo 20 – Clausola territoriale
1. Ogni Stato può, all’atto della firma o del deposito del proprio
strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione,
indicare il territorio o i territori ai quali si applicherà la presente
Convenzione.
2. Ogni Parte può in qualsiasi momento successivo, tramite
dichiarazione rivolta al Segretario Generale del Consiglio d’Europa,
estendere l’applicazione della presente Convenzione ad ogni altro
territorio indicato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore
nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo alla
scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della
dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà
essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio indicato nella
predetta dichiarazione, mediante notifica inviata al Segretario Generale.
Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di
un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte
del Segretario Generale.
Articolo 21 – Riserve
1. Ogni Stato può, all’atto della firma o del deposito del proprio
strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione,
dichiarare di avvalersi di una o più riserve riguardo all’articolo 6 ed al
comma a del paragrafo 1 dell’articolo 10. Nessun’altra riserva può
essere fatta.
2. Ogni Parte che abbia formulato una riserva ai sensi del paragrafo
precedente può ritirarla interamente o in parte inviando una notifica al
Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Il ritiro avrà effetto alla
data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
3. La Parte che ha formulato una riserva nei riguardi di una
disposizione della presente Convenzione non può richiedere
l’applicazione di tale disposizione ad un’altra Parte; tuttavia essa può,
se la riserva è parziale o condizionale, domandare l’applicazione di tale
disposizione nella misura in cui essa stessa l’ha accettata.
Articolo 22 – Denuncia
1. Ogni Parte può, in ogni tempo, denunciare la presente Convenzione
inviando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla
scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della
notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 23 – Notifiche
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati
membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente
Convenzione o sia stato invitato a farlo:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di
approvazione o di adesione;
c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione
conformemente con gli articoli 18, 19, 20 della stessa
Convenzione;
d) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente
Convenzione.
In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno
firmato la presente Convenzione.
Fatto a Strasburgo il 13 novembre 1987 in francese ed in inglese, i due
testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà
depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale
del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a
ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa e ad ogni Stato
invitato ad aderire alla presente Convenzione.