MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 ottobre 2012 , n. 217

Regolamento di attuazione dell'articolo 177, comma 1, del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 31, 
comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto 
e soccorso di animali in stato di necessita'. (12G0238) 
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DEI TRASPORTI 
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: 
«Nuovo Codice della Strada», e successive modificazioni, di seguito 
denominato codice della strada, ed il relativo regolamento di 
esecuzione ed attuazione, adottato con decreto del Presidente della 
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni; 
Visto l'articolo 177, comma 1, del codice della strada, come 
modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 
120, il quale consente l'uso del dispositivo acustico supplementare 
di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a 
luce lampeggiante blu, tra gli altri, ai conducenti delle 
autoambulanze e dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli 
animali o di vigilanza zoofila, demandando al Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti l'individuazione, con proprio decreto, 
dei servizi urgenti di istituto che legittimano l'utilizzo dei 
medesimi dispositivi, nonche' «le condizioni alle quali il trasporto 
di un animale in gravi condizioni di salute puo' essere considerato 
in stato di necessita', anche se effettuato da privati», e la 
documentazione che deve essere esibita alle autorita' di polizia 
stradale per i necessari controlli; 
Visto l'articolo 203, comma 2, lettera ii), del citato decreto del 
Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, il quale classifica per 
uso speciale gli autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute 
idonee dal Ministero dei trasporti e della navigazione per detto uso; 
Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, 
istitutiva del Servizio sanitario nazionale; 
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: «Legge quadro in 
materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»; 
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, ed in specie l'articolo 6, 
il quale affida la vigilanza sulle norme relative alla protezione 
degli animali, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi 
decreti prefettizi di nomina, alle guardie particolari giurate delle 
associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, 
n. 320, recante: «Regolamento di polizia veterinaria»; 
Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553, recante: 
«Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze», e 
successive modificazioni; 
Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2008, di recepimento della 
direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con il 
quale sono state disciplinate le caratteristiche tecniche delle 
autoambulanze; 
Visto il decreto ministeriale 1° settembre 2009, n. 137, recante: 
«Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed 
uso delle autoambulanze»; 
Vista la deliberazione 26 novembre 2003 della Conferenza permanente 
Stato-Regioni con la quale, tra l'altro, sono state individuate le 
tipologie delle strutture veterinarie pubbliche e private; 
Visti i pareri espressi dal Ministero dell'interno, dal Ministero
 
della salute e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare; 
Ritenuto di dover provvedere ad attuare le novellate disposizioni 
del citato articolo 177, comma 1, del codice della strada, 
consentendone la piena e concreta applicazione, contemperando 
l'esigenza di assicurare una efficace tutela del benessere animale 
con il preminente interesse, costituzionalmente tutelato, di 
garantire l'incolumita' pubblica e la sicurezza della circolazione 
stradale; 
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione 
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 2012; 
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a 
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, 
n. 400; 
Adotta 
il seguente regolamento: 
Art. 1 
Ambito di applicazione 
1. In attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 177, 
comma 1, del codice della strada, approvato con decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato «codice della strada», 
cosi' come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 
luglio 2010, n. 120, il presente regolamento si applica alle 
autoambulanze veterinarie, classificate quali veicoli per uso 
speciale a norma della direttiva 2007/46/CE e ai veicoli adibiti alle 
attivita' di vigilanza zoofila, svolte da soggetti pubblici e privati 
nell'adempimento di servizi urgenti di istituto, nonche' ai veicoli 
in disponibilita' degli enti proprietari e concessionari delle 
autostrade, impegnati nell'attivita' di recupero di animali la cui 
presenza possa costituire pericolo per la circolazione stradale. 
2. Ai veicoli condotti dai privati che effettuano il trasporto di 
animali in stato di necessita', cosi' come disciplinato dal 
successivo articolo 6, si applica la disciplina contenuta 
nell'articolo 156 codice della strada. 
Avvertenza: 
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto 
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi 
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni 
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei 
decreti del Presidente della Repubblica e sulle 
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine 
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle 
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e 
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
Note alle premesse: 
Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo 
codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
18 maggio 1992, n. 114, S.O. 
Il regolamento 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), 
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1992, n. 303, 
S.O. 
- Si riporta il testo dell'articolo 177 del codice 
della strada: 



«Art. 177 (Circolazione degli autoveicoli e dei 
motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di 
protezione civile e delle autoambulanze). - 1. L'uso del 
dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i 
veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo 
supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante 
blu e' consentito ai conducenti degli autoveicoli e 
motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di 
protezione civile come individuati dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento 
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e 
speleologico del Club alpino italiano, nonche' degli 
organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle 
d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a 
quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al 
trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di 
servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati 
devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneita' al 
servizio da parte del Dipartimento per i trasporti 
terrestri. L'uso dei predetti dispositivi e' altresi' 
consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di 
soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza 
zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, 
individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le 
condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi 
condizioni di salute puo' essere considerato in stato di 
necessita', anche se effettuato da privati, nonche' la 
documentazione che deve essere esibita, eventualmente 
successivamente all'atto di controllo da parte delle 
autorita' di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 
1. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico 
provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai 
veicoli suddetti. 
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, 
nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora 
usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare 
di allarme e quello di segnalazione visiva a luce 
lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, 
i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le 
prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di 
comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni 
degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle 
regole di comune prudenza e diligenza. 
3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli 
di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimita' 
degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico 
supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero 
il passo e, se necessario, di fermarsi. E' vietato seguire 
da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione 
di marcia. 
4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa 
uso dei dispositivi supplementari ivi indicati e' soggetto 
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
euro 80 a euro 318. 
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 e' 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 39 a euro 159.». 
- Si riporta il testo dell'articolo 203 del citato 
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice 
della strada: 
« Art. 203 (Art. 54 Cod. Str. Autoveicoli per trasporti 



specifici ed autoveicoli per uso speciale). - 1. Sono 
classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del 
codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli 
dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente 
installate: 
a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza 
gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto 
di derrate in regime di temperatura controllata; 
b) carrozzeria idonea per il carico, la 
compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi 
urbani; 
c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; 
d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, 
per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti; 
e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per 
il trasporto di containers o casse mobili di tipo 
unificato; 
f) telai con selle per il trasporto di coils; 
g) betoniere; 
h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in 
particolari condizioni e distinte da una particolare 
attrezzatura idonea a tale scopo; 
i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il 
trasporto di materie classificate pericolose ai sensi 
dell'ADR o di normative comunitarie in proposito; 
l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di 
carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli; 
m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il 
trasporto esclusivo di animali vivi; 
n) furgoni blindati per trasporto valori; 
o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i 
trasporti specifici dal Ministero dei trasporti e della 
navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.. 
2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 
2, del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli: 
a) trattrici stradali; 
b) autospazzatrici; 
c) autospazzaneve; 
d) autopompe; 
e) autoinnaffiatrici; 
f) autoveicoli attrezzi; 
g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione 
linee elettriche; 
h) autoveicoli gru; 
i) autoveicoli per il soccorso stradale; 
j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile; 
k) autosgranatrici; 
l) autotrebbiatrici; 
m) autoambulanze; 
n) autofunebri; 
o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti; 
p) autoveicoli per disinfezioni; 
q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie 
purche' provviste di carrozzeria apposita che non consenta 
altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino 
mai il veicolo; 
r) autoveicoli per radio, televisione, cinema; 
s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; 
t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; 
u) autocappella; 
v) auto attrezzate per irrorare i campi; 
w) autosaldatrici; 
x) auto con installazioni telegrafiche; 



y) autoscavatrici; 
z) autoperforatrici; 
aa) autosega; 
bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni; 
cc) autopompe per calcestruzzo; 
dd) autoveicoli per uso abitazione; 
ee) autoveicoli per uso ufficio; 
ff) autoveicoli per uso officina; 
gg) autoveicoli per uso negozio; 
hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con 
apparecchiature mobili di rilevamento; 
ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature 
riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei 
trasporti e della navigazione - Direzione generale della 
M.C.T.C.. 
3. Per gli autoveicoli non compresi nell'elenco di cui 
alla tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, 
aggiornato con decreto ministeriale 15 marzo 1958 e' 
attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di 
circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, 
determinata dalla differenza tra massa complessiva del 
veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria 
cassone o, in mancanza di tale versione, la tara 
dell'autotelaio incrementata del 20%.». 
- Si riporta il testo dell'articolo 32 della legge 23 
dicembre 1978, n.833: 
«Art. 32 (Funzioni di igiene e sanita' pubblica e di 
polizia veterinaria). - Il Ministro della sanita' puo' 
emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in 
materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia 
veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio 
nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni. 
La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio 
delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, di 
vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi 
comprese quelle gia' esercitate dagli uffici del medico 
provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali 
sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina 
il trasferimento dei beni e del personale relativi. 
Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della 
giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere 
contingibile ed urgente, con efficacia estesa 
rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio 
comprendente piu' comuni e al territorio comunale. 
Sono altresi' fatti salvi i poteri degli organi dello 
Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela 
dell'ordine pubblico.». 
La legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in 
materia di animali d'affezione e prevenzione del 
randagismo) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 30 agosto 1991, 
n. 203. 
- Si riporta il testo dell'articolo 6, della legge 20 
luglio 2004, n. 189: 
«Art. 6 (Vigilanza). - 1. Al fine di prevenire e 
contrastare i reati previsti dalla presente legge, con 
decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro 
delle politiche agricole e forestali e il Ministro della 
salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di 
coordinamento dell'attivita' della Polizia di Stato, 
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di 
finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di 
polizia municipale e provinciale. 



2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e 
delle altre norme relative alla protezione degli animali e' 
affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei 
limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti 
prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del 
codice di procedura penale, alle guardie particolari 
giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile 
riconosciute. 
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti 
locali.». 
Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 
1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) e' 
pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 1954, n. 142, S.O. 
Il decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553 
(Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle 
autoambulanze) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 18 gennaio 
1988, n. 13. 
Il decreto ministeriale 1° settembre 2009, n. 137 
(Regolamento recante disposizioni in materia di 
immatricolazione ed uso delle autoambulanze) e' pubblicato 
nella Gazz. Uff. 28 settembre 2009, n. 225. 
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 
agosto 1988, n. 400: 
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente 
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei 
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve 
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono 
essere emanati regolamenti per disciplinare: 
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti 
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei 
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi 
quelli relativi a materie riservate alla competenza 
regionale; 
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di 
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si 
tratti di materie comunque riservate alla legge; 
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle 
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate 
dalla legge; 
e). 
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa 
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il 
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni 
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano 
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i 
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da 
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per 
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando 
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, 
determinano le norme generali regolatrici della materia e 
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto 
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati 
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di 
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge 
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per 
materie di competenza di piu' ministri, possono essere 
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la 
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono 
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati 



dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente 
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti 
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la 
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere 
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla 
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella 
Gazzetta Ufficiale. 
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici 
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai 
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente 
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con 
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal 
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive 
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei 
criteri che seguono: 
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione 
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che 
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto 
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo 
e l'amministrazione; 
b) individuazione degli uffici di livello 
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante 
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con 
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni 
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le 
duplicazioni funzionali; 
c) previsione di strumenti di verifica periodica 
dell'organizzazione e dei risultati; 
d) indicazione e revisione periodica della 
consistenza delle piante organiche; 
e) previsione di decreti ministeriali di natura non 
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' 
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali 
generali. 
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 
del presente articolo, si provvede al periodico riordino 
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione 
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e 
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la 
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo 
o sono comunque obsolete.». 
Note all'art. 1: 
- Si riporta il testo dell'articolo 156 del codice 
della strada: 
«Art. 156. (Uso dei dispositivi di segnalazione 
acustica). - 1. Il dispositivo di segnalazione acustica 
deve essere usato con la massima moderazione e solamente ai 
fini della sicurezza stradale. La segnalazione deve essere 
la piu' breve possibile. 
2. Fuori dei centri abitati l'uso del dispositivo di 
segnalazione acustica e' consentito ogni qualvolta le 
condizioni ambientali o del traffico lo richiedano al fine 
di evitare incidenti, in particolare durante le manovre di 
sorpasso. Durante le ore notturne ovvero di giorno, se ne 
ricorre la necessita', il segnale acustico puo' essere 
sostituito da segnali luminosi a breve intermittenza 
mediante i proiettori di profondita', nei casi in cui cio' 
non sia vietato. 
3. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono 
vietate, salvo i casi di effettivo e immediato pericolo. 
Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche, 



e' consentito l'uso dei proiettori di profondita' a breve 
intermittenza. 
4. In caso di necessita', i conducenti dei veicoli che 
trasportano feriti o ammalati gravi sono esentati 
dall'obbligo di osservare divieti e limitazioni sull'uso 
dei dispositivi di segnalazione acustica. 
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo 
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da euro 39 a euro 159.». 
Art. 2 
Caratteristiche tecniche 
1. I veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, si distinguono in: 
a) autoambulanze veterinarie, destinate al soccorso o al 
trasporto degli animali in stato di necessita', cosi' come 
disciplinato dal successivo articolo 6, dotate di specifiche 
attrezzature di assistenza e di trasporto; 
b) veicoli adibiti alle attivita' di protezione animale o di 
vigilanza zoofila della categoria internazionale M1 o N1; 
c) veicoli in disponibilita' degli enti proprietari e 
concessionari delle autostrade della categoria internazionale M1 o 
N1. 
2. I veicoli di cui al comma 1, lettera a), in relazione alla loro 
massa complessiva a pieno carico, devono essere conformi alle 
caratteristiche tecniche previste nell'allegato 1 al presente 
regolamento, del quale costituisce parte integrante. I veicoli di cui 
al comma 1, lettere b) e c), devono essere conformi alle pertinenti 
prescrizioni tecniche previste per la rispettiva categoria di 
appartenenza. 
3. Il Ministero della salute, con apposite linee guida, sentito il 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti che 
attengono alla sicurezza della circolazione stradale, individua le 
attrezzature specifiche delle autoambulanze veterinarie, i requisiti 
del personale adibito al soccorso e al trasporto degli animali 
nonche' le disposizioni di protezione individuale e l'equipaggiamento 
di cui il personale deve disporre. 
Art. 3 
Immatricolazione 
1. I veicoli di cui all'articolo 2, comma 1, sono immatricolati: 
a) ai sensi dell'articolo 82 codice della strada, in uso proprio 
per prestazioni di trasporto senza corrispettivo e senza fini di 
lucro; 
b) ai sensi dell'articolo 85 codice della strada, nonche' 
dell'articolo 244 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 
del 1992, in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente per 
prestazioni di trasporto dietro corrispettivo e sulla base della 
licenza comunale di esercizio. 
2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, la carta di 
circolazione e' rilasciata esclusivamente: 
a) a nome di amministrazioni ed enti pubblici, competenti in 
materia di sanita' pubblica veterinaria e di polizia veterinaria o di 
protezione animale ovvero preposti alla vigilanza zoofila; 



b) a nome di associazioni di volontariato operanti nel settore 
della protezione animale riconosciute dalle Regioni e dalle Province 
autonome di Trento e di Bolzano ed iscritte nei relativi elenchi, di 
ONLUS ed enti morali con finalita' di protezione animale o di 
vigilanza zoofila riconosciute dal Ministero della salute o dal 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
c) a nome di imprese che esercitano, quale attivita' principale, 
il trasporto od il soccorso di animali; 
d) a nome di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari, operanti 
in regime di diritto privato, per i veicoli in uso dei medici 
veterinari titolari, responsabili od associati, al fine 
dell'espletamento dei propri compiti di istituto; 
e) a nome degli enti proprietari o concessionari delle 
autostrade. 
3. I soggetti pubblici e privati individuati al comma 2 debbono 
disporre dei veicoli di cui all'articolo 2, comma 1, a titolo di 
proprieta', di usufrutto, di locazione con facolta' di acquisto o di 
acquisto con patto di riservato dominio; in tal caso la carta di 
circolazione e' rilasciata secondo le prescrizioni contenute negli 
articoli 91 e 93 codice della strada. I medesimi soggetti possono 
altresi' disporre dei predetti veicoli a titolo di comodato o di 
locazione senza conducente, entrambi di durata superiore a trenta 
giorni, con conseguente obbligo di aggiornamento della carta di 
circolazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, codice della 
strada, secondo le modalita' stabilite dalla Direzione generale per 
la motorizzazione. La locazione senza conducente di durata inferiore 
a trenta giorni e' ammessa esclusivamente per la temporanea 
sostituzione di veicoli gia' in disponibilita' del locatario, nel 
caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi temporanei: 
a) guasto meccanico, furto o incendio; 
b) caso fortuito o forza maggiore. 
4. Il veicolo locato senza conducente e' utilizzato per il medesimo 
uso cui e' adibito il veicolo sostituito. 
Note all'art. 3: 
- Si riporta il testo dell'articolo 82 del codice della 
strada: 
«Art. 82. (Destinazione ed uso dei veicoli). - 1. Per 
destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in 
base alle caratteristiche tecniche. 
2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione 
economica. 
3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a 
uso di terzi. 
4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo e' 
utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone 
diverse dall'intestatario della carta di circolazione. 
Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso 
proprio. 
5. L'uso di terzi comprende: 
a) locazione senza conducente; 
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di 
piazza (taxi) per trasporto di persone; 
c) servizio di linea per trasporto di persone; 
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi; 
e) servizio di linea per trasporto di cose; 
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto 
terzi. 
6. Previa autorizzazione dell'ufficio competente del 
Dipartimento per i trasporti terrestri, gli autocarri 
possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, 
per il trasporto di persone. L'autorizzazione e' rilasciata 



in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione 
viene rilasciata dall'ufficio competente del Dipartimento 
per i trasporti terrestri agli autobus destinati a servizio 
di noleggio con conducente, i quali possono essere 
impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreti 
ministeriali, in servizio di linea e viceversa. 
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche 
costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o 
agli usi cui puo' essere adibito. 
8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, 
chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un 
uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione 
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da euro 80 a euro 318. 
9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, 
utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato 
al trasporto di cose e' soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a 
euro 1.596. 
10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la 
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della 
carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme 
del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva 
la sospensione e' da sei a dodici mesi.". 
- Si riporta il testo dell'articolo 85 del codice della 
strada: 
«Art. 85 (Servizio di noleggio con conducente per 
trasporto di persone). - 1. Il servizio di noleggio con 
conducente per trasporto di persone e' disciplinato dalle 
leggi specifiche che regolano la materia. 
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di 
noleggio con conducente per trasporto di persone: 
a) i motocicli con o senza sidecar; 
b) i tricicli; 
c) i quadricicli; 
d) le autovetture; 
e) gli autobus; 
f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per 
trasporti specifici di persone; 
g) i veicoli a trazione animale; 
3. La carta di circolazione di tali veicoli e' 
rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio. 
4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un 
veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito 
di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio 
di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in 
vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, 
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da euro 159 a euro 639 e, se si tratta di 
autobus, da euro 398 a euro 1.596. La violazione medesima 
importa la sanzione amministrativa della sospensione della 
carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, 
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 
4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, 
guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle 
norme in vigore ovvero alle condizioni di cui 
all'autorizzazione medesima e' soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 79 a euro 
312. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa 
accessoria del ritiro della carta di circolazione e 
dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, 
sezione II, del titolo VI .». 



- Si riporta il testo dell'articolo 244 del citato 
decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 1992: 
«Art. 244 (Artt. 84 e 85 Cod. Str. Servizio di noleggio 
con conducente per trasporto di persone). - 1. Ai fini 
della possibile destinazione a noleggio con conducente, di 
cui all'articolo 85, comma 2, del codice, vengono 
considerate adibite al trasporto specifico di persone sia 
le autoambulanze cosiddette di trasporto che quelle 
cosiddette di soccorso.». 
- Si riporta il testo degli articoli 91, 93, 94 e 
94-bis del codice della strada: 
«Art. 91 (Locazione senza conducente con facolta' di 
acquisto-leasing e vendita di veicoli con patto di 
riservato dominio). - 1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed 
i rimorchi locati con facolta' di acquisto sono 
immatricolati a nome del locatore, ma con specifica 
annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del 
locatario e della data di scadenza del relativo contratto. 
In tale ipotesi, la immatricolazione viene effettuata in 
relazione all'uso cui il locatario intende adibire il 
veicolo e a condizione che lo stesso sia in possesso del 
titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dagli 
articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera 
intestatario della carta di circolazione anche il locatore. 
Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione 
al P.R.A. 
2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a 
persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario 
e' responsabile in solido con il conducente ai sensi 
dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile. 
3. Nell'ipotesi di vendita di veicolo con patto di 
riservato dominio, il veicolo e' immatricolato al nome 
dell'acquirente, ma con specifica indicazione nella carta 
di circolazione del nome del venditore e della data di 
pagamento dell'ultima rata. Le stesse indicazioni sono 
riportate nella iscrizione al P.R.A. 
4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica 
all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e 
all'acquirente con patto di riservato dominio l'art. 196, 
comma 1.». 
«Art. 93 (Formalita' necessarie per la circolazione 
degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). - 1. Gli 
autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare 
devono essere muniti di una carta di circolazione e 
immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti 
terrestri. 
2. L'ufficio competente del Dipartimento per i 
trasporti terrestri provvede all'immatricolazione e 
rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si 
dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove 
ricorrano, anche le generalita' dell'usufruttuario o del 
locatario con facolta' di acquisto o del venditore con 
patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui 
all'art. 91. 
3. La carta di circolazione non puo' essere rilasciata 
se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o 
il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge. 
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
con propri decreti, stabilisce le procedure e la 
documentazione occorrente per l'immatricolazione, il 
contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in 
particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente 
necessarie per consentirne il traino. L'ufficio competente 



del Dipartimento per i trasporti terrestri, per i casi 
previsti dal comma 5, da' immediata comunicazione delle 
nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico 
gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 
187. 
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., 
oltre la carta di circolazione, e' previsto il certificato 
di proprieta', rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi 
dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187 , a 
seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato 
entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio 
della carta di circolazione. Della consegna e' data 
comunicazione dal P.R.A. agli uffici competenti del 
Dipartimento per i trasporti terrestri i tempi e le 
modalita' di tale comunicazione sono definiti nel 
regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il 
P.R.A. rilascia ricevuta. 
6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 
10, comma 1, e' rilasciata una speciale carta di 
circolazione, che deve essere accompagnata 
dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. 
Analogo speciale documento e' rilasciato alle macchine 
agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di 
cui all'art. 104, comma 8. 
7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia 
stata rilasciata la carta di circolazione e' soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 
398 a euro 1.596. Alla medesima sanzione e' sottoposto 
separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario 
o il locatario con facolta' di acquisto o l'acquirente con 
patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la 
sanzione amministrativa accessoria della confisca del 
veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del 
titolo VI. 
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una 
motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove 
prescritto, nella carta di circolazione e' soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 
80 a euro 318. 
9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini 
stabiliti, il rilascio del certificato di proprieta' e' 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 159 a euro 639. La carta di circolazione e' 
ritirata da chi accerta la violazione; e' inviata 
all'ufficio del P.R.A. ed e' restituita dopo l'adempimento 
delle prescrizioni omesse. 
10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle 
Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli 
degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 
11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 
138. 
11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei 
servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno 
immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento per 
i trasporti terrestri, su richiesta del corpo, ufficio o 
comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia 
stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene 
rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per i 
trasporti terrestri che ha immatricolato il veicolo, la 
carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati 
di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo e' 
destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. 
Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali 



veicoli. 
12. Al fine di realizzare la massima semplificazione 
procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il 
cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7 
agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi 
previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere 
gestiti dagli uffici competenti del Dipartimento per i 
trasporti terrestri e del Pubblico Registro Automobilistico 
gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici 
compatibili. La determinazione delle modalita' di 
interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso 
connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il 
cittadino e' disciplinata dal regolamento.». 
«Art. 94 (Formalita' per il trasferimento di proprieta' 
degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il 
trasferimento di residenza dell'intestatario). - 1. In caso 
di trasferimento di proprieta' degli autoveicoli, 
motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione 
dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facolta' 
di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta 
avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data 
in cui la sottoscrizione dell'atto e' stata autenticata o 
giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del 
trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonche' 
all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di 
proprieta'. 
2. L'ufficio competente del Dipartimento per i 
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e 
statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il 
termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al 
rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto 
dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei 
trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta di 
persona giuridica, l'ufficio di cui al periodo precedente 
procede all'aggiornamento della carta di circolazione. 
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel 
presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da euro 669 a euro 3.345. 
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non e' 
stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, 
l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e 
del certificato di proprieta' e' soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 335 a 
euro 1.672. 
4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, 
comma 2, gli atti, ancorche' diversi da quelli di cui al 
comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione 
dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che 
comportino la disponibilita' del veicolo, per un periodo 
superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso 
dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento 
sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al 
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi 
informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla 
carta di circolazione, nonche' della registrazione 
nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera 
b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la 
sanzione prevista dal comma 3. 
5. La carta di circolazione e' ritirata immediatamente 
da chi accerta le violazioni previste nei commi 4 e 4-bis 
ed e' inviata all'ufficio competente del Dipartimento per i 
trasporti terrestri, che provvede al rinnovo dopo 
l'adempimento delle prescrizioni omesse. 



6. Per gli atti di trasferimento di proprieta' degli 
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino 
alla data di entrata in vigore della presente disposizione 
e' consentito entro novanta giorni procedere, senza 
l'applicazione di sanzioni, alle necessarie 
regolarizzazioni. 
7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle 
tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori 
derivanti dalla titolarita' di beni mobili iscritti al 
Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di 
sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, e' 
sufficiente produrre ai competenti uffici idonea 
documentazione attestante la inesistenza del presupposto 
giuridico per l'applicazione della tassa. 
8. In tutti i casi in cui e' dimostrata l'assenza di 
titolarita' del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli 
uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle 
procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse 
e accessori.». 
«Art. 94-bis (Divieto di intestazione fittizia dei 
veicoli). - 1. La carta di circolazione di cui all'articolo 
93, il certificato di proprieta' di cui al medesimo 
articolo e il certificato di circolazione di cui 
all'articolo 97 non possono essere rilasciati qualora 
risultino situazioni di intestazione o cointestazione 
simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del 
responsabile civile della circolazione di un veicolo. 
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque 
richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui 
al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo 
comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La 
sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a 
chi abbia la materiale disponibilita' del veicolo al quale 
si riferisce l'operazione, nonche' al soggetto proprietario 
dissimulato . 
3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i 
documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di 
cui al medesimo comma e' soggetto alla cancellazione 
d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225, 
comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di 
circolazione dopo la cancellazione, si applicano le 
sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. 
La cancellazione e' disposta su richiesta degli organi di 
polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui 
al comma 2 dopo che l'accertamento e' divenuto definitivo . 
4. Con uno o piu' decreti del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri 
della giustizia e dell'interno, sono dettate le 
disposizioni applicative della disciplina recata dai commi 
1, 2 e 3, con particolare riferimento all'individuazione di 
quelle situazioni che, in relazione alla tutela della 
finalita' di cui al comma 1 o per l'elevato numero dei 
veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica 
che non ricorrano le circostanze di cui al predetto comma 
1.». 
Art. 4 
Utilizzo dei veicoli 



1. I veicoli di cui all'articolo 2, comma 1, sono immatricolati in 
uso proprio per prestazioni di trasporto effettuate secondo quanto 
previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a): 
a) a nome dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera 
a), esclusivamente per l'assolvimento dei propri compiti 
istituzionali in materia di sanita' pubblica veterinaria e di polizia 
veterinaria o di protezione animale ovvero di vigilanza zoofila; 
b) a nome dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera 
b), esclusivamente per il perseguimento dei propri scopi sociali 
concernenti la protezione animale o la vigilanza zoofila; 
c) a nome dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera 
d), esclusivamente per l'espletamento dei propri compiti di istituto; 
d) a nome dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera 
e), esclusivamente per l'espletamento dei propri compiti di istituto 
inerenti la tutela della sicurezza della circolazione stradale. 
2. I veicoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono 
immatricolati in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente 
a nome dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c) 
esclusivamente per prestazioni di trasporto effettuate secondo quanto 
previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b). 
Art. 5 
Utilizzo dei dispositivi supplementari di allarme e di segnalazione 
visiva 
1. Ai sensi dell'articolo 177, comma 1, del codice della strada, 
l'uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme e i 
dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante 
blu e' consentito ai conducenti dei veicoli di cui all'articolo 2, 
comma 1, lettera a), esclusivamente per l'espletamento di servizi 
urgenti di istituto inerenti il soccorso od il trasporto di animali, 
i quali debbano essere trasferiti verso strutture veterinarie 
autorizzate sia pubbliche che private in ragione del loro stato di 
necessita', cosi' come disciplinato all'articolo 6, ed a condizione 
che il soccorso od il trasporto sia stato richiesto da parte di un 
medico veterinario ovvero, in caso contrario, un medico veterinario 
abbia successivamente accertato lo stato di necessita' dell'animale 
soccorso o trasportato. 
2. L'uso dei dispositivi di cui al comma 1 e' altresi' consentito: 
a) ai conducenti dei veicoli di cui all'articolo 2, comma 1, 
lettera b), in disponibilita' dei soggetti previsti dall'articolo 3, 
comma 2, lettera a), esclusivamente per l'espletamento di servizi 
urgenti di istituto inerenti la protezione animale o la vigilanza 
zoofila; 
b) ai conducenti dei veicoli di cui all'articolo 2, comma 1, 
lettera b), in disponibilita' dei soggetti previsti dall'articolo 3, 
comma 2, lettera b), a condizione che siano condotti da guardie 
particolari giurate, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi 
decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del 
codice di procedura penale, ed esclusivamente al fine 
dell'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 6 della legge 
20 luglio 2004, n. 189; 
c) ai conducenti dei veicoli di cui all'articolo 2, comma 1, 
lettera c), a condizione che siano impiegati per il recupero di 
animali, anche in stato di necessita', cosi' come disciplinato 
all'articolo 6, che costituiscano intralcio o pericolo per la 
circolazione stradale. 



Note all'art. 5: 
- Si riporta il testo degli articoli 55 e 57 del codice 
di procedura penale: 
«Art. 55 (Funzioni della polizia giudiziaria). - 1. La 
polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, 
prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a 
conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli 
atti necessari per assicurare le fonti di prova e 
raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione 
della legge penale. 
2. Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata 
dall'autorita' giudiziaria. 
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte 
dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.». 
«Art. 57 (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria). - 
1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono 
ufficiali di polizia giudiziaria: 
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i 
sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di 
Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della 
pubblica sicurezza riconosce tale qualita'; 
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i 
sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, 
degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato 
nonche' gli altri appartenenti alle predette forze di 
polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive 
amministrazioni riconosce tale qualita'; 
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un 
ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma 
dei carabinieri o della guardia di finanza. 
2. Sono agenti di polizia giudiziaria: 
a) il personale della polizia di Stato al quale 
l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza 
riconosce tale qualita'; 
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti 
di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito 
territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle 
province e dei comuni quando sono in servizio. 
3. Sono altresi' ufficiali e agenti di polizia 
giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e 
secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali 
le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste 
dall'articolo 55.». 
Art. 6 
Stato di necessita' 
1. Ai sensi dell'articolo 177, comma 1, del codice della strada, un 
animale e' considerato in stato di necessita' quando presenta sintomi 
riferibili ai seguenti stati patologici: 
a) trauma grave o malattia con compromissione di una o piu' 
funzioni vitali o che provoca l'impossibilita' di spostarsi 
autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto; 
b) presenza di ferite aperte, emorragie, prolasso; 
c) alterazione dello stato di coscienza e convulsioni; 
d) alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratorio. 



Art. 7 
Documentazione 
1. Al fine di consentire agli organi di polizia stradale, di cui 
all'articolo 12, comma 1, del codice della strada, di accertare il 
regolare utilizzo dei dispositivi acustici supplementari di allarme e 
dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce 
lampeggiante blu, previsti dall'articolo 177, comma 1, del codice 
della strada, i conducenti dei veicoli di cui all'articolo 2, comma 
1, lettera a), sono tenuti ad esibire la richiesta scritta di 
soccorso o di trasporto ovvero, in mancanza, la certificazione 
relativa allo stato di necessita' dell'animale soccorso o 
trasportato, rilasciate da un medico veterinario. In quest'ultimo 
caso, si applica la procedura di cui al comma 2. 
2. Qualora l'accertamento sul regolare utilizzo dei dispositivi di 
cui al comma 1, da parte degli organi di polizia stradale, non possa 
essere immediatamente effettuato ovvero sia impedito o reso 
eccessivamente difficoltoso in ragione di specifiche circostanze di 
luogo o di tempo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente 
accertatore invita, pena l'applicazione delle sanzioni previste 
dall'articolo 180, comma 8, codice della strada, l'intestatario del 
veicolo ad esibire, entro il termine di trenta giorni, decorrenti 
dalla notifica dell'invito, la richiesta scritta di soccorso o di 
trasporto ovvero la certificazione relativa allo stato di necessita' 
dell'animale soccorso o trasportato, rilasciate da un medico 
veterinario. 
Note all'art. 7: 
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del codice della 
strada: 
«Art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia 
stradale). - 1. L'espletamento dei servizi di polizia 
stradale previsti dal presente codice spetta: 
a) in via principale alla specialita' Polizia 
Stradale della Polizia di Stato; 
b) alla Polizia di Stato; 
c) all'Arma dei carabinieri; 
d) al Corpo della guardia di finanza; 
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, 
nell' ambito del territorio di competenza; 
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell' 
ambito del territorio di competenza; 
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti 
al servizio di polizia stradale; 
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo 
forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. 
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 
1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e 
agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 
1 e 2, del codice di procedura penale. 
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in 
materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo 
sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, 
previo superamento di un esame di qualificazione secondo 
quanto stabilito dal regolamento di esecuzione: 
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la 
circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione 
centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri 



appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.; 
b) dal personale degli uffici competenti in materia 
di viabilita' delle regioni, delle province e dei comuni, 
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di 
proprieta' degli enti da cui dipendono; 
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei 
comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, 
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui 
tratti di strade affidate alla loro sorveglianza; 
d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle 
ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni 
ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie 
funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell' 
ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di 
appartenenza; 
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali 
dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, nell' ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 
7; 
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, 
dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell' 
ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7. 
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della 
circolazione, nonche' i conseguenti servizi diretti a 
regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, 
lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da 
personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli 
eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita', 
limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle 
prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade 
nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste 
dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1. 
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad 
assicurare la marcia delle colonne militari spetta, 
inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa 
delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico 
attestato rilasciato dall'autorita' militare competente. 
5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto 
quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, 
per espletare i propri compiti di polizia stradale devono 
fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al 
modello stabilito nel regolamento.». 
- Si riporta il testo dell'articolo 180 del codice 
della strada: 
«(Testo applicabile fino al 18 gennaio 2013) 
Art. 180 (Possesso dei documenti di circolazione e di 
guida). - 1. Per poter circolare con veicoli a motore il 
conducente deve avere con se' i seguenti documenti: 
a) la carta di circolazione o il certificato di 
idoneita' tecnica alla circolazione del veicolo; 
b) la patente di guida valida per la corrispondente 
categoria del veicolo; 
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida 
per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della 
patente di guida di cui alla lettera b), nonche' un 
documento personale di riconoscimento; 
d) il certificato di assicurazione obbligatoria. 
2. La persona che funge da istruttore durante le 
esercitazioni di guida deve avere con se' la patente di 
guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida 
deve aver con se' anche l'attestato di qualifica 
professionale di cui all'art. 123, comma 7. 



3. Il conducente deve, altresi', avere con se' 
l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo e' 
impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82. 
4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da 
quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero 
quando il veicolo sia in circolazione di prova, il 
conducente deve avere con se' la relativa autorizzazione. 
Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di 
persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente 
la carta di circolazione puo' essere sostituita da 
fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con 
sottoscrizione del medesimo. 
5. Il conducente deve avere con se' il certificato di 
abilitazione professionale, la carta di qualificazione del 
conducente e il certificato di idoneita', quando 
prescritti. 
6. Il conducente di ciclomotore deve avere con se' il 
certificato di circolazione del veicolo, il certificato di 
idoneita' alla guida ove previsto e un documento di 
riconoscimento. 
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo 
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da euro 39 a euro 159. Quando si tratta di 
ciclomotori la sanzione e' da euro 24 a euro 94. 
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera 
all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il termine 
stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per 
fornire informazioni o esibire documenti ai fini 
dell'accertamento delle violazioni amministrative previste 
dal presente codice, e' soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a 
euro 1.596. Alla violazione di cui al presente comma 
consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale 
dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per 
la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei 
termini per la notificazione dal giorno successivo a quello 
stabilito per la presentazione dei documenti." 
«(Testo applicabile dal 19 gennaio 2013) 
Art.180 (Possesso dei documenti di circolazione e di 
guida). - 1. Per poter circolare con veicoli a motore il 
conducente deve avere con se' i seguenti documenti: 
a) la carta di circolazione, il certificato di 
idoneita' tecnica alla circolazione o il certificato di 
circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto; 
b) la patente di guida valida per la corrispondente 
categoria del veicolo, nonche' lo specifico attestato sui 
requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi 
di cui all'articolo 115, comma 2; 
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida 
per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della 
patente di guida di cui alla lettera b), nonche' un 
documento personale di riconoscimento; 
d) il certificato di assicurazione obbligatoria. 
2. La persona che funge da istruttore durante le 
esercitazioni di guida deve avere con se' la patente di 
guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida 
deve aver con se' anche l'attestato di qualifica 
professionale di cui all'art. 123, comma 7. 
3. Il conducente deve, altresi', avere con se' 
l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo e' 
impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82. 
4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da 
quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero 



quando il veicolo sia in circolazione di prova, il 
conducente deve avere con se' la relativa autorizzazione. 
Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di 
persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente 
la carta di circolazione puo' essere sostituita da 
fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con 
sottoscrizione del medesimo. 
5. Il conducente deve avere con se' il certificato di 
abilitazione professionale, la carta di qualificazione del 
conducente e il certificato di idoneita', quando 
prescritti. 
6. Il conducente di ciclomotore deve avere con se' il 
certificato di circolazione del veicolo, il certificato di 
idoneita' alla guida ove previsto e un documento di 
riconoscimento. 
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo 
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da euro 39 a euro 159. Quando si tratta di 
ciclomotori la sanzione e' da euro 24 a euro 94. 
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera 
all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il termine 
stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per 
fornire informazioni o esibire documenti ai fini 
dell'accertamento delle violazioni amministrative previste 
dal presente codice, e' soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a 
euro 1.596. Alla violazione di cui al presente comma 
consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale 
dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per 
la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei 
termini per la notificazione dal giorno successivo a quello 
stabilito per la presentazione dei documenti.». 
Art. 8 
Norme finali 
1. Le procedure e la documentazione occorrente per 
l'immatricolazione dei veicoli previsti all'articolo 2, comma 1, 
nonche' i criteri e le modalita' per la compilazione e 
l'aggiornamento delle relative carte di circolazione, per le 
finalita' di cui al presente regolamento, sono stabilite dalla 
Direzione Generale per la Motorizzazione. 
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' 
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo 
e di farlo osservare. 
Roma, 9 ottobre 2012 
Il Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti 
Passera 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2012 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, registro n. 14, foglio n. 259 



Allegato 1 
Caratteristiche tecniche 
delle autoambulanze veterinarie 
1. Caratteristiche generali. 
1.1 Le autoambulanze veterinarie, in relazione alla loro massa 
complessiva a pieno carico e al numero dei posti a sedere, devono 
essere conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione 
delle domande di omologazione ovvero di approvazione in unico 
esemplare, ai veicoli delle categorie internazionali M1 ed M2; 
1.2 La tara delle autoambulanze veterinarie, oltre a quanto 
definito dalla normativa vigente per la generalita' dei veicoli, 
comprende anche tutta l'attrezzatura fissa necessaria allo 
svolgimento delle specifiche funzioni (ad esempio le attrezzature per 
il trasporto ed il contenimento degli animali quali gabbie, 
trasportini, casse, barelle, box di dotazione ed eventuali serbatoi 
fissi d'acqua e loro contenuto). 
1.3 Le autoambulanze veterinarie debbono essere dotate: 
di almeno due posti a sedere, compreso quello del conducente; 
di almeno una porta su una fiancata, con esclusione di quelle 
d'accesso alla cabina, nonche' una porta posizionata sulla parte 
posteriore del veicolo stesso; 
di un vano sanitario, avente le caratteristiche indicate al 
successivo punto 2, confinato e separato dalla cabina di guida 
mediante divisorio inamovibile, destinato all'alloggiamento delle 
attrezzature di soccorso e trasporto. 
2. Compartimento sanitario. 
Le autoambulanze veterinarie devono essere dotate di un 
compartimento sanitario separato dalla cabina di guida mediante 
divisorio inamovibile. E' ammessa la presenza di porta o sportello a 
chiusura scorrevole a perfetta tenuta. Su tale porta o sportello e' 
ammessa la presenza di vetri purche' di sicurezza. 
Nel compartimento sanitario deve trovarsi una porta posteriore ad 
una o due ante di lunghezza massima possibile in relazione alla 
struttura del veicolo e comunque tale da consentire il facile accesso 
agli animali in stato di necessita'. 
Il compartimento sanitario deve essere coibentato ed insonorizzato 
e il materiale di rivestimento deve essere ignifugo, autoestinguente 
e avere caratteristiche tali da non essere intaccato se sottoposto a 
disinfezione. Inoltre, deve essere antiscivolo, soprattutto nei punti 
di salita/discesa e in quelli maggiormente soggetti ad usura, e deve 
essere lavabile e igienizzabile. Tutte le strutture di rivestimento 
devono essere arrotondate, sagomate e prive di spigoli vivi. Deve 
essere previsto un adeguato sistema di illuminazione e aerazione. 
Le dimensioni minime interne del compartimento sanitario, con 
esclusione di attrezzature ed arredi sono: 
lunghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 2,40 m; 
larghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 1,60 m; 
altezza (in una fascia centrale ampia almeno 0,90 m, lunga almeno 
2,00 m e di superficie non inferiore a 2,4 m²): 1,75 m. 
Eventuali posti a sedere nel comparto sanitario devono essere 
realizzati con sedili ancorati al veicolo, che devono avere una 
larghezza tra i bordi del cuscino di almeno 40 cm e devono essere 
provvisti di cinture di sicurezza. Sono ammessi sedili ribaltabili. 
3. Segni distintivi. 
3.1. Le autoambulanze veterinarie possono essere dotate di un 
dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante 
blu e di quello di allarme previsti dall'art. 177 del codice della 
strada. 
3.2. Le autoambulanze veterinarie devono essere di colore bianco e 



devono essere dotate di una fascia di pellicola retroriflettente 
vinilica autoadesiva di colore arancione, di altezza minima di 20 cm, 
applicata lungo le fiancate e la parte posteriore nonche' nella parte 
interna delle ante della porta posteriore. 
3.4. Nella parte anteriore delle autoambulanze deve essere 
riportata, con lo stesso materiale di cui al punto 3.2., la scritta 
AMBULANZA VETERINARIA diritta o rovesciata in immagine speculare con 
dimensioni complessive minime di 6 x 60 cm. 
3.5. Sulle due fiancate delle autoambulanze deve essere riportata, 
in forma chiaramente individuabile, la denominazione dell'ente che 
abbia la proprieta' o la disponibilita' del veicolo. 
4. Accessori. 
Le autoambulanze veterinarie devono essere munite di 2 estintori: 
uno in cabina e l'altro nel comparto sanitario. 

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato