Maltrattamento, abbandono di animali, avvelenamento,uccisione
LEGGE 20 LUGLIO 2004 N °189
- art. 544 bis (Uccisione di animali);
- art. 544 ter (Maltrattamento di animali)
- art. 544 quater (Spettacoli o manifestazioni vietati);
- art. 544 quinquies (Divieto di combattimento tra animali);
La Legge punisce le persone che per crudeltà o senza necessità :
- cagiona la morte di un animale
- cagiona lesioni ad un animale
- sottopone un animale a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche etologiche
- sottopone gli animali a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi
- chi adopera animali in giochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche etologiche
- somministra agli animali sostanze stupefacenti
- abbandona gli animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività
- promuove o organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono mettere in pericolo l’integrità fisica
- detiene in condizioni incompatibili con la loro natura etologici
Qualunque individuo ha il dovere morale di denunciare questo tipo di reati a qualsiasi organo di polizia, purché ne sia stato testimone diretto e non dichiari il falso.
LA DENUNCIA
Compilare una dichiarazione in carta semplice indicando le proprie generalità e descrivendo minuziosamente di aver assistito in qualità di diretto testimone il reato commesso, il luogo e tutti particolari necessari ai quali si ha assistito, comprese foto, video o altro materiale.