Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del

Randagismo

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1991

1. Princìpi generali

1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna

gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine

di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute

pubblica e l'ambiente.

 

2. Trattamento dei cani e di altri animali di affezione

1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione

delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i

servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono

ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società

cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.

2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di

cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.

3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1

dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.

4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o

al detentore.

5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture

di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro

il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie

di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento

profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo

quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320,

e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente

eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati,

incurabili o di comprovata pericolosità.

7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.