ARTICOLO 18 Vigilanza 1. La vigilanza sull' applicazione della presente legge è affidata, oltre che al servizio veterinario di ciascuna

USL: a) agli addetti al servizio di polizia municipale, ai sensi dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 e

della legge 7 marzo 1986, n. 5; b) agli agenti del corpo di vigilanza ambientale di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26;  c)

alle guardie volontarie delle associazioni di tutela degli animali, secondo quanto disposto dall'articolo 19 della presente legge.

ARTICOLO 19 Guardie zoofile 1. Per la vigilanza sull' applicazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su

proposta delle associazioni iscritte al Registro regionale del volontariato, procede alla nomina di guardie giurate addette alla protezione

degli animali - denominate guardie zoofile - in possesso dei requisiti prescritti dal Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, TU di pubblica

sicurezza e dal Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 2. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito alle

dipendenze dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, in collegamento con le associazioni protezionistiche.  3. Possono essere

proposti dalle associazioni protezionistiche i giovani iscritti nelle liste di leva che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge

15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, il riconoscimento dell' obiezione di coscienza. 4. Il servizio sostitutivo civile nell'

attività di guardia zoofila dovrà avvenire previa convenzione tra il Ministro per la difesa e gli enti o associazioni indicati. A tal fine

trovano applicazione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139, recante disposizioni per

l'attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772.

ARTICOLO 20 Formazione e aggiornamento delle guardie zoofile  1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le

associazioni protezionistiche iscritte nel Registro regionale del volontariato convenzioni per la formazione e l'aggiornamento delle

guardie zoofile.

ARTICOLO 21 Promozione educativa 1. La Regione promuove, con la collaborazione dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali,

degli ordini professionali, dei medici veterinari e delle associazioni per la protezione degli animali, programmi di informazione ed

educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo - animale

- ambiente. 2. La Regione autorizza altresì l' istituzione di corsi di formazione professionale per personale ausiliario da utilizzare

presso strutture veterinarie pubbliche. 3. La regione istituisce altresì , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

in collaborazione con Province, associazioni ed ordini professionali dei medici veterinari nell' ambito del piano annuale di formazione

professionale, corsi di riqualificazione professionale del personale dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali. 4. La Regione

promuove, attraverso le necessarie intese con le competenti autorità scolastiche, lo svolgimento, nell' ambito delle attività scolastiche

integrative e di sostegno, di appositi programmi di informazione e di educazione al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute.

ARTICOLO 22 Limiti di applicazione 1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei cani delle forze

armate e delle forze di polizia utilizzati per servizio.

ARTICOLO 23 Procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative 1. Per l'inflazione delle sanzioni amministrative si applica

la procedura di cui al titolo IV della legge regionale 25 aprile 1978, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.