ARTICOLO 8 Requisiti delle strutture di ricovero  1. Tutte le strutture destinate alla custodia permanente o temporanea di animali a

scopo di commercio, addestramento o ricovero devono essere dotate di requisiti strutturali, funzionali ed igienico sanitari stabiliti con

deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente

legge. 2. L' inosservanza degli standard di cui al comma precedente è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da lire 300.000 a lire 1.000.000, per le strutture di custodia a scopo di ricovero, e da lire 1.000.000 a lire 5.000.000, per le

strutture di custodia a scopo di addestramento o commercio.

ARTICOLO 9 Controllo del randagismo 1. I cani vaganti catturati, regolarmente identificati, devono essere restituiti al proprietario o

detentore. 2. I cani vaganti non identificati devono essere catturati, a cura del servizio veterinario dell' UNità sanitaria locale

competente per territorio che provvede agli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge; nessuno al di fuori degli addetti ai

suddetti servizi, può procedere alla cattura di cani randagi. 3. La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori. E' vietato l' uso di

tagliole e di bocconi avvelenati, nonchè l' uso di trappole che non consentono una rapida segnalazione della presenza dell' animale

catturato. 4. La decorrenza del periodo di sequestro ha inizio dal momento dell' avviso al proprietario del ritrovamento dell' animale

iscritto all' anagrafe.  5. Le spese di cattura, custodia ed eventuali cure dell' animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o

detentore.  6. Gli animali non reclamati entro 60 giorni, (dopo l' osservazione sanitaria) possono essere ceduti gratuitamente a privati

che diano idonee garanzie di buon trattamento, ad enti o associazioni protezionistiche; è fatto divieto a chiunque di cedere gli animali ad

istituti o privati che effettuino esperimenti di vivisezione.  7. I cani ritrovati o accalappiati possono essere soppressi, in modo

eutanasico, solo se gravemente malati o affetti da patologie progressivamente debilitanti o incurabili, o se di comprovata pericolosità

.Alla soppressione provvedono esclusivamente i medici veterinari. 8. E' comunque vietata la soppressione dei cani al di fuori dei casi

previsti dal comma precedente.  9. Chi per errore o involontariamente uccida un cane identificato deve darne segnalazione entro

cinque giorni al Sindaco del Comune del territorio in cui è avvenuto il fatto. 10. I veterinari liberi professionisti che nell' esercizio della

loro attività vengano a conoscenza dell' esistenza di cani non iscritti all' anagrafe, hanno l' obbligo di segnalare la circostanza all'Unità

sanitaria locale competente.

ARTICOLO 10 Profilassi della echinococcosi e della leishmaniosi  1. Tutti i cani devono essere sottoposti a trattamento periodico

contro la tenia echinococco secondo le cadenze previste dal piano regionale di eradicazione della echinococcosi, nonchè al periodico

prelievo di sangue per la sierodiagnosi della leishmaniosi. 2. L' Assessore dell' igiene, sanità e assistenza sociale emana apposite

direttive sulla cadenza temporale e sulle altre modalità dei prelievi per la sierodiagnosi della leishmaniosi.  3. I trattamenti ed i prelievi

sono effettuati gratuitamente dai servizi veterinari delle Unità sanitarie locale nonchè dai veterinari liberi professionisti con spese a

carico del proprietario o detentore del cane.

ARTICOLO 11 Trasferimento, smarrimento o morte del cane 1. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, del cane devono segnalare

al servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale di competenza i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo

smarrimento o la morte dell' animale. 2. La segnalazione deve avvenire tempestivamente, anche tramite mezzo telefonico, e comunque

essere confermata per iscritto entro 15 giorni dagli eventi di cui al primo comma. 3. In caso di mutamenti di residenza del proprietario

o del detentore, ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione, come pure nel caso di animali acquistati in altre Regioni in

cui, pur essendo istituita l' anagrafe canina, l'identificazione sia effettuata diversamente da quanto disposto dal precedente articolo 5, il

cane deve essere reiscritto presso l'anagrafe dell'Unità sanitaria locale competente per territorio, con il codice ad esso già attribuito.

ARTICOLO 12 Abbandono e custodia degli animali 1. Chiunque abbandona cani, gatti o altri animali custoditi nel proprio luogo di

residenza o di domicilio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.000.000. 2. Il

proprietario o detentore, a qualsiasi titolo, degli animali di cui al comma precedente, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità

di mantenimento deve chiedere al competente servizio veterinario dell' Unità sanitaria locale di essere autorizzato a consegnare

l'animale ad apposite strutture di ricovero pubbliche o private.

ARTICOLO 13 Controllo delle nascite 1. I servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, su richiesta dei proprietari, dei detentori o

delle associazioni protezionistiche, predispongono interventi preventivi atti al controllo delle nascite della popolazione canina e felina

servendosi delle proprie strutture o dei presidi veterinari privati convenzionati. 2. La limitazione delle nascite, decisa dai proprietari, è

effettuata previa anestesia se la natura dell' intervento lo richiede, con mezzi chirurgici e chimici, con modalità ed effetti tali da

preservare, per quanto possibile, la vitalità sessuale dell' animale. Gli interventi sono eseguiti esclusivamente dai medici veterinari. 3.

Gli interventi riguardanti gli animali di proprietà sono effettuati a spese del richiedente sulla base si un tariffario concordato dalla

Regione con l' ordine provinciale dei medici veterinari entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 14 Protezione dei gatti in libertà  1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà . E' vietato a

chiunque maltrattarli e spostarli dal loro << habitat >>.  2. I gatti che vivono liberi devono essere sterilizzati dall' Unità sanitaria locale

di competenza e reimmessi nel loro gruppo. 3. Enti o associazioni iscritte all' albo regionale possono, in accordo con le Unità sanitarie

locali di competenza, avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà , curandone la salute e le condizioni di

sopravvivenza. 4. I gatti liberi possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati o incurabili. 5. La decisione della

soppressione spetta unicamente al veterinario dell' Unità sanitaria locale di competenza.

ARTICOLO 15 Tutela dell' integrità fisica degli animali 1. Il compimento di atti crudeli su animali e l' impiego di animali che per

vecchiaia, ferite o malattie non sono più idonei al lavoro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire

500.000 a lire 1.000.000. 2. L' uccisione di un animale senza giustificato motivo o la produzione di lesioni, parimenti ingiustificate,

tali da richiedere la soppressione dell' animale, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire

500.000 a lire 1.000.000. 3. Sono vietati gli spettacoli, le gare, le rappresentazioni pubbliche e le forme di addestramento che

comportino sevizie di animali, secondo quanto indicato dalla tabella A allegata alla presente legge. La violazione di tali disposizioni è

punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 500.000 a lire 3.000.000, fatto salvo quanto disposto dall'

articolo 71 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 4. Chiunque cede a titolo gratuito od oneroso cani o gatti o altre specie animali al

fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire

5.000.000 a lire 10.000.000. 5. Chiunque cagiona la diffusione di una malattia tra animali soggiace alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da lire 80.000 a lire 800.000. 6. L' avvelenamento di animali causato da acque di scarico e rifiuti inquinati,

da terreno avvelenato o dall' impiego non appropriato di prodotti chimici, nonchè dalla mancata recinzione di discariche e rifiuti è

punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al doppio del valore dell' animale e comunque non inferiore a

lire 100.000. 7. Le Unità sanitarie locali garantiscono la presenza obbligatoria di un veterinario a gare e la vigilanza su spettacoli e

rappresentazioni che implichino l' uso di animali.

ARTICOLO 16 Modalità di custodia degli animali 1. Chiunque possieda o detenga animali, a qualunque titolo, è obbligato a

provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento ed alla nutrizione degli stessi. 2. Gli animali devono disporre di

uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento e la possibilità di

accovacciarsi ove siano legati con catene. La catena, ove necessaria, deve avere una lunghezza minima di metri 5 oppure di metri 3 se

fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri. 3. Chiunque custodisce

presso la propria abitazione o in altri locali, in proprietà o in determinazione, animali, deve garantire loro condizioni igieniche e

ambientali tali da non recare nocumento nè alla loro salute, nè all'igiene ed alla quiete delle persone.

ARTICOLO 17 Modalità del trasporto degli animali 1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per

qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza. 2. I mezzi di trasporto o gli

imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l' ispezione e la cura degli stessi; la

ventilazione e la cubatura d' aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate. 3. Ad ogni

trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 624, emanato in

attuazione della direttiva CEE n. 77/ 489 in materia di protezione degli animali.