Integrazioni e modifiche alla legge regionale 18 maggio 1994, n. 21, recante: << Norme per la protezione degli animali

e istituzione dell' anagrafe canina. >>

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA

ARTICOLO 1 1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21, è inserito il seguente: " Art. 1 bis - Informazione e

educazione zoofila. 1. In armonia con il comma 3 dell'articolo 3 della Legge 14 agosto 1991, n. 281, la Regione promuove le attività di

informazione e di educazione zoofila su tutto il territorio regionale attraverso le Unità Sanitarie Locali che devono avvalersi, per quanto

possibile, della collaborazione delle associazioni protezionistiche. La Regione, inoltre, promuove l'educazione zoofila nelle scuole di ogni

ordine e grado attraverso intese con i Provveditorati agli Studi.  2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 30 maggio di ogni anno è

approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore dell' igiene, sanità e assistenza sociale un programma

contenente: a) l'indicazione degli interventi di informazione e di educazione zoofila finalizzati alla protezione degli animali, alla

prevenzione del randagismo e al controllo delle nascite rivolti a tutta l' opinione pubblica; b) l' indicazione degli interventi di

informazione e di educazione zoofila specificatamente rivolti agli studenti di ogni ordine e grado concordati con le competenti autorità

scolastiche. 3. Gli interventi previsti dal programma annuale di informazione e educazione zoofila sono attuati dai servizi veterinari

delle Unità Sanitarie Locali, nonchè , sulla base di apposite convenzioni, dagli enti e dalle associazioni protezionistiche iscritte al registro

regionale del volontariato di cui all' articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 e dalle strutture private.  4. Le convenzioni

di cui al comma 3 sono concluse sulla base di uno schema tipo approvato con decreto dell' Assessore dell' igiene, sanità e assistenza

sociale. Ciascuna convenzione deve comunque indicare: a) la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni; b) le somme

minime e massime entro cui devono essere contenute le voci relative alle spese vive sostenute dall' organizzazione per le prestazioni le

modalità di rendicontazione e le modalità di rimborso; c) la durata della convenzione.".

ARTICOLO 2 1. All'articolo 3 della legge regionale n. 21 del 1994, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:" 3 bis. Nei canili

comunali possono essere attivate forme di custodia a pagamento".

ARTICOLO 3 1. Il comma 1 dell' articolo 6 della legge regionale n. 21 del 1994 è sostituito dal seguente:" 1. In attuazione dell' articolo

3, comma 2, dell'articolo 4 della Legge 14 agosto 1991, n. 281, la Regione predispone un programma annuale di costruzione e di

ristrutturazione dei canili municipali finalizzato alla prevenzione del randagismo. La Regione agevola e finanzia, altresì, la costruzione e

la ristrutturazione dei canili privati aventi le finalità della prevenzione del randagismo e della custodia di animali abbandonati. La

misura del contributo è fissata con delibera della Giunta regionale in un importo non inferiore all' 80 per cento delle spese

documentate.  2. Il comma 2 dell' articolo 6 della legge regionale n. 21 del 1994 è sostituito dai seguenti: " 2. Il programma

contiene: a) la localizzazione, la tipologia e la ricettività delle strutture esistenti; b) la localizzazione, la tipologia e la ricettività di

ciascuna struttura finanziata;  c) i criteri di riparto tra i Comuni dei contributi previsti dagli articoli 3, 8 della Legge n. 281 del 1991.2

bis. Nella ripartizione dei contributi è data priorità ai progetti presentati dai Comuni associati.".

ARTICOLO 4 1. La lettera a) del comma 4 dell' articolo 6 della legge regionale n. 21 del 1994 e sostituita dalla seguente: "a) copia

della deliberazione del Consiglio comunale concernente la richiesta del contributo di cui al precedente comma 2, ovvero copia della

deliberazione di costituzione del consorzio di cui al comma 2 bis; ".

ARTICOLO 5 1. L'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 1994 è sostituito dal seguente:" Art. 8 -1. Le strutture destinate alla

custodia permanente o temporanea di animali a scopo di commercio, addestramento o ricovero devono essere dotate dei requisiti

strutturali, funzionali ed igienico sanitari stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione

consiliare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto disposto nei commi seguenti. 2. Tutte

le strutture indicate al comma 1 devono essere dotate di lettore del codice di riconoscimento di cui all' articolo 5 della presente legge. 3.

Le strutture destinate alla custodia permanente a scopo di ricovero devono essere dotate di crematorio per l' eliminazione degli animali

morti.  4. L' inosservanza degli standard definiti ai sensi del comma 1, nonchè quella delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è punita

con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.000.000, per le strutture di custodia permanente a

scopo di ricovero, e da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 negli altri casi".

ARTICOLO 6 1. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 1994 è sostituito dal seguente: " 6. Gli animali non reclamati

nei quindici giorni successivi alla cattura, dopo l'osservazione sanitaria, possono essere ceduti in affidamento temporaneo a privati che

diano idonee garanzie di buon trattamento, ad enti e associazioni protezionistiche. L'affidamento diventa definitivo se decorrono

sessanta giorni dalla data di cattura dell'animale senza che questi venga reclamato dal legittimo proprietario. E' fatto divieto a chiunque

di cedere gli animali ad istituti o privati che effettuino esperimenti di vivisezione".

ARTICOLO 7 1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 21 del 1994 è sostituito dal seguente:" 2. L' Assessore dell' igiene,

sanità e assistenza sociale emana apposite direttive sulla cadenza temporale e sulle altre modalità delle campagne di prevenzione, e/ o

eliminazione dei focolai individuati, delle zoonosi infettive contagiose e dei prelievi per la sierodiagnosi della leishmaniosi.". 2. Dopo il

comma 3 dell' articolo 10 sono aggiunti i seguenti:" 3 bis. Le Unità Sanitarie Locali sono autorizzate a stipulare convenzioni con imprese

private per le attività di prevenzione e/ o di eliminazione delle zoonosi infettive contagiose, sotto il controllo diretto dei propri

servizi. 3 ter. Le convenzioni di cui al comma 3 bis sono concluse sulla base di uno schema tipo approvato con decreto dell' Assessore

dell' igiene, sanità e assistenza sociale. Ciascuna convenzione deve comunque indicare: a) la tipologia e le modalità di erogazione delle

prestazioni; b) il costo delle prestazioni, le modalità di rendicontazione e le modalità di pagamento;  c) il termine iniziale e il termine

finale di adempimento;  d) le modalità di controllo da parte dei servizi dell' Unita Sanitaria Locale".

ARTICOLO 8 1. Gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 21 del 1994 sono eseguiti gratuitamente e

devono essere eseguiti obbligatoriamente nei confronti di tutta la popolazione canina e felina randagia.

ARTICOLO 9 1. All' articolo 16 della legge regionale n. 21 del 1994, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: " 3 bis. In caso di

morte dell'animale, le strutture di ricovero pubbliche o convenzionate procedono su richiesta del proprietario, alla cremazione della

carcassa".

ARTICOLO 10 1. In relazione alle variazioni introdotte con la presente legge alle disposizioni di cui all' articolo 6 della legge

regionale n. 21 del 1994, i termini del 30 marzo, indicato dal comma 4 del detto articolo, e del 30 maggio, indicato dal comma 3 sempre

dello stesso articolo, sono fissati per il 1996 rispettivamente al 60 e al 120 giorno dalla data di pubblicazione della presente legge. La

presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare

come legge della Regione.  Data a Cagliari, addì 1 agosto 1996