5.3.3. Programmi sanitari e attività nel canile rifugio

In ogni canile deve essere nominativamente identificato il responsabile del canile (Art. 2, comma 5 del

DPGR 1/99), formalmente incaricato dal Comune (in caso di personale interno), o esplicitamente indicato

nelle convenzioni in caso di affidamento esterno. Il responsabile del canile si rapporta operativamente con

la ASL e col Comune, é responsabile della custodia dei medicinali, delle attrezzature e dei presidi medicochirurgici,

deve fornire supporto logistico al responsabile sanitario e garantisce l’esecuzione delle

prescrizioni da esso impartite.

Il responsabile del canile compila ed aggiorna, entro 72 ore da ogni evento (ingressi, uscite, trasferimenti,

morti, adozioni ecc.), il registro delle presenze in canile (All. 4).

Attività ricreative

Il canile rifugio è una struttura di ricovero permanente dei cani randagi in attesa di adozione, aperta al

pubblico. L’obiettivo di ridurre al minimo la sofferenza e l’alienazione dei cani ricoverati deve essere

perseguito favorendo il contatto con i cittadini, le attività di adozione (v. oltre) e le attività ricreative con i

cani ricoverati.

A tale scopo il responsabile del canile, compatibilmente con le condizioni atmosferiche, deve organizzare

turni di uscita dei cani nei recinti all’aperto, sotto la sorveglianza di personale del canile, di volontari delle

associazioni o di privati cittadini che si rendano disponibili. E’ importante che il personale addetto a tale

attività sia adeguatamente formato e dotato di capacità di gestione dei cani appropriata in relazione alla

tipologia di cane considerata.

Attività sanitarie

Nel canile rifugio la ASL esercita compiti istituzionali di vigilanza e prevenzione delle zoonosi e delle

malattie diffusive. Le prestazioni veterinarie per la cura di malattie comuni nei canili rifugio sono a carico

del Comune, che può provvedere direttamente o nell’ambito di convenzioni stipulate con i gestori dei canili.

Le convenzioni di affidamento dei cani randagi devono specificare esplicitamente (DPGR 1/99, All. A) le

modalità di esecuzione e di pagamento delle cure veterinarie, mediche e chirurgiche, che si rendano

necessarie nel canile rifugio.

Il responsabile sanitario dei canili rifugio è un veterinario privato, convenzionato col Comune o col canile;

i compiti del responsabile sanitario comprendono:

o la visita collettiva del canile almeno a cadenza mensile;

o la visita dei cani segnalati dal responsabile del canile per problemi di salute, ed in caso di necessità la

prescrizione di adeguate terapie;

o la compilazione e l’aggiornamento della scheda sanitaria di ogni cane visitato; la scheda sanitaria

deve essere conservata nell’ufficio del canile, a disposizione del veterinario ufficiale per almeno tre

anni;

o la supervisione dei programmi di disinfezione e di profilassi antiparassitaria;

o la sorveglianza dell’armadio farmaceutico;

o la notifica delle malattie infettive al servizio di Sanità animale della ASL.

Il responsabile sanitario, nel rispetto dei propri doveri, è inoltre tenuto a segnalare alla ASL competente

eventuali violazioni del benessere animale delle quali venga a conoscenza nell’esercizio del proprio

compito.

In ogni canile deve essere attuata una programmazione degli interventi sanitari di routine (sottoposta a

vigilanza da parte del Servizio Veterinario della ASL); devono essere curate con la massima attenzione le

misure di biosicurezza, tra le quali i trattamenti rodenticidi, lo stoccaggio dei mangimi in ambienti

adeguatamente protetti dai roditori, la pulizia degli ambienti e dei contenitori dei cibi, la vigilanza sui

programmi periodici di disinfezione eseguiti dal personale del canile e le vaccinazioni per la leptospirosi.

5.3.4. Vigilanza sui canili

L'organo istituzionalmente deputato alla vigilanza sui canili pubblici e privati convenzionati è il servizio

veterinario della ASL competente. Il servizio veterinario della ASL dovrebbe ispezionare ogni canile rifugio

nel territorio di propria competenza almeno semestralmente.

L'attività di vigilanza comprende anche la valutazione quantitativa e qualitativa delle prestazioni offerte

dalla struttura agli utenti, che devono essere espresse con criteri di misurazione oggettiva in termini di

efficacia nella lotta al randagismo. Tra le voci valutate deve essere compresa l’accessibilità al canile e la

pratica di attività ludiche e ricreative per i cani ricoverati, oggettivata anche mediante i riscontri ottenuti

dalle associazioni di volontariato (v. anche cap. 13).

I modelli delle liste di riscontro (check-list) per la vigilanza nei canili ed i criteri di misurazione e

certificazione dei livelli di prestazione dimostrati devono essere definiti ed aggiornati dal Servizio

Prevenzione dell’Assessorato Regionale all’Igiene e Sanità.

La valutazione dei canili da parte delle ASL dovrà essere aggiornata annualmente, e obbligatoriamente

richiesta e valutata dai Comuni nelle gare d’appalto per convenzioni con i canili rifugio e sanitario.