5.3. Programmi sanitari nei canili – compiti di ASL e Comuni

Bisogna distinguere le attività del canile sanitario, che riguardano essenzialmente i primi 30-60 giorni

successivi alla cattura e al ricovero, da quelle che interessano il canile rifugio, cioè il luogo di ricovero

permanente del cane.

In molti casi il canile sanitario non è separato da un canile rifugio, per cui lo spostamento del cane dai

ricoveri sanitari a quelli definitivi avviene direttamente all’interno di un canile sanitario/rifugio; anche in

questi canili vige la separazione funzionale di compiti e funzioni nell’erogazione di prestazioni sanitarie.

5.3.1. Programmi operativi nel canile sanitario

La legge 21 prevede (Art. 2) che il servizio veterinario della ASL debba eseguire nei canili sanitari “i

controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali”.

Rispetto alla totalità delle azioni mediche contemplate nell’enunciato dell’articolo, il dettaglio delle

prestazioni mediche garantite é definito negli altri riferimenti normativi e nella programmazione regionale.

Gli interventi sanitari di competenza della ASL possono essere eseguiti solo sui cani registrati in anagrafe

a nome del Comune di competenza, a seguito di cattura o prelievo disposto da quest’ultimo (v. oltre).

Le prestazioni a carico della ASL sono:

1. identificazione e registrazione in anagrafe;

2. sterilizzazione delle femmine;

3. trattamento antiparassitario nei confronti dell’echinococcosi (tutti i cani al momento del ricovero in

canile devono subire un trattamento apposito);

4. prelievi diagnostici per la diagnosi di Leishmaniosi e di altre malattie denunciabili (sulla base delle

indicazioni dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità, emanate con atti specifici);

5. trattamento profilattico delle principali malattie infettive e parassitarie (comprendendo sia i parassiti

esterni che quelli interni) all’ingresso nel canile. A questo proposito devono essere utilizzati prodotti

che consentano di abbinare l’efficacia del trattamento all’economicità necessaria sui grandi numeri.

Nel canile sanitario la ASL deve inoltre garantire, nei limiti delle risorse disponibili e delle indicazioni

regionali, l’esecuzione di interventi straordinari di tipo medico e chirurgico, mediante un vero e proprio

servizio di pronto soccorso (Art. 4 e 10 - DPGR 1/99).

I costi di farmaci, anestetici e materiali di consumo o derivanti dalla stipula di convenzioni inerenti le attività

nei canili sanitari sono trasferiti dalla Regione alle ASL nell’ambito dei fondi destinati alle campagne di

sterilizzazione e alla lotta al randagismo.

5.3.2. Convenzioni per le attività di pronto soccorso

La disponibilità di risorse umane e materiali dei Servizi Veterinari delle ASL in molti casi non consente di

far fronte in modo efficiente all’erogazione di un servizio di pronto soccorso veterinario.

Nell’ambito della disponibilità delle risorse assegnate, le ASL possono comunque adottare soluzioni che

prevedano convenzioni con altre strutture (All. n. 3), tra le quali devono essere sempre privilegiati gli enti

pubblici. In caso di esternalizzazione del pronto soccorso, devono sempre essere previste rigorose

procedure di sorveglianza, al fine di evitare fenomeni di abuso del servizio a beneficio di cani di proprietà.

In caso di esternalizzazione anche delle sterilizzazioni, si dovrebbe tentare di perseguire economie di

scala, affidando contemporaneamente le convenzioni per le sterilizzazioni e per il pronto soccorso.