5.1. Tipologie di canile: differenziazione funzionale e requisiti minimi
Sono previsti due tipi di canile: il canile sanitario e il canile rifugio.
Il canile sanitario è il luogo nel quale devono essere condotti tutti i cani randagi in seguito al loro prelievo
dall’ambiente; il ricovero nel canile sanitario è finalizzato all’esecuzione degli accertamenti anagrafici e dei
trattamenti medici e chirurgici (identificazione, sterilizzazione, pronto soccorso, trattamenti immunizzanti e
antiparassitari) propedeutici all’adozione o, in attesa della stessa, al ricovero nei canili rifugi.
E’ quindi un luogo dove avviene un continuo avvicendamento dei cani catturati, che, al termine delle
operazioni sanitarie, vengono adottati o trasferiti al canile rifugio.
Il canile rifugio è invece finalizzato al pensionamento del cane, proveniente dal canile sanitario, in attesa
dell’adozione; in assenza di quest’ultima il cane potrebbe restare ricoverato anche per tutta la vita, per cui
il canile rifugio deve garantire un ricovero confortevole di lunga durata.
I requisiti tecnici dei due tipi di canile sono contenuti nel DPGR 1/99, di seguito se ne riportano quelli più
caratterizzanti:
Canile sanitario:
o Custodia temporanea per un massimo di sessanta giorni.
o Ambulatorio con attrezzature e materiali occorrenti per operazioni anagrafiche, prelievi, accertamenti,
terapie.
o Sala operatoria separata (All. 13).
o Ricoveri chiusi con possibilità di riscaldamento per la convalescenza postoperatoria o per malattia.
o Pronto soccorso e prime cure degli animali feriti.
o Reparto di isolamento per gli infettivi, fisicamente separato e distanziato dai box di ricovero ordinario, e
utilizzato esclusivamente a tale scopo.
o Reparto per trattamento contro echinococcosi.
o Gattile.
Canile rifugio:
o Ricovero permanente dei cani provenienti dal canile sanitario fino alla loro adozione.
o Ambulatorio veterinario per visite e piccoli interventi medici o chirurgici di routine (All. 13).
o Spazi aperti verdi, dotati di adeguato arredo arboreo, finalizzati alla movimentazione ricreativa dei cani
ricoverati ed adeguati per superfici e disposizione a consentire il regolare moto di tutti i cani ricoverati.
Requisiti minimi comuni ai due tipi di canile:
o Localizzazione fuori dal centro abitato (i canili sono parificati a industrie insalubri di primo tipo),
isolamento acustico che tuteli le abitazioni.
o Locali di attesa per i cittadini, dotati di armadietti e scaffali a disposizione dei visitatori, e di pianta del
canile.
o Ufficio per la gestione delle pratiche amministrative, dotato di computer, internet,
stampante/copiatrice/fax.
o Servizi igienici per i cittadini separati da quelli per il personale.
o Reparto di isolamento con box per gli animali morsicatori sottoposti a sequestro o per animali con
sospetto di malattia infettiva.
o Presenza di personale qualificato, capace di supportare il medico veterinario nell’assistenza sanitaria
dei cani ricoverati.
o Registrazione e tracciabilità:
1. registro delle presenze in formato elettronico, con stampa su carta a frequenza almeno trimestrale,
conforme all’Allegato n. 4;
2. numerazione dei box di ricovero, riportata sulla pianta del canile e sui singoli box;
3. cartelle all’ingresso dei box riportanti i nomi dei cani ricoverati.
o Orario di apertura giornaliero, con presenza di personale del canile, di almeno due ore al giorno nei
mesi autunno-invernali e di tre ore nei mesi primaverili-estivi, fatto salvo un giorno di riposo
settimanale.
La necessità di un impianto di incenerimento può essere ovviata mediante apposite convenzioni con ditte
private che operano ritiro e smaltimento dei cani morti nel rispetto del Regolamento 1774/02; in tal caso è
necessario disporre di cella frigo di dimensioni adeguate (pozzetto).
N.B.: i requisiti minimi dei canili rifugio sono richiesti anche a tutte le strutture private nelle quali siano
ricoverati cani randagi in convenzione con i Comuni.