4.3. Iscrizione in BDR di cani di provenienza extraregionale

Sono possibili le seguenti modalità di registrazione:

1. cani già iscritti nell’anagrafe di altre Regioni: acquisizione della variazione anagrafica dalla ASL di

provenienza e dei documenti identificativi del cane, e conseguente iscrizione nella BDR a cura della

ASL di destinazione;

2. cani di provenienza estera: lettura del microprocessore eventualmente presente, verifica della

documentazione di trasporto ai sensi del Reg. 998/2003/CE e iscrizione nell’anagrafe regionale a cura

della ASL di destinazione;

3. cani di provenienza extraregionale o estera, introdotti nel territorio regionale in violazione delle norme

vigenti: erogazione delle sanzioni previste e successiva regolarizzazione anagrafica a cura della ASL

di destinazione.

L’intestazione della proprietà di un cane può esser fatta solo a carico di persone fisiche in possesso della

capacità di agire (maggiorenni) o del Comune.

La mancata notifica di variazioni anagrafiche comporta l’applicazione della sanzione amministrativa

prevista all’Art. 4 comma 8.

N.B.: l’iscrizione in anagrafe può avvenire solo ad opera del servizio veterinario della ASL o dei veterinari liberi

professionisti (L.P.) autorizzati; le operazioni in BDR devono pertanto essere sempre tracciabili nominalmente.

L’inoculazione del microchip da parte di personale non autorizzato è sanzionata ai sensi dell’Art. 4, comma 8

della L.R. 21/94, fatta salva la contestazione di altre violazioni ove ricorrenti (esercizio abusivo della

professione medico veterinaria). A seguito dell’emissione della sanzione, la registrazione anagrafica può

essere risanata, se il microchip è conforme, procedendo all’iscrizione in BDR.

5. CANILI (Art. 3 e 4 del DPGR 1/99)

La legge prevede che i cani vaganti privi di proprietario siano ricoverati a cura del Comune in un canile

(Art. 4, L. 281/91; Art. 3, L.R. 21/94).

Ogni canile è soggetto all’autorizzazione sanitaria del Sindaco, che deve essere acquisita previo nullaosta

sanitario congiunto del Servizio di Igiene pubblica e del Servizio di Igiene degli Allevamenti della ASL

competente (Art. 8 L.R. 21/94 - Art. 3, comma 12., lettera c) del DPGR 1/99).

Lo scopo istituzionale del canile pubblico non è quello di realizzare un mero punto di accumulo dei cani

catturati, ma di realizzare un vero e proprio servizio al cittadino e favorire la realizzazione del rapporto

uomo-animale in condizioni serene e, indirettamente, anche momenti di aggregazione sociale.

Deve essere pertanto caratterizzato dalla massima accessibilità e gradevolezza per i cittadini, da orari di

apertura estesi al fine settimana, mezzi pubblici che garantiscano il collegamento con il centro abitato,

assistenza alle adozioni e alle visite, possibilità di attività ricreative per i cani ricoverati; il tutto in un

ambiente confortevole (spazi verdi, alberi) e dell’arredo urbano, atto ad incentivare la frequentazione del

canile da parte dei cittadini.

I Comuni possono far fronte a questo adempimento mediante strutture proprie e personale interno, oppure

esternalizzando il servizio; le convenzioni per la gestione dei canili devono essere concesse

prioritariamente alle associazioni aventi come finalità la protezione degli animali (circolare 14.05.2001 n. 5

del Ministero della Salute), iscritte al Registro Generale del Volontariato (L.R. n. 39 del 13.9.1993), che

forniscano adeguate garanzie di affidabilità anche in termini di potenziali adozioni garantite (DPGR n. 1/99,

All. A).

Nel caso in cui l’affidamento alle associazioni di volontariato non sia possibile ed il Comune decida di

affidare il servizio a privati, deve comunque essere accertato il rispetto dei principi e dei requisiti sopra

esposti; in ogni caso, nella definizione dei bandi e nella valutazione delle offerte deve essere sempre

valutato l’insieme dei servizi di gestione del rapporto con i cittadini e l’attività di adozione dei cani ricoverati

(v. anche allegato n. 1).