4. ANAGRAFE CANINA (Art. 4)
L’anagrafe canina si compone dei seguenti elementi:
1. identificazione individuale dei cani mediante l’inoculazione sottocutanea di un microchip elettronico;
2. documenti individuali d’identificazione;
3. registri dei canili;
4. banca dati informatizzata nazionale, regionale e locale.
L’alimentazione e l’aggiornamento dell’anagrafe canina sono garantite dai servizi veterinari delle ASL.
Le operazioni d’identificazione e iscrizione nell’anagrafe possono essere svolte gratuitamente dal Servizio
Veterinario della ASL competente, oppure a pagamento presso i veterinari privati, preventivamente
autorizzati allo scopo dalla ASL.
I veterinari autorizzati possono acquistare autonomamente i microprocessori necessari allo svolgimento
della attività, purché conformi all’Art. 5 dell’O.M. 06/08/2008 (norme ISO 11784 e 11785).
Al fine di garantire efficacemente l’accessibilità al servizio gratuito entro i termini di legge, ciascun Comune
deve collaborare con la ASL competente ad individuare idonei locali per l’identificazione dei cani.
4.1. Obblighi dei proprietari e detentori
I proprietari e i detentori dei cani sono obbligati a chiedere l’iscrizione del loro cane nell’anagrafe canina
entro dieci giorni dalla nascita o dall’acquisizione del possesso dell’animale (Art. 4, comma 2).
Tuttavia, per motivi tecnici connessi anche alla creazione della Banca Dati Regionale dell’anagrafe canina
(BDR), è impossibile iscrivere un cane in anagrafe prima dell’identificazione mediante inoculazione del
microchip (la registrazione in BDR deve essere contestuale o successiva, entro 72 ore dall’identificazione);
inoltre, per motivi sanitari, in molti casi può essere necessario ritardare l’identificazione del cucciolo fino al
completamento dei piani vaccinali.
I commercianti e gli allevatori devono in ogni caso identificare e registrare i cuccioli prima della loro
vendita o cessione a terzi. Al proprietario deve essere rilasciato il documento di identificazione del cane,
che deve essere esibito su richiesta delle autorità competenti. Sulla base delle considerazioni sopra
esposte, é ragionevole che in fase di vigilanza attiva gli operatori verifichino l’identificazione e registrazione
in anagrafe di tutti i cuccioli di oltre tre mesi di vita e comunque di tutti quelli sottoposti a
trasferimento di residenza o a passaggio di proprietà.
Il proprietario o detentore di un cane è tenuto a comunicare alla ASL competente, oltre alla nascita o
all’acquisizione della proprietà (Artt. 4 e 11), i seguenti eventi:
o furto o smarrimento: tempestivamente per telefono (entro 48 ore al numero dedicato per le
emergenze), con conferma scritta entro quindici giorni dall’evento (All. 10); la mancata
comunicazione può configurare a seconda dei casi diverse violazioni (abbandono di animale, omessa
custodia ecc.).
o morte: notifica scritta (All. 11) entro quindici giorni;
o cambio di residenza: entro trenta giorni. La comunicazione deve essere fatta alla ASL di
provenienza che, se diversa da quella di destinazione, trasmette la variazione a quest’ultima per via
informatica.
o cessione di proprietà (All. 9): entro quindici giorni. La comunicazione per l’aggiornamento della
BDR è effettuata a cura del proprietario cedente, che notifica l’evento alla ASL. Anche in questo caso
la variazione in BDR sarà univoca, mediante notifica per via informatizzata alla ASL di destinazione.
I responsabili dei canili pubblici o privati nei quali siano ricoverati cani randagi sono tenuti a compilare ed
aggiornare il registro delle presenze in canile (All. 4).
4.2. Identificazione dei cani vaganti
L’identificazione dei cani vaganti non identificati deve avvenire contestualmente alla cattura o non appena
possibile nel canile sanitario di primo ricovero, il quale deve essere localizzato nell’ambito della ASL di
appartenenza. La conseguente iscrizione in anagrafe deve avvenire a nome del Comune nel quale è
avvenuta la cattura o il prelievo dal territorio.
E’ sempre la ASL territorialmente competente sul Comune di cattura ad effettuare la prima iscrizione in
anagrafe del cane catturato.
N.B.: l’intestazione al Comune deve essere effettuata anche per cani vaganti catturati, che risultino identificati
con microchip non presente nelle Banche dati nazionali; nel caso in cui successivamente ne sia reclamata la
proprietà, è possibile effettuare la variazione anagrafica come un semplice cambio di proprietà.