4. ANAGRAFE CANINA (Art. 4)

L’anagrafe canina si compone dei seguenti elementi:

1. identificazione individuale dei cani mediante l’inoculazione sottocutanea di un microchip elettronico;

2. documenti individuali d’identificazione;

3. registri dei canili;

4. banca dati informatizzata nazionale, regionale e locale.

L’alimentazione e l’aggiornamento dell’anagrafe canina sono garantite dai servizi veterinari delle ASL.

Le operazioni d’identificazione e iscrizione nell’anagrafe possono essere svolte gratuitamente dal Servizio

Veterinario della ASL competente, oppure a pagamento presso i veterinari privati, preventivamente

autorizzati allo scopo dalla ASL.

I veterinari autorizzati possono acquistare autonomamente i microprocessori necessari allo svolgimento

della attività, purché conformi all’Art. 5 dell’O.M. 06/08/2008 (norme ISO 11784 e 11785).

Al fine di garantire efficacemente l’accessibilità al servizio gratuito entro i termini di legge, ciascun Comune

deve collaborare con la ASL competente ad individuare idonei locali per l’identificazione dei cani.

4.1. Obblighi dei proprietari e detentori

I proprietari e i detentori dei cani sono obbligati a chiedere l’iscrizione del loro cane nell’anagrafe canina

entro dieci giorni dalla nascita o dall’acquisizione del possesso dell’animale (Art. 4, comma 2).

Tuttavia, per motivi tecnici connessi anche alla creazione della Banca Dati Regionale dell’anagrafe canina

(BDR), è impossibile iscrivere un cane in anagrafe prima dell’identificazione mediante inoculazione del

microchip (la registrazione in BDR deve essere contestuale o successiva, entro 72 ore dall’identificazione);

inoltre, per motivi sanitari, in molti casi può essere necessario ritardare l’identificazione del cucciolo fino al

completamento dei piani vaccinali.

I commercianti e gli allevatori devono in ogni caso identificare e registrare i cuccioli prima della loro

vendita o cessione a terzi. Al proprietario deve essere rilasciato il documento di identificazione del cane,

che deve essere esibito su richiesta delle autorità competenti. Sulla base delle considerazioni sopra

esposte, é ragionevole che in fase di vigilanza attiva gli operatori verifichino l’identificazione e registrazione

in anagrafe di tutti i cuccioli di oltre tre mesi di vita e comunque di tutti quelli sottoposti a

trasferimento di residenza o a passaggio di proprietà.

Il proprietario o detentore di un cane è tenuto a comunicare alla ASL competente, oltre alla nascita o

all’acquisizione della proprietà (Artt. 4 e 11), i seguenti eventi:

o furto o smarrimento: tempestivamente per telefono (entro 48 ore al numero dedicato per le

emergenze), con conferma scritta entro quindici giorni dall’evento (All. 10); la mancata

comunicazione può configurare a seconda dei casi diverse violazioni (abbandono di animale, omessa

custodia ecc.).

o morte: notifica scritta (All. 11) entro quindici giorni;

o cambio di residenza: entro trenta giorni. La comunicazione deve essere fatta alla ASL di

provenienza che, se diversa da quella di destinazione, trasmette la variazione a quest’ultima per via

informatica.

o cessione di proprietà (All. 9): entro quindici giorni. La comunicazione per l’aggiornamento della

BDR è effettuata a cura del proprietario cedente, che notifica l’evento alla ASL. Anche in questo caso

la variazione in BDR sarà univoca, mediante notifica per via informatizzata alla ASL di destinazione.

I responsabili dei canili pubblici o privati nei quali siano ricoverati cani randagi sono tenuti a compilare ed

aggiornare il registro delle presenze in canile (All. 4).

4.2. Identificazione dei cani vaganti

L’identificazione dei cani vaganti non identificati deve avvenire contestualmente alla cattura o non appena

possibile nel canile sanitario di primo ricovero, il quale deve essere localizzato nell’ambito della ASL di

appartenenza. La conseguente iscrizione in anagrafe deve avvenire a nome del Comune nel quale è

avvenuta la cattura o il prelievo dal territorio.

E’ sempre la ASL territorialmente competente sul Comune di cattura ad effettuare la prima iscrizione in

anagrafe del cane catturato.

N.B.: l’intestazione al Comune deve essere effettuata anche per cani vaganti catturati, che risultino identificati

con microchip non presente nelle Banche dati nazionali; nel caso in cui successivamente ne sia reclamata la

proprietà, è possibile effettuare la variazione anagrafica come un semplice cambio di proprietà.