3. RUOLO DEGLI ENTI ISTITUZIONALI: REGIONE, ASL E COMUNI (artt. 2 e 3)
La descrizione del ruolo specifico sarà dettagliata nell’ambito della descrizione delle singole attività; in
questo capitolo si fornisce una descrizione generale dei compiti e dei rapporti di collaborazione.
La Regione ha un ruolo di programmazione, coordinamento e controllo delle ASL e degli Enti Locali
impegnati nelle attività di lotta al randagismo (D.L.vo 502/92; L.R. 15/85; L.R. 10/2006 ecc.); essa esercita
tale ruolo per il tramite del Servizio Prevenzione dell’Assessorato Regionale all’Igiene e Sanità (settore
Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche).
Comune: il Sindaco è l’Autorità Sanitaria Locale (Art. 13. L. 833/1978) e il rappresentante della comunità
locale (D.L.vo 267/2000 – Testo Unico degli Enti locali); ha pertanto un ruolo centrale nella gestione del
randagismo.
Tramite la Polizia Municipale, il Comune esercita il controllo del territorio, rileva la presenza di cani vaganti
e ne richiede la cattura ed il ricovero presso il canile. Il Comune è responsabile della gestione (anche
amministrativa) del ricovero dei cani nei canili e deve vigilare continuamente sulla stessa.
E’ responsabile inoltre dell’organizzazione, diretta o delegata, delle adozioni e di tutti i processi decisionali
che riguardano un animale non di proprietà ricadente nei confini del territorio comunale.
Il Comune, anche in quanto responsabile giuridico della protezione degli animali (DPR 31.03.1979),
dispone l’adozione delle cure non coperte dal servizio della ASL e l’adozione di eventuali ordinanze di
sequestro di cani privati per motivi sanitari, di benessere animale o di ordine pubblico. Dispone inoltre dei
fondi assegnati da Ministero e Regione, stanzia gli ulteriori fondi necessari, collabora con la ASL per
l’esecuzione delle attività inerenti all’iscrizione all’anagrafe dei cani e delle campagne di sterilizzazione.
Per far fronte a tutte le incombenze dei Comuni, é necessario che in ogni Comune sia nominalmente
individuato il Responsabile di procedimento per la lotta al randagismo e la protezione degli animali (All. 12),
il quale, in collegamento con la ASL competente, coordina le azioni di pertinenza del Comune.
La ASL è l’organo tecnico che supporta il Comune nell’esecuzione delle attività medico-veterinarie e
anagrafiche; realizza e aggiorna la banca dati dell’anagrafe canina, provvede alla cattura dei cani vaganti
su richiesta del Comune o di altra autorità competente (v. cap. 6), fornisce il servizio di sterilizzazione dei
cani e dei gatti delle colonie feline, vigila sul rispetto delle normative sanitarie, applica nei canili i piani
regionali di lotta alle malattie infettive e parassitarie, vigila sul rispetto della normativa inerente il rispetto del
benessere animale.
La ASL è inoltre incaricata di fornire le cure sanitarie ai cani randagi ricoverati nei canili sanitari (Art. 2 della
L. 21/94); il livello di dettaglio delle prestazioni fornite, nel rispetto dei compiti istituzionali della sanità
pubblica veterinaria, é definito dagli atti di programmazione regionali, anche sulla base dell’entità delle
risorse economiche assegnate alle ASL.
Un Dirigente del Servizio veterinario dell’Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche è
incaricato in ogni ASL come responsabile di procedimento per la lotta al randagismo. Il Comune e la ASL
collaborano nella realizzazione di interventi di educazione e sensibilizzazione, formazione e informazione.
N.B.: nel rispetto del D.L.vo 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale), tutte le amministrazioni pubbliche
dovrebbero rendere chiaramente indicati nel proprio sito internet i riferimenti del responsabile di
procedimento per la lotta al randagismo.