16. VIGILANZA

16.1. Comuni

Il combinato disposto delle normative vigenti (L.R. 21 del 18.05.94, L. 189 del 20.07.2004, D.M. Interni

23.03.2007) assegna ai Comuni la vigilanza ordinaria sul territorio sul rispetto della normativa inerente al

randagismo. La Polizia Municipale, coadiuvata dove esistenti dalle guardie zoofile, ha il compito primario di

vigilare assiduamente sulle norme di più immediato riscontro, quali l’identificazione e la registrazione

anagrafica, il rispetto dell’igiene e del decoro urbano, il rispetto della quiete pubblica.

I Comuni devono dotare a questo scopo la Polizia Municipale di lettori per microchip ISO compatibili (O.M.

06.08.2008, Art. 4) in numero adeguato.

Le attività di vigilanza della Polizia Municipale in riferimento alla lotta al randagismo devono essere

registrate ai fini della rendicontazione annuale (All. 5).

16.2. ASL

Le funzioni di vigilanza del Servizio Veterinario della ASL nell’ambito della lotta al randagismo e della

protezione degli animali discendono sia dalle norme generali, che attribuiscono ai servizi veterinari la

competenza esclusiva nelle materie di sanità pubblica veterinaria e di benessere animale, che dalle norme

specifiche, in particolare la LR 21/94.

Gli obiettivi principali della vigilanza diretta (mediante ispezioni e sopralluoghi) della ASL sono:

o canili;

o strutture veterinarie ed imprese (ambulatori, laboratori, esercizi di vendita, toeletta, trasporto animali);

o strutture zootecniche.

La ASL interviene inoltre a supporto di altri Enti (Comuni, Corpo Forestale, Forze dell’Ordine), tutte le volte

in cui sia richiesta una competenza medico veterinaria specifica nell’ambito delle attività di vigilanza da

essi svolte.

Anche l’attività di vigilanza delle ASL deve essere opportunamente registrata e rendicontata (All. 6).

16.3. CFVA

Il Corpo Forestale ha competenza primaria sulla vigilanza per i reati di maltrattamento animale, ai sensi

dell’‘Art. 6 comma 1 della L. 189/2004 e del D.M. 23.03.2007.

Istituito con la Legge Regionale 5/11/1985, n° 26, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) è un

Corpo tecnico con funzioni di polizia deputato alla tutela dell’ambiente naturale; tra le altre funzioni, il CFVA

ha compiti di*:

o tutela tecnica ed economica dei beni silvo-pastorali;

o tutela dei parchi, riserve, biotopi ed altre aree di particolare interesse naturalistico

o ogni altra funzione attribuita con legge o regolamento.

Al Corpo sono inoltre attribuiti compiti di vigilanza, prevenzione e repressione nelle seguenti materie:

o caccia;

o polizia forestale.

Il Corpo Forestale ha un campo d’azione elettivo nella vigilanza in ambiente extra-urbano (contesti rurali o

naturali, aree protette per la fauna), e nella vigilanza sull’anagrafe canina durante l’attività venatoria.

16.4. Guardie Zoofile

Il ruolo delle Guardie Zoofile (G.Z.) nell’ambito del randagismo e della protezione degli animali discende

essenzialmente da due norme, la Legge 189/2004, e la L.R. 21/94.

Le G.Z. operano ordinariamente su indicazione e richiesta del servizio veterinario della ASL

territorialmente competente, e svolgono attività di vigilanza sulle disposizioni contenute nella Legge

Regionale n. 21/94.

Quando operano su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, le G.Z. svolgono opera di prevenzione e

repressione contro il maltrattamento degli animali nella veste di Ufficiali di Polizia Giudiziaria (e quindi

solo nell’ambito delle disposizioni di cui alla L.R. 21/94 e alla L. 189/2004).

Le G.Z. relazionano sempre sull’attività di vigilanza svolta all’Ente (ASL, Autorità Giudiziaria) per

disposizione del quale hanno operato.

Possono esistere accordi tra la ASL e i Comuni per delegare ai Comuni stessi il coordinamento delle

attività delle G.Z., che vigilano principalmente su:

o rispetto della normativa sull’anagrafe canina;

*si citano solo i passaggi attinenti della normativa

 

o rispetto delle ordinanze sindacali collegate (igiene e decoro urbano ecc.);

o rispetto del benessere animale (v. cap. 15).

Normalmente, nell’ambito e nei limiti dei compiti loro assegnati dagli Enti aventi competenza primaria sulla

vigilanza, le guardie zoofile possono svolgere autonomamente questi compiti, ottenendo invece il supporto

della Polizia Municipale o delle forze dell’ordine laddove gli interventi effettuati possano comportare la

previsione di tensioni sociali particolari.

Possono inoltre essere proficuamente investite di un ruolo di vigilanza sugli argomenti di cui sopra nei

parchi pubblici e nelle aziende zootecniche.

La qualifica di Guardia Zoofila é compatibile ma non deve essere confusa con altre attribuzioni di natura

ambientale o generica.