13. VOLONTARIATO
Le associazioni di volontariato sono state individuate dalla Legge 21 come il riferimento prioritario ai fini
dell’affidamento delle convenzioni per il ricovero dei cani o per la gestione dei canili comunali già esistenti.
Il DPGR 1/99 (Allegato A) specifica quali sono le attività che possono essere assegnate alle associazioni di
volontariato, precisando che ad esse possono essere attribuiti i seguenti compiti:
1. pulizia dei ricoveri;
2. alimentazione degli animali;
3. attività ludiche e di socializzazione dei soggetti ricoverati;
4. adozioni e amministrazione delle pratiche di adozione.
Se l’associazione ha in convenzione la gestione del canile, essa é responsabile di tutte le attività sopra
elencate.
Può capitare che un canile abbia una gestione mista, nella quale il personale comunale oppure un privato
convenzionato garantiscono la corretta esecuzione delle operazioni di alimentazione e pulizia, mentre
l’associazione svolge attività ricreative per i cani e favorisce momenti di socializzazione tra cittadini e cani
ricoverati.
Queste attività sono finalizzate all’adozione, ma non solo; i cittadini impossibilitati ad adottare un cane
possono comunque visitare il canile e, anche grazie all’opera di facilitazione dei volontari delle
associazioni, partecipare e collaborare alle attività ricreative dei cani. Si realizza in questo modo un duplice
beneficio, sia per i cani ricoverati che per le persone interessate (effetto benefico sull’uomo del rapporto
uomo-animale).
Il gestore del canile, sia esso un privato o un’associazione di volontariato, deve sempre garantire l’accesso
al canile negli orari di apertura; inoltre, secondo modalità concordate col Comune, per permettere
l’espletamento delle funzioni di cui ai punti 3. e 4 deve rendere disponibile il registro delle presenze in
canile alle associazioni autorizzate a tal scopo dal Comune.
Importante: benché le associazioni di volontariato non siano investite dalle norme vigenti di un ruolo ufficiale
nella vigilanza, il loro ruolo può essere prezioso in termini di collaborazione con le autorità ad essa deputate,
segnalando precocemente eventuali criticità sull’esercizio delle attività ludiche e di socializzazione dei cani
ricoverati nei canili.