11. TUTELA DEI GATTI

La normativa non contempla la lotta al randagismo del gatto, non è quindi prevista la cattura dei gatti

vaganti; i riferimenti normativi esistenti disciplinano solo la gestione delle colonie feline.

Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti vaganti (liberi) che vive stabilmente in un luogo pubblico o

aperto al pubblico; é di norma vietato spostare i gatti dall’habitat in cui si trovano, ed è vietato maltrattare i

gatti che vivono in libertà;

Cattura e prelievi: il prelievo dei gatti dall’ambiente in cui si trovano può essere effettuato esclusivamente

se finalizzato alla sterilizzazione o al ricovero per motivi sanitari. Le operazioni di prelievo possono essere

condotte dagli stessi volontari che accudiscono le colonie, nell’ambito delle attività concordate dal Comune

e dalla ASL.

I gatti non possono essere mantenuti all’interno di gattili oltre il tempo necessario per la loro cura.

Sterilizzazioni: i Comuni, tramite le Associazioni o cittadini volontari, devono censire e gestire le colonie

feline; per impedire un incremento numerico dei felini concordano con le ASL appositi piani di

sterilizzazione.

La ASL esegue gli interventi (Art. 14 L.R. 21/94) su richiesta dell’amministrazione Comunale nell’ambito del

piano annuale di sterilizzazione (v. cap. 7). Le sterilizzazioni dei gatti randagi eventualmente condotte dai

Comuni o da Associazioni di volontariato, mediante strutture private, devono avvenire con l’autorizzazione

della ASL.

I gatti delle colonie feline sottoposti a sterilizzazione devono essere identificati mediante il tatuaggio della

lettera “S” nel padiglione auricolare sinistro, e successivamente riammessi nel gruppo d’origine.

Eutanasia: con l’esclusione della fattispecie della pericolosità, relativamente rara in questa specie,

valgono le considerazioni espresse sull’eutanasia nel capitolo 10.

12. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

L’attività di formazione e informazione è determinante nella promozione di comportamenti appropriati, e a

medio e lungo termine costituisce una delle attività più utili ed efficaci nella prevenzione del randagismo.

Attraverso l’Assessorato all’Igiene e Sanità, la Regione indirizza l’attività formativa e divulgativa in modo

uniforme in tutto il territorio regionale.

La lotta al randagismo necessita pertanto di attività formative differenziate nei confronti di diversi

destinatari.

12.1. Veterinari

In collaborazione con i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, e avvalendosi anche della collaborazione di

Istituto Zooprofilattico e dell’Università, la Regione organizza un programma di eventi formativi

specificatamente indirizzati ai veterinari pubblici impegnati nel controllo del randagismo e nell’igiene urbana

veterinaria. I corsi devono prevedere tecniche formative generali (formazione per formatori), al fine di

creare una rete di formatori specializzati, disponibile sul territorio per l’implementazione degli altri eventi

formativi.

Le materie comprese nei piani formativi annuali devono comprendere almeno i seguenti approfondimenti:

o Malattie infettive e parassitarie: prevenzione delle zoonosi

o Biosicurezza e igiene delle strutture di ricovero per piccoli animali

o Etologia e medicina comportamentale

o Chirurgia e anestesia

o Approfondimenti normativi

o Tecniche di comunicazione e di divulgazione

La partecipazione ai corsi può essere estesa ai veterinari liberi professionisti, con priorità per quelli titolari o

dipendenti di strutture veterinarie autorizzate nel territorio regionale.