9. REINTRODUZIONE IN AMBIENTE
L’eccessiva proliferazione canina negli ambienti urbani, la saturazione degli spazi disponibili nei canili e le
ben note difficoltà economiche degli enti locali hanno nel tempo resa necessaria l’adozione di
provvedimenti urgenti, in particolare nei casi in cui il rapporto popolazione/cani ricoverati ha superato di
molto livelli economicamente sostenibili (v. par. 5.2.).
Per far fronte a queste situazioni, in molti casi i Comuni hanno emanato apposite Ordinanze, con le quali é
stata disposta la cattura e sterilizzazione dei cani vaganti, e successiva liberazione nel punto di cattura.
Questa soluzione é stata considerata a suo tempo (Circolare 14.05.2001, n. 5 del Ministero della Salute)
“un rimedio necessario, ma temporaneo per evitare il dilagare del fenomeno”. E’ chiaro che si tratta di una
soluzione accettabile solo in quanto provvisoria, non fosse altro perchè “non consente di risolvere
l’obiettivo sancito dalla legge, cioè l’eliminazione del randagismo”.
Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi di questa opzione, deve attenersi al rispetto dei seguenti
principi.
9.1. Requisiti
Non sempre i cani possono essere liberati in ambiente, anche se sterilizzati. La liberazione in ambiente
deve essere evitata quando ricorrano le seguenti condizioni:
o cani di taglia grossa (oltre 25 kg);
o cani aggressivi o che inseguano persone o mezzi (rischio di cagionare incidenti stradali);
o scarsa recettività ambientale (parchi naturali, vicinanza con aziende zootecniche ecc.);
o bassa accettazione da parte dei cittadini (lamentele, denunce ecc.);
o degrado urbano accentuato.
Le condizioni di cui sopra devono essere contestualizzate alla situazione locale; la decisione deve essere
presa caso per caso, avvalendosi del parere veterinario nei casi dubbi.
9.2. Modalità operative
Per evitare di catturare per errore più volte gli stessi cani, ai cani liberati deve essere applicato un collare,
possibilmente di materiale plastico o comunque resistente all’acqua, di colore arancione e recante una
medaglietta o una targhetta che riporti il numero d’identificazione e il Comune di appartenenza.
Le reintroduzioni in ambiente devono essere comunicate alla ASL, specificando l’identificazione dei cani
liberati ed i corrispondenti siti di liberazione. Annualmente la ASL trasmette alla Regione una relazione
tecnica riassuntiva, contenente una valutazione critica dei risultati ottenuti (v. oltre).
N.B.: l’emanazione di apposita Ordinanza del Sindaco costituisce presupposto necessario alla reintroduzione
in ambiente di cani randagi; il provvedimento deve contenere chiare disposizioni a cui il responsabile di
procedimento del Comune possa riferirsi. Le spese connesse alla eventuale nuova cattura di cani
precedentemente reintrodotti in ambiente sono a carico del Comune.
9.3. Responsabilità civile
La responsabilità civile degli eventuali danni a cose e persone cagionati da un cane vagante (incidenti
stradali, aggressioni ad altri animali o a persone) è disciplinata dagli Artt. 2043, 2052 e 2055 del Codice
Civile, secondo i quali il proprietario e il detentore del cane rispondono in solido degli eventuali danni da
esso causati.
Il Comune ha la responsabilità giuridica della detenzione e custodia dei cani randagi, e di conseguenza
degli eventuali danni da essi causati; per questo motivo è opportuno che i Comuni, in forma singola o
associata, stipulino polizze assicurative per la copertura degli eventuali danni causati da cani randagi nel
loro territorio.
Il cittadino danneggiato deve indirizzare le eventuali richieste di risarcimento al Comune, alla ASL
competente (che può essere chiamata a rispondere dei danni in solido o in via esclusiva in caso di
inadempienze nella cattura) e, per conoscenza, all’Assessorato Regionale all’Igiene e Sanità.