9. REINTRODUZIONE IN AMBIENTE

L’eccessiva proliferazione canina negli ambienti urbani, la saturazione degli spazi disponibili nei canili e le

ben note difficoltà economiche degli enti locali hanno nel tempo resa necessaria l’adozione di

provvedimenti urgenti, in particolare nei casi in cui il rapporto popolazione/cani ricoverati ha superato di

molto livelli economicamente sostenibili (v. par. 5.2.).

Per far fronte a queste situazioni, in molti casi i Comuni hanno emanato apposite Ordinanze, con le quali é

stata disposta la cattura e sterilizzazione dei cani vaganti, e successiva liberazione nel punto di cattura.

Questa soluzione é stata considerata a suo tempo (Circolare 14.05.2001, n. 5 del Ministero della Salute)

“un rimedio necessario, ma temporaneo per evitare il dilagare del fenomeno”. E’ chiaro che si tratta di una

soluzione accettabile solo in quanto provvisoria, non fosse altro perchè “non consente di risolvere

l’obiettivo sancito dalla legge, cioè l’eliminazione del randagismo”.

Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi di questa opzione, deve attenersi al rispetto dei seguenti

principi.

9.1. Requisiti

Non sempre i cani possono essere liberati in ambiente, anche se sterilizzati. La liberazione in ambiente

deve essere evitata quando ricorrano le seguenti condizioni:

o cani di taglia grossa (oltre 25 kg);

o cani aggressivi o che inseguano persone o mezzi (rischio di cagionare incidenti stradali);

o scarsa recettività ambientale (parchi naturali, vicinanza con aziende zootecniche ecc.);

o bassa accettazione da parte dei cittadini (lamentele, denunce ecc.);

o degrado urbano accentuato.

Le condizioni di cui sopra devono essere contestualizzate alla situazione locale; la decisione deve essere

presa caso per caso, avvalendosi del parere veterinario nei casi dubbi.

9.2. Modalità operative

Per evitare di catturare per errore più volte gli stessi cani, ai cani liberati deve essere applicato un collare,

possibilmente di materiale plastico o comunque resistente all’acqua, di colore arancione e recante una

medaglietta o una targhetta che riporti il numero d’identificazione e il Comune di appartenenza.

Le reintroduzioni in ambiente devono essere comunicate alla ASL, specificando l’identificazione dei cani

liberati ed i corrispondenti siti di liberazione. Annualmente la ASL trasmette alla Regione una relazione

tecnica riassuntiva, contenente una valutazione critica dei risultati ottenuti (v. oltre).

N.B.: l’emanazione di apposita Ordinanza del Sindaco costituisce presupposto necessario alla reintroduzione

in ambiente di cani randagi; il provvedimento deve contenere chiare disposizioni a cui il responsabile di

procedimento del Comune possa riferirsi. Le spese connesse alla eventuale nuova cattura di cani

precedentemente reintrodotti in ambiente sono a carico del Comune.

9.3. Responsabilità civile

La responsabilità civile degli eventuali danni a cose e persone cagionati da un cane vagante (incidenti

stradali, aggressioni ad altri animali o a persone) è disciplinata dagli Artt. 2043, 2052 e 2055 del Codice

Civile, secondo i quali il proprietario e il detentore del cane rispondono in solido degli eventuali danni da

esso causati.

Il Comune ha la responsabilità giuridica della detenzione e custodia dei cani randagi, e di conseguenza

degli eventuali danni da essi causati; per questo motivo è opportuno che i Comuni, in forma singola o

associata, stipulino polizze assicurative per la copertura degli eventuali danni causati da cani randagi nel

loro territorio.

Il cittadino danneggiato deve indirizzare le eventuali richieste di risarcimento al Comune, alla ASL

competente (che può essere chiamata a rispondere dei danni in solido o in via esclusiva in caso di

inadempienze nella cattura) e, per conoscenza, all’Assessorato Regionale all’Igiene e Sanità.