8. AFFIDAMENTO E ADOZIONE
8.1. Responsabilità decisionale e adozione cosciente
L’adozione di un cane comporta l’assunzione di precise responsabilità, disciplinate dalle norme vigenti.
E’ importante promuovere processi di adozione consapevole, che prevedano una completa informazione
del potenziale nuovo proprietario sui doveri e le responsabilità connesse alla proprietà di un cane; la cura
profusa nel processo di adozione aumenta notoriamente il successo delle adozioni stesse.
Personale formalmente incaricato dal Comune (normalmente il responsabile del canile ai sensi dell’Art. 2,
comma 5. del DPGR 1/99, se possibile coadiuvato da personale delle associazioni di volontariato) deve
pertanto aiutare gli interessati all’adozione nella scelta del cane, tenendo conto dell’ambiente nel quale il
cane andrà a vivere, delle sue caratteristiche fisiche (soprattutto la taglia) e caratteriali, e dell’esperienza e
delle aspettative del nuovo proprietario.
8.2. Registrazione
La formalizzazione dell’atto di affidamento/adozione deve avvenire mediante la compilazione di un
documento specifico (All. 7).
Il responsabile del canile, o la persona formalmente incaricata dal Comune, trasmette entro tre giorni l’atto
di adozione al Comune ed alla ASL presso la quale è registrato il cane; quest’ultima aggiorna la variazione
anagrafica nella BDR.
L’adozione non può avvenire prima che siano trascorsi quindici giorni dalla cattura del cane, ed ha natura
di affidamento temporaneo fino a che non siano trascorsi i sessanta giorni di tempo previsti dalla legge
perchè un eventuale proprietario reclami la proprietà del cane catturato. Trascorsi i sessanta giorni dalla
cattura senza che nessuno abbia reclamato la proprietà del cane (e senza che l’interessato abbia
rinunciato formalmente all’adozione), l’affidamento temporaneo diventa automaticamente adozione
definitiva e l’affidatario acquista la piena proprietà del cane adottato.
8.3. Incentivi
L’incentivazione delle adozioni costituisce uno dei punti cardine della lotta al randagismo. Il primo requisito
necessario per incentivare l’adozione é l’organizzazione delle attività di adozione stesse. Devono essere
puntualmente curate le seguenti attività:
o orari d’accesso al pubblico in canile estesi al fine settimana;
o assistenza ai cittadini interessati da parte di personale appositamente formato;
o individuazione nominale e formale dei responsabili delle adozioni;
o pubblicazione delle campagne di adozione (sito internet del Comune, del Canile e delle associazioni di
volontariato).
L’incentivazione può comprendere anche servizi accessori riferiti al cane adottato (trattamenti
antiparassitari, vaccinazioni ecc.).
E’ possibile attivare specifiche incentivazioni anche di carattere economico: per esempio, sotto forma di
buoni per alimenti per cani o per prestazioni veterinarie (da preferirsi ove possibile agli incentivi in denaro).
Al fine di evitare possibili fenomeni di speculazione, il valore degli incentivi non dovrebbe superare quello
del costo di mantenimento del cane per un anno; a seconda dell’entità del premio stesso, quest’ultimo può
essere consegnato a rate e condizionato alla dimostrazione del buon mantenimento del cane stesso nel
tempo.
8.4. Convenzioni incentivanti
I Comuni devono garantire la qualità dei servizi offerti dai soggetti ai quali viene affidata la custodia dei
cani; le convenzioni devono prevedere le clausole incentivanti le attività di adozione (All. 1). I Comuni
possono utilizzare una parte dei fondi destinati alla gestione dei cani per stimolare tali attività da parte dei
canili convenzionati. La Regione distribuisce i fondi ai Comuni utilizzando criteri di premialità in base alle
attività di adozione svolte.