8. AFFIDAMENTO E ADOZIONE

8.1. Responsabilità decisionale e adozione cosciente

L’adozione di un cane comporta l’assunzione di precise responsabilità, disciplinate dalle norme vigenti.

E’ importante promuovere processi di adozione consapevole, che prevedano una completa informazione

del potenziale nuovo proprietario sui doveri e le responsabilità connesse alla proprietà di un cane; la cura

profusa nel processo di adozione aumenta notoriamente il successo delle adozioni stesse.

Personale formalmente incaricato dal Comune (normalmente il responsabile del canile ai sensi dell’Art. 2,

comma 5. del DPGR 1/99, se possibile coadiuvato da personale delle associazioni di volontariato) deve

pertanto aiutare gli interessati all’adozione nella scelta del cane, tenendo conto dell’ambiente nel quale il

cane andrà a vivere, delle sue caratteristiche fisiche (soprattutto la taglia) e caratteriali, e dell’esperienza e

delle aspettative del nuovo proprietario.

8.2. Registrazione

La formalizzazione dell’atto di affidamento/adozione deve avvenire mediante la compilazione di un

documento specifico (All. 7).

Il responsabile del canile, o la persona formalmente incaricata dal Comune, trasmette entro tre giorni l’atto

di adozione al Comune ed alla ASL presso la quale è registrato il cane; quest’ultima aggiorna la variazione

anagrafica nella BDR.

L’adozione non può avvenire prima che siano trascorsi quindici giorni dalla cattura del cane, ed ha natura

di affidamento temporaneo fino a che non siano trascorsi i sessanta giorni di tempo previsti dalla legge

perchè un eventuale proprietario reclami la proprietà del cane catturato. Trascorsi i sessanta giorni dalla

cattura senza che nessuno abbia reclamato la proprietà del cane (e senza che l’interessato abbia

rinunciato formalmente all’adozione), l’affidamento temporaneo diventa automaticamente adozione

definitiva e l’affidatario acquista la piena proprietà del cane adottato.

8.3. Incentivi

L’incentivazione delle adozioni costituisce uno dei punti cardine della lotta al randagismo. Il primo requisito

necessario per incentivare l’adozione é l’organizzazione delle attività di adozione stesse. Devono essere

puntualmente curate le seguenti attività:

o orari d’accesso al pubblico in canile estesi al fine settimana;

o assistenza ai cittadini interessati da parte di personale appositamente formato;

o individuazione nominale e formale dei responsabili delle adozioni;

o pubblicazione delle campagne di adozione (sito internet del Comune, del Canile e delle associazioni di

volontariato).

L’incentivazione può comprendere anche servizi accessori riferiti al cane adottato (trattamenti

antiparassitari, vaccinazioni ecc.).

E’ possibile attivare specifiche incentivazioni anche di carattere economico: per esempio, sotto forma di

buoni per alimenti per cani o per prestazioni veterinarie (da preferirsi ove possibile agli incentivi in denaro).

Al fine di evitare possibili fenomeni di speculazione, il valore degli incentivi non dovrebbe superare quello

del costo di mantenimento del cane per un anno; a seconda dell’entità del premio stesso, quest’ultimo può

essere consegnato a rate e condizionato alla dimostrazione del buon mantenimento del cane stesso nel

tempo.

8.4. Convenzioni incentivanti

I Comuni devono garantire la qualità dei servizi offerti dai soggetti ai quali viene affidata la custodia dei

cani; le convenzioni devono prevedere le clausole incentivanti le attività di adozione (All. 1). I Comuni

possono utilizzare una parte dei fondi destinati alla gestione dei cani per stimolare tali attività da parte dei

canili convenzionati. La Regione distribuisce i fondi ai Comuni utilizzando criteri di premialità in base alle

attività di adozione svolte.