6.5. Urgenze
In caso di incidente stradale che coinvolga un cane apparentemente privo di proprietario, il privato cittadino
che intervenga nel tentativo di prestare i primi soccorsi deve contattare (direttamente o tramite la Polizia
Municipale o le forze dell’ordine) il servizio veterinario della ASL competente, che deve allo scopo
comunicare ai Comuni e alle forze dell’ordine un numero dedicato per le emergenze.
Esistono comunque situazioni di pericolo (cani disorientati su strade a scorrimento veloce, con rischio di
incidenti ecc.) nelle quali non si può ragionevolmente addebitare una colpa o una responsabilità in senso
impegnativo ad un cittadino che intervenga per rimuovere momentaneamente un cane da una situazione di
rischio oggettivo per sé e per le persone; resta valido il principio che, appena terminata l’urgenza, é
obbligatorio informare immediatamente le autorità competenti (Comune, Polizia Municipale) che decidono
le azioni conseguenti.
7. STERILIZZAZIONI
La ASL (artt. 2 e 13 L. 21/94; Art. 13 del DPGR 1/99) deve predisporre annualmente i piani di
sterilizzazione previsti dall’Art. 13. del DPGR 1/99; i programmi operativi devono essere basati su una
stima del bisogno e completi di appositi piani di spesa.
Laddove l’organizzazione aziendale consenta di disporre di sufficienti risorse umane e materiali, gli
interventi di sterilizzazione sono svolti direttamente dal personale interno alla ASL (dipendente o
convenzionato). In caso contrario, possono essere adottate soluzioni alternative, quali per esempio
convenzioni con istituzioni pubbliche (Università) o strutture private.
Nel rispetto del principio di economicità e di efficacia, nell’analisi delle alternative operative possibili in ogni
ASL deve essere valutato il rapporto costo-beneficio di ogni soluzione possibile; le scelte adottate devono
tenere conto dei costi totali connessi al progetto, incluso il costo della mano d’opera per il personale
sanitario e tecnico coinvolto nelle attività. In caso di affidamento delle convenzioni a strutture private,
nell’assegnazione degli incarichi si deve cercare di concentrare gli interventi in un numero limitato di
strutture, al fine di consentire la realizzazione di economie di scala nell’approntamento dei preventivi.
I progetti di utilizzo dei fondi devono essere trasmessi all’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità, che
verifica l’efficienza e l’efficacia delle azioni svolte e attribuisce i fondi corrispondenti mediante criteri
incentivanti il raggiungimento degli obiettivi assegnati.
7.1. Modalità applicative
Qualunque soluzione venga adottata, le attività di sterilizzazione devono essere sempre e comunque
condotte nel rispetto dei seguenti principi:
o Gli interventi devono essere eseguiti presso strutture ambulatoriali, pubbliche o private, formalmente
autorizzate dal Comune competente.
o In caso di affidamento delle attività di sterilizzazione in convenzione a enti terzi o a privati, le strutture
convenzionate devono avere la disponibilità di ricovero postoperatorio dei cani operati, in modo tale da
consentire al Comune il ritiro degli stessi nei giorni seguenti con la necessaria flessibilità.
o Gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto rigoroso delle buone pratiche cliniche in termini di
adeguatezza degli ambienti, tecniche di asepsi e antisepsi, anestesia e terapia del dolore, tecniche
operatorie e monitoraggio postoperatorio, sotto la responsabilità di medici veterinari iscritti agli albi
professionali.
Importante: poiché la legge affida alla ASL il compito di provvedere alla sterilizzazione dei cani randagi,
eventuali attività di sterilizzazione condotte da altri Enti devono avvenire di concerto o comunque con
l’autorizzazione della ASL stessa, che deve aggiornare l’indicazione del sesso del cane nella Banca dati
regionale.