6. CATTURE E PRELIEVI

6.1. Programmazione degli interventi

La programmazione degli interventi di cattura dei cani vaganti, sulla base delle priorità d’intervento e della

disponibilità di ricovero in canile, è attuata dal Comune, che si avvale a questo scopo delle informazioni

derivanti dalle segnalazioni dei cittadini e dalla vigilanza sul territorio della Polizia Municipale e, laddove

esistenti, delle Guardie Zoofile. Una volta ravvisata l’esigenza della cattura, il Comune chiede l’intervento

del servizio veterinario della ASL competente.

6.2. Esecuzione dell’intervento

La ASL esegue l’intervento di cattura dietro disposizione del Comune, che garantisce la copertura delle

spese di mantenimento.

Salvo i casi di urgenza (regolarizzabili a posteriori), il Comune deve sempre formalizzare le richieste di

prelievo o cattura mediante apposita modulistica (All. n. 15); il personale incaricato dell’intervento deve

essere assistito dalla Polizia Municipale o da altro personale comunale nell’individuazione dei cani.

L’accertamento dell’identificazione del cane catturato e le conseguenti procedure (restituzione al

proprietario, oppure eventuale identificazione e sterilizzazione delle femmine, trattamenti antiparassitari e

immunizzanti ecc.) devono essere svolte nel canile sanitario della ASL competente.

In caso di urgenze caratterizzate da pericolo imminente per persone, cose o altri animali la ASL può

intervenire anche in assenza di specifica richiesta del Comune, su segnalazione di altre autorità (forze

dell’ordine, Autorità Giudiziaria); in tal caso informa nel più breve tempo possibile il Comune per il seguito

di competenza riguardante il ricovero in canile.

6.3. Convenzioni, costi

Per l’esecuzione materiale delle catture, la ASL può avvalersi di personale dipendente e mezzi propri o di

convenzioni con associazioni di volontariato o soggetti privati. In tal caso è necessario pubblicizzare

adeguatamente le manifestazioni d’interesse (da preferire alle gare d’appalto, in quanto consentono la

partecipazione delle associazioni di volontariato) specificando nel capitolato le condizioni e le fattispecie di

intervento.

Nelle convenzioni dovrebbe essere differenziato il costo degli interventi di cattura (riferiti a cani liberi e

quindi maggiormente onerosi), da quello degli interventi di prelievo (cani confinati in luoghi chiusi).

In caso di cattura di cani vaganti di proprietà, le spese per la cattura, il mantenimento e le eventuali cure

sostenute sono a carico del proprietario del cane (Art. 9, comma 5).

Per garantire il coordinamento tra gli Enti, i Comuni devono prevedere nelle convenzioni per la gestione dei

canili la possibilità di ricoveri in seguito a catture urgenti. Tutti i Comuni devono comunicare alla ASL

competente l’indicazione del canile sanitario nel quale ricoverare cani randagi, eventualmente catturati in

seguito a richieste urgenti.

6.4. Divieti

La legge 21 vieta espressamente (Art. 9, comma 2) a chiunque, al di fuori dei soggetti autorizzati a tale

scopo dalla ASL competente, la cattura o il prelievo dall’ambiente dei cani randagi.

Il privato cittadino che riscontri un cane vagante o una cucciolata abbandonata non può quindi intervenire

direttamente nel prelievo, ma deve segnalare il fatto alla Polizia Municipale, che interviene tramite la ASL;

anche nel caso in cui s’intenda adottare un cane vagante, apparentemente privo di proprietario,

l’interessato deve comunque fare domanda d’adozione al Comune competente; l’adozione può avvenire

previa autorizzazione da parte del Comune, verifica dell’identificazione del cane e successiva istruttoria

(registrazione in BDR ecc.).

L’eventuale prelievo non autorizzato di cani vaganti e il conseguente ricovero in strutture non autorizzate,

in sostituzione di attività istituzionalmente in capo a Comuni e ai Servizi Veterinari della ASL, comportano

una serie di violazioni (Art. 4; Art. 8, comma 1; Art. 9, comma 2; della L.R. 21/94; Art. 24 del Regolamento

di Polizia Veterinaria) cui consegue l’emissione di sanzioni amministrative per i trasgressori, fatte salve le

conseguenze per eventuali violazioni di carattere penale concernenti il rispetto del benessere animale e

della tutela dell’ambiente.

N.B.: la creazione di canili abusivi può essere fonte, oltre che di gravissime difficoltà economiche per le

amministrazioni locali, di gravi problemi in termini di benessere animale; tutte le iniziative private tendenti a

sostituirsi alla pubblica amministrazione nella gestione del randagismo devono pertanto essere scoraggiate

fermamente. Nel caso di situazioni pregresse di difficile soluzione, il Comune singolo o consorziato deve

intraprendere senza indugio le iniziative volte all’arresto del fenomeno ed alla progressiva risoluzione del

problema, se necessario mediante l’indizione di una conferenza di servizi con tutti gli enti e gli attori coinvolti.